Detrazioni fiscali per le spese di istruzione: il vademecum

Redazione 01/04/14
Scarica PDF Stampa
Ci sono almeno cento voci di detrazioni fiscali, nel modello 730/2014, che possono consentire di risparmiare qualcosa sui tributi da versare in sede di dichiarazione dei redditi. Le detrazioni fiscali per le spese di istruzione, in particolare, riguardano la stragrande maggioranza degli italiani e sono regolamentate dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, che riconosce il diritto alla detrazione per il 19% delle spese di istruzione.

Tra queste sono specificamente elencate quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane pubbliche. In caso di strutture private o estere , la detrazione è comunque ammessa solo in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli istituti statali.
Per quanto riguarda le scuole di grado inferiore cioè le scuole materne elementari, secondarie di primo grado, poiché è previsto l’obbligo scolastico, attualmente fino ai 16 anni , non c’è alcun importo da pagare come spesa di frequenza dalla scuola primaria fino primi tre anni delle superiori e quindi niente da detrarre in questo senso.
In parole povere: qualunque tipo di versamento richieda la scuola pubblica al momento dell’iscrizione (ad. es. i cd. “contributi volontari”), non è una spesa detraibile come spesa di istruzionema lo è come erogazione liberale.
E cosa succede dal termine dell’obbligo scolastico che scatta, promozioni incluse, dal quarto anno delle scuole superiori in più? Si pagano le tasse per la frequenza e poi per l’esame di maturità. Attualmente la tassa di frequenza dovuta allo Stato è pari a circa 15 euro (i ragazzi che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti sono esonerati da questo pagamento). Meno di 30 euro invece la tassa per sostenere l’esame di maturità e quella di diploma nei licei.
Questi importi sono anche quelli di riferimento anche per chi sceglie le scuole private, dato che la detrazione è ammessa solo per un importo pari a quello richiesto per le scuole pubbliche.

Scuole private

Nessuna detrazione a qualunque titolo è ammessa per le rette e per tutte le altre somme richieste relativamente all’iscrizione e alla frequenza nelle scuole private. Allo stesso modo non è ammesso nessuno sconto fiscale per i corsi di lingua, sia in Italia che all’estero, come pure per le spese per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti.
Nessuna detrazione, è prevista per i corsi di formazione professionale offerti da istituti privati e accessibili da chi ha solo il diploma di terza media, o di scuola superiore. Qualunque sia il tipo di corso seguito in questo caso, infatti, le spese di iscrizione e frequenza non danno diritto alla detrazione del 19% per spese scolastiche, perché anche la formazione professionale é gratuita quando si scelgono gli istituti pubblici.

Contributi agli istituti scolastici

Le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, danno diritto all’agevolazione fiscale. Questo tipo di versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali detraibili.
La legge stabilisce infatti che le erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione sono quelle “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:
– innovazione tecnologica;
– edilizia scolastica;
– ampliamento dell’offerta formativa”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento