Omicidio stradale

Redazione 13/01/14
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L’annuncio su Canale 5 del Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, il primo giorno dell’anno, di introdurre nuove norme, entro gennaio, e di rendere più efficaci le norme già esistenti, al fine di arginare il fenomeno dei casi di omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, fa sorgere molti interrogativi, soprattutto agli “addetti ai lavori”, se non altro, per la tempistica e le modalità d’intervento in una materia estremamente complessa qual è appunto il c.d. “omicidio stradale”

Era il 4 aprile 2012, infatti, quando l’allora Ministro dell’Interno Cancellieri sentiva di condividere, nel corso di un’audizione, l’orientamento tecnico espresso dal Ministro della Giustizia Paola Severino, dichiarando che “Sulle nuove ipotesi d’intervento proposte gravano perplessità di ordine tecnico che attengono all’inquadramento giuridico della nuova fattispecie di reato con riferimento alla individuazione dell’elemento soggettivo e ai rischi di sovrapposizione con le ipotesi dolose e colpose già disciplinate dal Codice penale”.(v. stralcio sotto)

Si tratta di capire, il “cambio di rotta” della Cancellieri a cosa sia dovuto e soprattutto in che modo il Ministro intende sottoporre al CSM queste nuove norme e con quali tempi (visti i termini ristretti indicati nell’annuncio), o se si tratta solo di un proclama per sopire gli animi dei familiari delle vittime della strada e della stessa opinione pubblica.

Intanto, la proposta di legge C.1646 (sotto indicata), è stata depositata il 30 settembre 2013 ed assegnata alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 18 novembre 2013, e prevede:

1. Introduzione dell’articolo 575-bis del codice penale in materia di omicidio stradale;
2. Modifica all’articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti;
3. Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale in materia di lesioni personali stradali;
4. Modifica all’articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo;
5. Modifiche all’articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose;
6. Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza;
7. Modifica all’articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida;
8. Modifica all’articolo 222 del codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati;
9. Modifiche all’articolo 223 del codice della strada in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

Come disse tempo fa il Ministro Paola Severino, si spera che sulla questione si trovi al più presto una soluzione che non peggiori la situazione esistente.

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CAMERA DEI DEPUTATI -IX Commissione-
Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti “Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.Mercoledì 4 aprile 2012 ore 14.15
Audizione del Ministro dell’interno, Annamaria Cancellieri
L’ “omicidio stradale”

Passo ora alla delicata questione del trattamento sanzionatorio da riservare ai casi di omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vorrei premettere che sono particolarmente sensibile all’ansia di giustizia che si leva dai familiari delle vittime della strada e ne comprendo fino in fondo la sofferenza e il travaglio umano. Riconosco che la prospettiva di sanzioni pesanti rappresenta un notorio fattore di deterrenza, che può essere coniugato con adeguate iniziative informative e educative rivolte specialmente ai giovani.
Su questo fronte, ricordo che il Ministero dell’interno è da tempo intensamente impegnato, in collaborazione con la scuola e con altre istituzioni, nella promozione di mirate campagne di sensibilizzazione volte a diffondere una solida cultura della legalità anche in tema di educazione stradale.
La proposta di legge a firma del Presidente Valducci prevede l’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato, il c.d. “omicidio stradale”, con la previsione di una cornice edittale che va da otto a diciotto anni nonché di un incremento delle sanzioni per l’ipotesi di omicidio colposo ovvero di lesioni aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.
La proposta a firma dell’On. Velo ed altri stabilisce, invece, l’incremento del minimo edittale (da tre a quattro anni) previsto, dall’articolo 589, comma 3, del codice penale per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme del Codice della strada da parte di soggetto in stato di ebbrezza o di alterazione da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La medesima proposta prevede che quest’ultima fattispecie diventi autonomo titolo di reato quando l’elemento soggettivo della colpa sia connotato dalla previsione dell’evento.
Sulla questione non posso non rilevare che le sanzioni vigenti in materia di omicidio e lesioni colpose causate con violazione della disciplina della circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope sono state inasprite con il decreto “sicurezza” del 2008, con la configurazione di una apposita aggravante ad effetto speciale, nei confronti della quale è stato, peraltro, espressamente escluso il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.
Sulle nuove ipotesi di intervento proposte gravano perplessità di ordine tecnico che attengono all’inquadramento giuridico della nuova fattispecie di reato con riferimento alla individuazione dell’elemento soggettivo e ai rischi di sovrapposizione con le ipotesi dolose e colpose già disciplinate dal Codice penale. Peraltro, ogni valutazione circa la opportunità della introduzione di una nuova ipotesi di reato come pure di incidere sull’attuale equilibrio sanzionatorio del sistema penale compete in primo luogo al Ministro della giustizia che ha già consegnato a codesta Commissione un preciso orientamento tecnico che mi sento di condividere.
Voglio concludere questo mio intervento con qualche breve riflessione sulle possibili conseguenze sul possesso del titolo di guida a seguito di “omicidio stradale”.
Premetto che il quadro normativo vigente si presenta piuttosto frammentario e determina ovvie difficoltà applicative.
Una direzione nella quale si può e si deve intervenire è quella di rendere effettiva la sanzione cautelare o definitiva che abbia colpito il guidatore che ha commesso omicidio stradale, facendo sì che l’interdizione alla guida venga ad essere in ogni caso assicurata anche se il conducente dovesse avere conseguito successivamente ai fatti una nuova patente in un altro Stato.
Su questa strada rilevo che si incamminano anche le proposte di legge all’esame della Commissione e ne condivido questo aspetto.
Resta il dubbio sulla percorribilità della perpetuità della revoca, per i possibili profili di incompatibilità con il quadro costituzionale.
In alternativa potrebbe essere valutato un prolungamento della durata dell’attuale divieto di conseguire per tre anni una nuova patente di guida, che andrebbe commisurato alla gravità del fatto commesso.
In ogni caso, su questo aspetto potremmo awiare una riflessione con il Ministero delle infrastrutture, anche per valutare, come ha già rilevato il Ministro Passera, la compatibilità della misura con i principi, pure richiamati dagli On.li firmatari delle proposte, di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione in ambito europeo.
Desidero sottolineare che il Ministero dell’interno segue con grande attenzione e interesse l’iter del progetto di riforma, assicurando ogni utile apporto collaborativo. Resto dunque a disposizione della Commissione per ulteriori chiarimenti e contributi.

