Dipendenti pubblici: figli di un dio maggiore

Giuseppe Vella 28/12/13
Scarica PDF Stampa

Uno spettro si aggira per l’Europa, non è più il pensiero di Karl Marx, ma un’idea che segue parallela alla crisi economica: servono i dipendenti pubblici?

Hanno un ruolo?

Di sicuro hanno un costo.

Sono necessari?

In pratica, gli ultimi anni mettono in discussione la stessa esistenza del pubblico impiego; la tanto odiata e vituperata burocrazia.

La Grecia ha licenziato in massa i pubblici dipendenti ed ha ridotto lo stipendio a quelli che sono rimasti.

La Spagna, il Portogallo e l’Italia ne sentono il peso e cercano di porre ripari.

Invece, in altri paesi la burocrazia sembra non creare problemi, anzi, visto il grasso che cola, verrebbe voglia di chiamarla “bu(r)rocrazia”.

Un senso di smarrimento colpisce qualche spirito critico che prova a chiedersi se è vero che l’insegnante tedesco è più bravo di quello italiano, se l’infermiere francese è più attento, idem per medici, poliziotti, amministrativi, informatici ed altri.

Cosa c’è che non va nella burocrazia italiana?

Forse la stessa cosa che non va nell’operaio italiano.

Infatti, dicono che anche gli operai italiani rendono meno degli operai tedeschi, francesi ed inglesi.

Ovviamente solo gli operai, per i cosiddetti manager il discorso è a parte.

Alla Wolksvagen, gli operai tedeschi guadagnano il doppio degli italiani e producono automobili che si vendono di più.

Come mai in Germania, Francia, ed altri paesi non succede quello che capita in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia?

Mistero!

Eppure, chi ci governa, insieme con la classe imprenditoriale, ce la mette tutta, ma proprio tutta, per farci stare meravigliosamente bene.

Vediamo ora come gira alla burocrazia della Comunità Europea.

Analizziamo il REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

All’articolo 1 bis leggiamo: È funzionario delle Comunità ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina.

In Italia, ai sensi dell’articolo 97 terzo comma della Costituzione “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

In Europa i funzionari vengono “nominati” da un’autorità, ovviamente dopo opportune procedure selettive.

Quali differenze si determinano tra chi viene nominato ad un impiego pubblico e chi invece vi accede ?

Cominciamo con i posti che si rendono vacanti.

Ai sensi dell’art.29 del citato regolamento n.31, prima di mettere a concorso un posto vacante, la Comunità verifica al proprio interno se ci sono richieste di trasferimento o possibilità di promozioni.

Il senso è: chi è dentro deve essere considerato di più dei nuovi arrivati. E’ chiaro che il nuovo arrivato una volta inserito riceverà la stessa considerazione. Dunque il burocrate europeo è pensato per diventare una risorsa e non un inutile peso, un “fannullone”.

Articolo 44: Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado.

Sembra di capire che per i funzionari europei vige ancora lo “scatto di anzianità”.

Tanti anni fa, nella busta paga dei dipendenti italiani, pubblici e privati, vi era la “scala mobile” (ufficialmente “indennità di contingenza”), uno strumento economico di politica dei salari, volto ad indicizzare automaticamente i salari all’inflazione e all’aumento del costo della vita secondo un indice dei prezzi al consumo. In Italia, la scala mobile è stata negoziata nel 1975 dal segretario della CGIL Luciano Lama assieme agli altri sindacati e a Confindustria, atto a recuperare il potere d’acquisto perso dal salario a causa dell’inflazione. La scala mobile verrà abrogata tra il 1984 e il 1992 dai governi di Bettino Craxi e Giuliano Amato, con l’accordo degli stessi sindacati, a causa del circolo vizioso che aveva generato, contribuendo alla continua crescita dell’inflazione (tratto da wikipedia).

Bisogna essere onesti, alla luce degli ultimi trenta anni di successi politici ed economici, i dipendenti italiani, pubblici e privati, non finiranno mai di ringraziare gli ex “compagni” Craxi ed Amato che in accordo con gli stessi sindacati, scelsero di operare per il progresso civile e culturale dei lavoratori, quello economico era riservato a politici e imprenditori.

Le battaglie sindacali hanno aiutato i lavoratori a conquistare sempre maggiori traguardi.

Il grido d’attacco dei sindacalisti degli ultimi decenni sembra essere stato:

dipendenti pubblici, nunc et semper ad maiora!!!!!!!!

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: a quando una tangentopoli del sindacato?

Passiamo all’Articolo 59: 1) Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia. L’interessato deve informare il più presto possibile l’istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico.

Articolo 59: 2) Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.

Anche nel caso delle malattie il funzionario europeo gode di una considerazione che il funzionario italiano non ha.

Il congedo per malattia sembra essere di tipo “umano”, può capitare di avere un mal di denti notturno che ti impedisce di andare a lavorare e che non ha bisogno di un medico che lo certifichi e di un altro medico che lo accerti. Solo se la sommatoria delle assenze inferiori a tre giorni supera i 12 giorni l’anno vuol dire che qualche cosa non va nel dipendente e l’Amministrazione comincia ad accertare anche il singolo giorno di malattia.

