Fini-Giovanardi incostituzionale: commento alla sentenza della Consulta

Redazione 14/02/14
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Le modifiche apportate al d.p.r. n. 309 del 1990 con il decreto legge, 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2006, n. 49 sono costituzionalmente illegittime: prime brevi considerazioni.

 

commento alla sentenza di Antonio Di Tullio D’Elisiis, avvocato e autore di diversi saggi e pubblicazioni

 

In data 12 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha comunicato di aver dichiarato «l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti)».

 In attesa di leggere la motivazione di tale pronuncia (la decisione è stata adottata lo stesso giorno del comunicato), suscitano un rinnovato interesse le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale da cui è scaturito il prefato provvedimento[1].

Infatti, per quello che rileva in questa sede è utile, ad avviso dello scrivente, ripercorrere gli snodi argomentativi attraverso i quali i  giudici di “Piazza Cavour” hanno ritenuto la questione di legittimità costituzionale sollevata non manifestamente infondata.

Ebbene, nell’ordinanza di rimessione n. 1426 del 9 maggio 2013 (dep. il 21 giugno 2013), gli ermellini (Pres. C. Squassoni, Giudice estens. A. Franco) sono addivenuti a siffatta conclusione giuridica attraverso una motivazione articolata e composita.

Invero, il Supremo Consesso ha innanzitutto preso atto come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, abbia rilevato che, uno degli indici sulla scorta del quale si possa stabilire se in un decreto legge ricorra o meno la carenza del requisito della straordinarietà nel caso e della necessità ed urgenza di provvedere, «è costituito «dalla evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (sent. n. 171 del 2007; sent. n. 128 del 2008)».

Pertanto, partendo dal presupposto secondo il quale – secondo quanto dedotto dai giudici di legittimità costituzionale – il riconoscimento dei presupposti di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. è collegato «ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico», si è giunti alla conclusione secondo la quale «l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alla finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario».

In altri termini, sempre interpretando l’ermeneutica elaborata dalla Consulta sul punto in questione,  gli ermellini hanno evidenziato che «le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità ed urgenza proprie del decreto, devono ritenersi illegittime perché esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento».

Ebbene, correttamente declinando tali criteri ermeneutici alla fattispecie oggetto della sua valutazione giurisdizionale, la Corte di Cassazione ha rilevato che le norme giuridiche, successivamente censurate in sede di legittimità costituzionale, non facendo parte «del testo originario del decreto legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica» ed essendo per contro parte integrante di «nuove disposizioni, con le quali non vengono disciplinate situazioni esistenti e bisognose di urgente intervento normativo per le ragioni che avevano ispirato il decreto legge», si palesano per un verso, del tutto slegate da contingenze particolari, per altro verso, inserite in seno ad un tessuto normativo avente contenuto e finalità del tutto estranei essendo stata questa legge (ossia il decreto legge n. 272 del 2005) varata per «prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno e internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno» e per «garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva».

Orbene, alla luce delle considerazioni giuridiche sin qui illustrate, dato che, come suesposto, la norma costituzionale ritenuta violata nel caso di specie è quella prevista dall’art. 77, co. II, Cost. la quale, come è noto, prevede che quando, «in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni», è ragionevole arguire che la motivazione che caratterizzerà la sentenza della Corte Costituzionale nel caso di specie, non differirà di molto da quanto sin qui illustrato in quanto le argomentazioni sostenute dalla Cassazione, a sostegno della decisione di investire la Consulta di tale questione, sono proprie quelle fatte proprie da quest’organo costituzionale.

Sotto un profilo più pratico, tra l’altro, le conseguenze, che tale decisum potrà produrre, sono notevoli e non trascurabili.

Innanzitutto, viene ripristinata la differenzazione del trattamento sanzionatorio a seconda se il reato, previsto dall’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, concerni le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui:

a)      alle tabelle I e III previste dall’art. 14 (esempio: oppio) per cui era stabilita una pena da otto a venti anni e una multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni;

b)       ovvero quelle di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 (esempio: cannabis) per cui era contemplata diversamente una sanzione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

In effetti, posto che, come notorio, le «norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»(art. 30, co. III, legge, 11 marzo 1953, n. 87), è pacifico che l’accertamento della invalidità di una norma abrogratice e il suo annullamento da parte della Consulta, specialmente se per vizi di forma o procedurali, determina la caducazione dell’effetto abrogativo con conseguente ripristino della norma precedentemente abrogata (in tal senso: Corte Costituzionale, sentenze nn. 108/96; 314/09).

Nel caso in questione, inoltre, visto che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l’art. 4 vicies ter del decreto summenzionato il quale, a sua volta, al comma III, aveva modificato l’art. 14 del d.p.r. n. 309 del 1990, va da sé che anche quest’ultima norma giuridica dovrà essere considerata come era originariamente prevista e non, invece, come concepita  nel 2006.

Di conseguenza, torna ad essere attuabile l’art. 14 nella versione originaria che così statuiva: «1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’art. 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi; 7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera; b) nella tabella II devono essere indicate: 1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel n. 6) della tabella I; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1); c) nella tabella III devono essere indicate: 1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d’impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1); d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1); e ) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a ), b ), c ) e d ) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; f ) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. 2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. 3.Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. É tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo».

Atteso la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel senso più mite ove le attività di spaccio riguardino alcune tipologie di sostanze stupefacenti, tale pronuncia
potrebbe per di più determinare la prescrizione di molti reati di questo tenore in corso di accertamento o in fase dibattimentale dato che, come suesposto, essendo la pena massima ivi stabilita pari a 6 anni di reclusione), il tempo necessario a prescrivere, salvo eventuali atti interruttivi o sospensivi, è, come notorio, pari ad anni 7 e mesi 6.

Si pone altresì il problema di stabilire, per i condannati in via definitiva, se sia possibile, in sede di esecuzione penale, chiedere la rideterminazione della pena (tema questo che necessita di un necessario approfondimento e che dunque non può essere adeguatamente trattato in questa sede).

Al di là del tema inerente la pena, la censura di illegittimità costituzionale, che ha colpito l’art. 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, determina per di più un radicale stravolgimento dell’impianto normativo del testo unico in materia di stupefacenti, così come modificato nella normativa suesposta, invero, con tale dettato giuridico, si era proceduto a modificare in maniera incisiva tale articolato legislativo essendo state emendate molte delle regole ivi previste.

Anche in questo caso, il commento, in ordine alle conseguenze che deriveranno da tale decisione, anche sotto il profilo del diritto intertemporale, devono essere rinviate in un’altra occasione in attesa di esaminare la motivazione della sentenza.



[1] Sul punto, vedasi Ugo Adamo, Sulla (mancata) sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione (che equipara ai fini sanzionatori le droghe leggere con quelle pesanti) con quelle del decreto – legge convertito (sulle olimpiadi invernali di  Torino), in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Adamo_3.pdf.

Redazione

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