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Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 18 novembre 2013

XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1646
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 30 settembre 2013

Onorevoli Colleghi! Nel rapporto dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) «Incidenti stradali» del 19 giugno 2013 è riportata una stima preliminare relativa all’anno 2012: in Italia si sono verificati 184.500 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno, è pari a 3.650, mentre i feriti ammontano a 260.500. Tra i Paesi dell’Unione europea il tasso medio di mortalità è di 55 morti ogni milione di abitanti, mentre il valore per l’Italia è di 61 morti.
La fattispecie innovativa, di cui all’articolo 575-bis del codice penale, costituisce il fulcro della proposta di legge. Il punto più rilevante è costituito dall’eliminazione, il più possibile, del ricorso a termini che introducano ambiguità o possibilità di interpretazioni difformi, onde pervenire a un’uniformità di approccio al problema.
Con le nuove norme si interviene nei confronti di chi, dopo aver assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope in misura tale da ricadere nell’area dell’illecito (articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), cagiona la morte o lesioni personali di una o più persone, rispetto all’ipotesi della fattispecie ordinaria di cui all’articolo 575 del medesimo codice.
Si desidera sanare la frattura creatasi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al diverso atteggiamento dell’elemento soggettivo, con riferimento alle figure contigue della colpa cosciente e del dolo eventuale. Nella nuova fattispecie il porsi alla guida di un autoveicolo nelle situazioni descritte individua l’elemento soggettivo nella sua accezione di dolo indiretto ovvero eventuale. Si ritengono voluti i risultati del comportamento che sono stati previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purché egli ne abbia accettato il rischio o, più semplicemente, purché non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati.
La finalità della proposta di legge è duplice: la prima è quella di introdurre certezza in una materia che negli ultimi tempi ha suscitato frequenti polemiche sulla difforme interpretazione dei giudici rispetto a casi che quotidianamente si verificano sulle nostre strade; la seconda è quella del conseguente inasprimento delle sanzioni, che va comunque inteso nel senso rieducativo e riabilitativo della funzione penalistica, derivanti dalla commissione dei nuovi reati.
Una modifica connessa è quella relativa all’articolo 380 del codice di procedura penale, con la quale si estende l’arresto obbligatorio in e flagranza con riferimento all’ipotesi descritta che, con il configurare l’elemento soggettivo quale doloso, lo riconduce nella tipologia dei delitti non colposi.
Parimenti connesse sono le modifiche apportate alle norme del citato codice della strada che regolamentano le sanzioni amministrative in materia di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida.
Si è voluto anche in tale caso evocare una concezione non propriamente punitiva delle varie fattispecie, eliminando l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida per chi commette tali delitti nelle situazioni descritte.

PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 1.
(Introduzione dell’articolo 575-bis del codice penale in materia di omicidio stradale).
1. Dopo l’articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 575-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare anni ventuno».
Art. 2.
(Modifica all’articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).
1. All’alinea del primo comma dell’articolo 576 del codice penale, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «575».
Art. 3.
(Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale in materia di lesioni personali stradali).
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da cinque mesi a tre anni e sei mesi.
Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo).
1. Il numero 1) del terzo comma dell’articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti:
«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
1-bis) soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro (g/l);».
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose).
1. All’articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che casi previsti dal primo e dal secondo comma».
Capo II
MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 6.
(Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).
1. Al comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 575-bis del codice penale».
Capo III
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 7.
(Modifica all’articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).
1. Dopo il comma 3-ter dell’articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente:
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva».
Art. 8.
(Modifica all’articolo 222 del codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati).
1. Il comma 2 dell’articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all’articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del venticinquesimo
anno di età. Nel caso d omicidio colposo la sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all’articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 219».
Art. 9.
(Modifiche all’articolo 223 del codice della strada in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).
1. All’articolo 223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Il prefetto, altresì, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575-bis del codice penale»;
b) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 5

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