Comunque l’Amministrazione non impone una “tassa” per ogni giorno di malattia.

 Articolo 65

1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese delle Comunità, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico delle Comunità europee d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.

L’articolo 65 mette a nudo due sistemi di gestione del personale, quello europeo e quello italiano, dove insistono due concezioni di management completamente diverse.

Nel primo sistema, quello europeo, sembra che l’individuo sia al centro dell’apparato, viene valutata l’anzianità come premessa di miglioramento professionale (più lavori, più impari, più rispondi rapidamente alle esigenze dell’amministrazione).

Inoltre, l’amministrazione europea mostra effettiva sensibilità verso la retribuzione dei funzionari pubblici, infatti adegua ogni anno gli stipendi al costo della vita.

A partire dal deputato Brunetta, tutti i ministri della funzione pubblica che si sono succeduti fino all’attuale, dovrebbero rispondere alla domanda: come mai partecipiamo ad una Comunità come quella europea senza prenderne a modello la gestione?

Eppure, tra i dirigenti e i funzionari europei ci sono molti italiani.

Sono le mosche bianche o, semplicemente, si sono adeguate ad un sistema che funziona?

Perché in Europa, quest’adeguamento periodico degli stipendi, non genera il “circolo vizioso dell’inflazione”?

L’ultima ciliegina l’abbiamo con il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici italiani.

Diversa sensibilità per lo stesso problema, è maturata in campo europeo, nell’ambito della quale va collocata la sentenza del 24 novembre 2010 della Corte di giustizia UE (C-40/10), che ha annullato le disposizioni del regolamento 1296/2009 UE, che avevano ridotto l’adeguamento automatico annuale al costo della vita degli stipendi dei funzionari UE, abbattendolo dal 3,7% all’1,85%, ritenendo che la pur nota situazione di crisi economica non potesse essere posta a fondamento di poteri “eccezionali” del Consiglio.

Gli stipendi dei funzionari europei, come evidenzia una tabella collegata all’articolo 66, vanno dai circa 2.400€ di un primo grado appena assunto, ai 15.250€ di un sedicesimo grado (un alto dirigente), appena mette piede nella Comunità.

Un distinguo però è necessario farlo; un primo grado è una funzione tra l’esecutivo e il vecchio impiegato di concetto. Più o meno tra il ragioniere e il geometra comunale, con la differenza che il funzionario europeo deve conoscere due lingue. Il grado sedicesimo non lo possiamo rapportare al dirigente comunale, provinciale o regionale poiché l’impegno e le responsabilità di un alto dirigente della Comunità sono più elevate.

Con l’articolo 72 parte quella che viene definita “sicurezza sociale”.

Con lo 0,1% dello stipendio base, meno di un trattenuta sindacale, il funzionario europeo stipula una polizza a copertura dei rischi della vita privata.

Articolo 73 comma 2) Le prestazioni garantite sono le seguenti:

in caso di decesso: versamento alle persone sotto indicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all’interessato nei dodici mesi precedenti l’infortunio………….

Articolo 76: Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di una disabilità o una malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

Non crediamo ci siano commenti da fare, diventare funzionari europei è una sorta di vincita al bingo, li rende “figli di un dio maggiore”.

Passiamo ad esaminare le pensioni.

Articolo 77: Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 63 anni, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio.

L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. L’1,90 % dell’ultimo stipendio base rimane acquisito al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato VIII.

Tuttavia, per i funzionari che abbiano svolto funzioni presso una persona che assolva un mandato (leggi portaborse) previsto dai trattati che istituiscono le Comunità, o dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di un’istituzione o di un organo delle Comunità europee o presso un gruppo politico dell’Assemblea parlamentare europea, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell’esercizio di una delle summenzionate funzioni sono calcolati sull’ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo. L’ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio. Il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 63 anni.

Sulla diversità di status tra i dipendenti pubblici italiani e i dipendenti della Comunità potremmo continuare a lungo.

Vorremmo di nuovo chiedere qualche cosa a chi ha responsabilità di governo in Italia:

  • visto che queste condizioni che a noi sembrano di puro privilegio, le paghiamo anche noi, una, sia pure parziale, ricerca di uguaglianza non vi sembra auspicabile?

  • inoltre, come è possibile bloccare per molti anni gli stipendi ai dipendenti pubblici italiani sapendo cosa succede fuori dall’Italia?

  • perché a riferimento dobbiamo prendere chi sta peggio, la Grecia, e non chi vive meglio di noi?

Un’ultima considerazione.

I dipendenti della Comunità Europea sembrano dipendere da un sensibile ed efficiente datore di lavoro, i dipendenti pubblici italiani hanno invece un padrone egoista ed ingordo e, finita la stagione dei sindacalisti veri, non hanno più né difesa né tutela, sono diventati “figli di un dio minore”.

Per chi volesse controllare la veridicità di quanto scritto, al netto di possibili errori o errate interpretazioni, si inserisce il link al citato Regolamento Num. 31.

 

Giuseppe Vella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento