L’offesa all’ insegnante è oltraggio al pubblico ufficiale

Rosalba Vitale 11/04/14
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E’ di poco la notizia che l’ offesa arrecata a un insegnante non è considerata ingiuria bensì oltragg al pubblico ufficiale.
Una nozione di pubblico ufficiale lo si trova nell’art. 357 c.p. comma 1, che così recita: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica.
Pubblici ufficiali sono:
-l’ausiliario del traffico al momento della verbalizzazione di una violazione per cui incaricato dell’accertamento;
-i piloti d’aereo, civili e militari;
-il Capotreno e il controllore delle Ferrovie dello Stato Italiane, anche dopo la trasformazione dell’ente in S.p.A.;[12]
– I dipendenti pubblici della pubblica amministrazione italiana, solo in particolari circostanze: [13], ad esempio gli ufficiali dell’anagrafe, dello stato civile e tutti coloro che espletano le funzioni amministrative dello Stato demandate ai comuni, previo giuramento e delega del sindaco;
– i componenti dell’ufficio elettorale di sezione;
– I magistrati italiani nell’esercizio delle loro funzioni;
– Gli appartenenti alle forze di polizia italiane;
– Gli appartenenti alle forze armate italiane;
– i vigili del fuoco;
– I medici gli infermieri i Veterinari pubblici dipendenti, ma anche coloro i quali in servizio sussidiario (anche volontario) a un ente statale (ospedale pubblico e 118 e Servizio Veterinario etc.) o quando addetti al triage del pronto soccorso;
– il dirigente scolastico e gli insegnanti, in relazione alla specifica attività che viene svolta e alle varie funzioni previste dal loro ruolo, a norma degli articoli 357 e 358 del codice penale e di una giurisprudenza consolidata;
– il comandante di nave;
– l’assistente sociale di un ente pubblico quando opera ai sensi dell’art. 344 comma 2 del codice civile;
– il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana nell’esercizio delle proprie funzioni, dopo avere assunto gli obblighi del giuramento;
– i consiglieri comunali, provinciali e regionali riuniti in assemblea;
– il sindaco quale ufficiale del governo;
– il direttore dei lavori di opere pubbliche nel momento dell’amministrazione dei lavori;
– i componenti di una commissione di gara d’appalto indetta dalla pubblica amministrazione nelle attività della commissione stessa;
– coloro che svolgono un ruolo amministrativo nelle società (ad esempio il Presidente il Vicepresidente e l’Amministratore delegato);
– le guardie venatorie nominate ai sensi dell’art. 133 del TULPS se guardie private, a norma dell’art.27 legge 11 febbraio 1992 n. 157 o a norma della legge 7 marzo 1986 n. 65 se dipendenti di un ente montano o locale;
– il notaio;
– l’avvocato;Quando conduce indagini per conto del cliente e interroga persone coinvolte, redigendone i verbali.
– il curatore fallimentare;[16]
– i tecnici e periti (geometri, ingegneri, architetti, forestali eccetera) degli organi centrali e periferici (regioni, province e comuni) della pubblica amministrazione aventi funzione di predisposizione e redazione di elaborati tecnico-amministrativi e nella sovraintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporti generali di corrispondenti attività nei settori dell’edilizia, delle opere pubbliche, di difesa e di controllo dell’ambiente.
Ci sono una serie di norme che tutelano il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni:
– Violenza e/o Minaccia: si ha quando qualcuno usa violenza o minaccia nei confronti di un Ausiliare del Traffico per costringerlo a fare o a omettere un atto del proprio Ufficio o Servizio.
– Resistenza: si realizza quando con la violenza o con la minaccia, qualcuno si oppone al compimento di un Atto legittimamente compiuto dall’Ausiliare del Traffico. L’opposizione deve essere attiva, cioè deve manifestarsi in azioni vere e proprie, mentre la Resistenza Passiva non integra il reato.
– Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art. 336 c.p.): Chiunque usa violenza a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
La pena è della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere alcune delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque, su di essa.
– Resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
– Oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341-bis c.p.): Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Il caso specifico, riguardava una donna toscana che aveva offeso gravemente l’ insegnante nel corso di un colloquio in cui si parlava dell’ andamento scolastico della figlia.
La Cassazione con sent. n. 15367 del 3.04.2014 si è così pronunciata:
Il reato di oltraggio al pubblico ufficiale consiste non nella “mera lesione in se’ dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale”, quanto “la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a piu’ persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualita’ con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica”.
Per la Corte erano presentii tutti gli elementi in quanto le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da piu’ persone, l’insegnante di scuola media e’ pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non e’ circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attivita’ preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi.

Rosalba Vitale

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