Cartelle Equitalia: come sfuggire ai debiti in attesa della rottamazione

Redazione 12/02/14
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La cartella di pagamento è un atto dell’Agente della riscossione (Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.) con cui viene richiesto al contribuente il pagamento di un determinato importo per conto dell’Ente impositore che ha iscritto a ruolo il debito.

Il presente articolo è uno stralcio dall’ebook di Francesca Tambasco (tributarista e autrice di testi in materia) “Come difendersi dalle cartelle di pagamento – Aggiornato alla Legge di stabilità 2014 ed al D.M. 6 novembre 2013 sulle nuove modalità di rateazione” (Maggioli – diritto.it), disponibile per il download a questo indirizzo.

Infatti, ogni cartella di pagamento contiene un’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ente impositore per il mancato pagamento di un determinato debito che viene successivamente consegnato al Concessionario per la riscossione.

Per maggiore chiarezza, si precisa che il ruolo altro non è che l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute per un determinato debito (ad es. sanzioni amministrative per mancato pagamento di verbali per violazioni al codice della strada) formato dagli uffici impositori (ad es. Comuni, Regioni, Agenzia delle Entrate) e sottoscritto dal responsabile affinché diventi esecutivo e possa essere trasmesso al concessionario per la notifica della cartella di pagamento a ciascun debitore risultante dal ruolo.  Il concessionario competente sarà quello della provincia in cui il contribuente risiede o, nel caso di persona giuridica, il luogo in cui ha la sede legale a prescindere dalla competenza dell’Ente impositore: ad es. qualora il Comune di Roma emetta verbale per violazione alle norme del codice della strada nei confronti di un contribuente residente in Sicilia, il concessionario al quale verrà trasmesso il ruolo e che provvederà alla notifica della cartella di pagamento per la riscossione dell’importo sarà Riscossione Sicilia S.p.A.

Inoltre, a partire dall’1 luglio 2012 non possono essere iscritti a ruolo crediti relativi a tributi erariali (es. Irpef, Iva, Ires) regionali (es. Irap), locali (es. Imu, Tarsu/Tares) di importo non superiore ad € 30,00 comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi.

Ovviamente, tale previsione non esonera il contribuente dal pagamento di tali importi bensì impedisce solo agli enti impositori di iscrivere a ruolo tali crediti che, però, potranno essere iscritti se derivano da ripetuta violazione degli obblighi di versamento e siano relativi a uno stesso tributo.  Pertanto, non appena l’Ente impositore trasmette in via telematica il ruolo al Concessionario della riscossione questi predispone la cartella di pagamento sulla base del modello approvato (da ultimo) dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 3 luglio 2012 (che sarà valido per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dall’1 agosto 2012) e la notifica al contribuente secondo determinate modalità e termini che vedremo nel prosieguo.

SchemaCartelle

A tal punto, ricevuta la cartella di pagamento il contribuente può:

1)  pagare l’importo complessivo dovuto entro il termine di sessanta giorni;

2)  impugnare la cartella di pagamento (a mezzo difensore se l’importo del debito al netto di sanzioni ed interessi sia superiore ad € 2.582,28) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (1);

1.  Tale termine si riferisce solo alle impugnazioni delle cartelle di pagamento relative ai tributi, mentre invece sono ridotti i termini di impugnazione nel caso di debiti INPS (quaranta giorni) o di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (trenta giorni se il verbale non è mai stato notificato).

3)  depositare al Concessionario un’istanza di annullamento del debito che provoca la sospensione immediata della riscossione (ma non sospende i termini per la proposizione del ricorso).  Il debitore che desidera avere maggiori informazioni sulla cartella di pagamento che lo riguarda, può rivolgersi:

  • all’Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, ecc.) che ha emesso il ruolo;
  • al Concessionario della riscossione.

 

 

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