Il CGA ordina il rinnovo delle elezioni in provincia di Siracusa l’ARS ha ancora un plenum?

Giusy Savarino 04/03/14
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Col ricorso in appello, presentato dal cittadino elettore Di Pietro Salvatore, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) è stato investito della controversia riguardante l’illegittimità delle operazioni elettorali per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana tenutosi nel 2012, limitatamente ad alcune specifiche sezioni del collegio circoscrizionale di Siracusa1.

Il Collegio in adesione alla più accorta dottrina2 in materia, accoglie il ricorso, ritenendo3 che le irregolarità riscontrate nel caso de quo, sia numericamente che qualitativamente, siano in grado di sovvertire i risultati, e arriva a tale conclusione superando anche la necessità di provarlo in concreto, quando ciò è reso impossibile per causa non addebitabile all’appellante, come nel caso de quo; ne consegue l’obbligo di ripetere le votazioni, come ultima ratio, per ripristinare la legalità proprio in quelle sezioni individuate nell’impugnativa. Ed inoltre, accogliendo il ricorso il CGA “per l’effetto, in riforma della gravata decisione, annulla gli atti impugnati in primo grado” e, tra questi, va annoverato l’atto4 di proclamazione degli eletti alla carica di Deputato regionale per il collegio di Siracusa.

Emergono, così, alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto ci si interroga sulle immediate conseguenze di tale annullamento, e cioè se, nelle more della ripetizione della consultazione popolare limitata alle sezioni citate in sentenza, i sei deputati siracusani attualmente in carica siano o meno legittimati a ricoprire tale ruolo.

Il quesito merita di essere approfondito facendo prima una breve premessa, l’Assemblea Regionale è l’organo legislativo della Regione siciliana, svolge compiti costituzionalmente riconosciuti dallo Statuto siciliano5, il quale ne prevede la composizione in 90 deputati. Tale numero è stato recentemente ridimensionato e portato a 70, con la legge costituzionale n. 2 del 7 febbraio 2013, conseguentemente, qualcuno si è posto pure il problema circa l’immediata applicabilità di tale riduzione di eletti per provincia, già a partire dalle prossime consultazioni elettorali di Siracusa indette a seguito della sentenza in oggetto; ma a rispondere in maniere inequivocabile è, innanzitutto, la norma transitoria della medesima legge costituzionale appena citata, che prescrive “La disposizione di cui all’articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”, per cui solo a partire dalla prossima legislatura. Poi, non può revocarsi in dubbio che gli altri atti del procedimento elettorale non impugnati, siano essi preparatori (liste elettorali, candidati etc), o inerenti proprio la fase delle operazioni elettorali, ovviamente, non saranno travolti dalla sentenza, per cui conserveranno integra la loro legittimità.

Orbene, tornando al quesito iniziale, va ricordato che l’Ars è un organo collegiale, per la cui funzionalità non abbisogna della presenza obbligatoria di tutti i componenti, purché venga rispettato il quorum strutturale, il cosiddetto numero legale, ma la cui composizione deve necessariamente essere del numero di membri previsto per Statuto, cosiddetto plenum. I Deputati regionali, eletti col suffragio popolare, prestano giuramento nella prima Seduta d’Aula pubblica, una volta che la Commissione provvisoria per la verifica dei poteri ne abbia accertato l’elezione, dopo aver operato le eventuali opzioni.

Lo status di Deputato regionale si acquisisce, però, al momento della proclamazione degli eletti, “l’atto finale della sequenza elettorale, e cioè la proclamazione degli eletti,è provvedimento costitutivo dello “status” dei neo eletti6”, alla luce delle suesposte considerazioni, appare pertinente e lecito dubitare della legittimazione al ruolo di quei Deputati regionali il cui atto di proclamazione, presupposto giuridico indefettibile, sia stato travolto da una pronuncia di annullamento.

Quando l’Assemblea viene investita da presunte cause di ineleggibilità, decadenza sopravvenuta, annullamento delle elezioni, in punta di diritto, una volta notificata la sentenza, il Presidente dell’Ars è obbligato a convocare la competente Commissione per la verifica dei poteri per porre la questione all’ordine del giorno.

Nel caso di specie la querelle non sarà di facile soluzione, perché bisognerà ponderare e bilanciare una serie d’interessi pubblici in gioco, il buon andamento della pubblica amministrazione con l’esigenza di rispettare i principi di legalità e trasparenza che soggiacciono alla valutazione sulla sopravvenuta carenza di legittimazione dei Deputati regionali, conseguente all’annullamento della loro elezione. Bisognerà vagliare inoltre il rischio che il loro voto espresso in Aula o in Commissione vizi gli atti approvati, essendo pacifico ciò che la dottrina7 insegna in questi casi, la decisione, infatti, non ha efficacia che per il futuro, non pregiudicando la legittimità degli atti compiuti dal parlamentare sia come singolo che in forma collettiva, né imponendo la restituzione delle somme percepite per il tempo precedente l’annullamento. Ciò in quanto si ritiene applicabile il principio generale del c.d. funzionario di fatto, in base al quale l’illegittima preposizione all’ufficio non inficia gli atti posti prima dell’accertamento dell’illegittimità stessa; ma per l’appunto prima dell’accertamento, cosa diversa è dopo una pronuncia giurisprudenziale come quella in esame, con alcuni risvolti pesanti sulla legittimità degli atti che l’Ars sarà chiamata ad approvare, ed altri apparentemente di minore rilevanza come l’esborso di emolumenti non dovuti, proprio in questo arco di tempo tra la comunicazione della sentenza e il completamento delle nuove operazioni elettorali siracusane. Anche la giurisprudenza consolida tale orientamento dottrinale “la presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che superi la stretta necessaria esigenza di compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti del collegio. L’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati che possono influenzare le stesse deliberazioni e non può essere superata con la prova di resistenza8”.

Infine, bisognerà anche considerare l’obiettiva impossibilità di operare un’eventuale surrogazione in attesa della ripetizione delle operazioni elettorali, qualora si decidesse di ottemperare alla sentenza che annulla l’elezione dei menzionati Deputati; nel contempo bisognerà, però, tutelare l’integrità del plenum per l’Assemblea regionale che peraltro sta affrontando imminenti delicate scadenze e non può certamente permettersi tre mesi di stallo, col rischio anche di un commissariamento.

Giusy Savarino

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