Mini Imu 2014, caos infinito. Sì al pagamento con F24 e bollettino

Redazione 13/01/14
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Per pagare la mini Imu si potrà utilizzare, come d’abitudine, il modello F24 o, in alternativa, anche un bollettino postale. Continuano a emergere dettagli importanti sulla modalità corretta in cui assolvere l’imprevisto fiscale entro il prossimo 24 gennaio, quando in oltre 2mila e 300 Comuni italiani andrà versato da parte dei proprietari di prime case e terreni agricoli il conguaglio dell’imposta municipale propria, in vigore fino al 2013.

Il caos sulla mini Imu non si placa, dunque, anche ora che i Comuni stanno comunicando le aliquote corrette ai propri cittadini: ogni municipio, infatti, che si trova costretto a richiedere l’importo ai propri residenti, ha applicato una percentuale imponibile che oscilla tra il 4 e il 6 per mille. In questo modo, anche nelle località dove i contribuenti sanno di dover pagare, in molti casi, ancora gli importi esatti sono completamente sconosciuti per via dei ritardi con cui le informazioni sul calcolo corretto sono diffuse ai diretti interessati.

Ora, intanto, emerge un ulteriore particolare, cioè la conferma ufficiale che si potrà ricorrere al “solito” modello F24 per pagare il dovuto in maniera corretta ed evitare eventuali contestazioni.

Così, una volta conosciuto con esattezza il dovuto, si potrà compilare il campo del modello “Sezione Imu e altri tributi locali”, scrivendo il Codice catastale del Comune di riferimento sotto lo spazio “Codice ente/Comune”. SCOPRI COME CALCOLARE IN MANIERA ESATTA LA TUA MINI IMU

Come ulteriore possibilità, i Comuni dovranno acconsentire ai pagamenti via apposito bollettino postale che dovrà contenere il numero di conto corrente 1008857615, identico per ogni Comune d’Italia.

Come si diceva, però, sono diverse le categorie soggette al pagamento, che non riguarda le prime case in maniera esclusiva. Certo, degli svariati milioni di immobili sottoposti all’obolo della mini Imu, gran parte sono abitazioni principali, ma nell’elenco lunghissimo di edifici soggetti all’imposta ricadono anche altre tipologie, come le abitazioni assegnate a cooperative, ex Iacp, ex case coniugali assegnate dal giudice della separazione, abitazioni del personale comparto sicurezza e  terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Per i codici, restano confermati quelli già utilizzati in passato per l’Imu propriamente detta, cioè il 3912 per le prime case e relative pertinenze, il 3913 per i fabbricati e 3914 per i terreni agricoli.

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