MILLEPROROGHE convertito definitivamente al Senato: Sistri sì, ma senza sanzioni

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Con questa formula, a firma del Presidente dell’Aula, viene ufficializzata, sul sito del Senato della Repubblica, all’interno della sezione relativa al DDL (disegno di legge) 1214-B, la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, cioè la conversione in Legge dell’ennesimo decreto milleproroghe.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta, si può leggere il testo definitivamente approvato cliccando qui

Tra le novità, si segnala l’ennesima modifica al SISTRI (il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti), visto che, all’articolo 10 del D.L. 150/2013 (c.d. “milleproroghe 2014”, appunto), è stato aggiunto il comma 3-bis che così dispone:

«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.

Che significa? Significa che il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi (tracciabilità elettronica + tracciabilità cartacea) è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014 e, sino a tale nuovo termine, rimangono solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea (formulario di identificazione + registro di carico e scarico + mud), così come previsto dall’art. 3-bis del citato D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, che testualmente dispone: “………continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. ………...”

Rimangono però salvi i termini di inizio di operatività del SISTRI, che sono stati fissati all’ 1° ottobre 2013, per i gestori professionali di rifiuti speciali pericolosi, ed al 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, così come meglio dettagliato nell’articolo 11, commi 2 e 3, del D.L. 101/2013 anzidetto.

Come dire: SISTRI sì, ma senza sanzioni! Per le quali, si dovrà attendere – salvo ulteriori rinvii -, il 1° gennaio 2015.

Vincenzo Vinciprova

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