Rimborsi Iva 2013, pratiche più snelle e nuove regole di liquidazione

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La circolare 10/3/2014, n. 5/E, dà le indicazioni per snellire le procedure di liquidazione dei rimborsi dell’IVA richiesti con la dichiarazione annuale o con il modello IVA TR.

Il presente articolo è firmato dall’autore del volume “Iva 2014”, pubblicato da Maggioli Editore.

Più in particolare, la lavorazione delle pratiche considera:

a) l’elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio per ciascuna richiesta presentata;
b) la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente;
c) la graduazione del controllo preliminare al pagamento del rimborso in relazione.
In questa cornice, l’intenzione è di ridurre sia gli oneri a carico dei contribuenti sia la standardizzazione dell’attività degli uffici ridotta all’esame dei documenti strettamente necessari.

Il livello di rischio
Il livello di rischio è determinato considerando:
a) la continuità aziendale;
b) il tipo di attività svolta;
c) la natura giuridica del contribuente;
d) la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
e) l’assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;
f) l’assenza di carichi pendenti;
g) la coerenza degli importi chiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito;
h) l’assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
i) la “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.

La liquidazione dei rimborsi è fatta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in conformità a quanto è previsto dall’art. 7-bis del D.L. 23/9/1994, n. 547, cioè:
– la graduatoria segue la data di presentazione delle istanze; le domande inviate per posta si considerano presentate l’ultimo giorno successivo a quello dell’invio;
– gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata per ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso;
– nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

Dall’analisi del rischio sono escluse le imprese di più rilevante dimensione in quanto sono oggetto dell’attività di “tutoraggio” di cui all’art. 27 del D.L. 29/11/2008, n. 185.
In sostanza, la circolare evidenzia che la valutazione fatta dagli uffici periferici ha lo scopo di suddividere i rimborsi  in classi di rischio (basso, medio e alto) quale condizione per diversificare l’attività istruttoria sul rimborso  anche in relazione alla richiesta dei documenti da richiedere al contribuente.

 

Sergio Mogorovich

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