Emendamento salva slot machines e tagli ai Comuni, ecco com’è andata

Redazione 20/12/13
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Nell’ambito della discussione del cosiddetto decreto salva-Roma, ossia la conversione in legge dl decreto 126 dello scorso 31 ottobre, rivolto agli enti locali, è sorta una cocente polemica politica tra Partito democratico e MoVimento 5 Stelle.

In sostanza, il partito di Grillo ha denunciato come all’interno del provvedimento sia stato introdotto all’interno del provvedimento una modifica che prevede la riduzione dei fondi per quei Comuni che intendano ostacolare la diffusione delle macchine da gioco d’azzardo, slot machines o videopoker.

Appena emersa la questione il leader e neo segretario dei democratici Matteo Renzi ha immediatamente twittato di aver chiesto di porre rimedio ai propri parlamentari, per un atto che sta indignando buona parte dell’opinione pubblica.

Qui riportiamo il testo dell’emendamento della discordia tra i due partiti e il resoconto stenografico della discussione in Senato di ieri mercoledì 18 dicembre.

Testo emendamento

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:

«20-bis. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all’ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di otificazione all’Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle societa` gia` concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtu` della concessione; per il medesimo periodo di tempo le altre societa` concessionarie, che a questo titolo gia` dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di – quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione gia` riconosciuti alla societa` revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e pan al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della societa` gia` concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali a stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla societa` subentrate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle societa` optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della societa` gia` concessionaria; i contratti con i proprietari di apparecchi di cui di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonche´ i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all’Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni.

La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritta dei nullaosta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali e` senz’altro inibito l’uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuova nulla-osta.

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano altresı` in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di societa` gia`titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’alinea del predetto comma 20-bis.

20-quater In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi in misura corrispondente all’entita` delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l’assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi generali di coordinamento della finanza pubblica.

20-quinquies. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento. temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della ,procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all’esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall’Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.

Discussione in Senato

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.150/100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.150/100, presentato dai senatori Fravezzi e Zeller.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Ne ha facoltà.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, solo per mettere in evidenza all’Assemblea che il capoverso 20-quater dell’emendamento 1.150 appare in netta contraddizione con uno degli indirizzi centrali del Governo. Da una parte si sostiene che debba essere combattuta la ludopatia; dall’altra, invece, all’interno del capoverso 20-quater si fa riferimento ad un mancato trasferimento o a un minore trasferimento a Regioni ed enti locali che volessero con i loro provvedimenti legislativi o comunque di natura normativa intervenire in materia di giochi pubblici. Trovo la cosa assolutamente contraddittoria, e la mia opinione è che debba essere fatto salvo l’indirizzo del Governo. (Applausi dei senatori Buemi e Puppato).

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei questa sera più di una volta, dopo aver dichiarato aperta la votazione, l’ha annullata per dare la parola a chi ha chiesto di intervenire. Lei è un cultore del nostro Regolamento ed è lungi da me l’idea di darle dei suggerimenti, ma l’articolo 110 del Regolamento questo non glielo consente: una volta aperta una votazione, lei non può dare la parola se non soltanto ed esclusivamente in relazione ad interventi sulle modalità della votazione, e non certamente nel merito dell’emendamento da votare, come è stato fatto anche nell’ultimo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, cerco di mantenere un certo ritmo, ma mi fermo quando si chiede di intervenire, ed ho il potere di annullare le votazioni. Preferisco procedere così. Del resto, l’intervento del senatore Nencini è perfettamente coerente con il subemendamento.

Dichiaro aperta la votazione dell’emendamento 1.150/100.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa: secondo quale criterio è nelle sue facoltà dare la parola ad un senatore e non ad un altro? Il senatore Endrizzi le ha gentilmente chiesto la parola ancor prima della votazione e, nonostante questo, lei ha aperto la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, posso anche scusarmi, ma come ho dato la parola al senatore Falanga, l’avrei data, se l’avessi visto, anche al senatore Endrizzi.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lei lo ha chiaramente visto e ha omesso di dare la parola al senatore Endrizzi. (Commenti generali).

Io la prego di essere cortese in uno spirito collaborativo.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, io devo curare il corretto svolgimento dei lavori. Se il senatore Endrizzi ha chiesto di intervenire, io gli do la parola.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io ero in piedi con la mano alzata. Volevo fare una dichiarazione di voto, perché questo emendamento è una vergogna colossale: non solo garantisce alle società concessionarie a cui venga ritirata la licenza per colpa grave di potere continuare ad esercitare per novanta giorni, ma garantisce anche alle società che già hanno concessioni di avere una specie di prelazione su quelle concessioni, anziché vedersele completamente ritirate. E, soprattutto, una cosa vergognosa che qualifica un Governo e uno Stato come «cravattari» (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Pagnoncelli), è che esso impone dei tagli ai trasferimenti agli enti locali, Comuni e Regioni che osino emettere regolamenti o leggi che vadano a disturbare il gettito dell’erario. Si toglie la possibilità alle Regioni e ai sindaci di intervenire a tutela dei loro cittadini per la salute e come consumatori. Questo non è accettabile!

Il fatto che poi si dica che queste sanzioni vengono ritirate nel momento in cui vengono ritirati gli emendamenti qualifica questo intervento come un ricatto immorale. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Vede, senatore Santangelo, l’intervento del senatore Endrizzi era opportuno proprio in questa fase, perché prima stavamo parlando di un subemendamento che sopprimeva solo una parte dell’emendamento 1.150, mentre invece l’intervento del senatore Endrizzi era riferito al merito dell’emendamento 1.150.

ENDRIZZI (M5S). Evidentemente paghiamo tutti una certa confusione. Lei questa sera non è stato brillante come altre volte. Io, come neofita, chiedo di essere altrettanto compreso.

PRESIDENTE. Prima il senatore Barani ha detto che sono diventato un micino cieco questa sera. Non ho mai avuto un gatto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.150, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.150, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Redazione

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