Giustizia, le novità sul contributo unificato nel processo tributario

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La L. 27/12/2013, n. 147, ha introdotto poche ma importanti novità in materia di processo tributario.

 

I ricorsi

Al momento del deposito del fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria deve essere corrisposto il contributo unificato per le spese di giustizia, secondo le misure previste dall’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. 30/5/2002, n. 115.

“L’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l’inammissibilità del ricorso, bensì l’obbligo di procedere alla riscossione coattiva del contributo dovuto” (circolare 21/9/2011, n. 1/DF), compito devoluto alla segreteria della commissione tributaria, che liquida anche la sanzione (33% se il versamento dell’importo dovuto è fatto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’invito, 150% se successivamente ma entro 90 giorni dalla tale data e 200% se successivamente o se il versamento non è effettuato).

Per il processo tributario, il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato, qualora il ricorso, anche in appello, ha per oggetto più atti. La regola era già stata anticipata con la direttiva 14/12/2012, n.2/DGT, del Ministero delle finanze. Pertanto è errato sommare l’importo di tutti i tributi che risultano dai singoli atti, anche se il ricorso è unico.

Il valore della lite deve risultare da un’apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nel caso di prenotazione a debito.

 

Il diritto di copia di documenti

Per il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio la segreteria della commissione chiede la corresponsione dei diritti indicati nel D.M. 27/12/2011.

Il comma 509 della L. n. 147/2013 estende anche al processo tributario il contenuto del nuovo comma 1-bis dell’art. 269 del D.P.R. n. 115/2002 secondo cui “il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono, con le medesime modalità al fascicolo.

 

Il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche

Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia di cui all’art.4, comma 9, del D.L. 29/12/2009, n. 193, si applicano anche al processo tributario.

Un apposito D.M. darà attuazione alla norma.

 

Il diritto di notifica

La misura del diritto forfettario di notifica (art. 30 del D.P.R. 30/5/2012, n. 115) è elevata da € 8 a € 27 per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1°/1/2014.

 

Le modalità di versamento del contributo unificato

Il contributo unificato per le spese di giustizia, attualmente, può essere pagato mediante una delle seguenti alternative:

a)   mediante contrassegno (denominato “contrib. unificato tributario”) presso una tabaccheria autorizzata;

b)   mediante il modello F23, presso uno sportello bancario o dall’agente della riscossione, utilizzando il codice tributo 171T;

c)    mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale di Viterbo, indicando il numero di conto 1010376927 intestato a “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37D.L.98/2011”, indicando il nome e cognome del ricorrente/resistente (n.d.r. se dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente, va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti), nonché, nello spazio riservato alla causale, il codice fiscale del ricorrente o resistente e il codice della Commissione tributaria adita (reperibile al percorso ww.agenziaentrate.gov.it  – Modelli – Modelli versamento – F23 – Codici Tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari.pdf”.

 

Sergio Mogorovich

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