Il socio pubblico e i controlli sulle società partecipate, il cerchio si stringe

Michele Nico 04/12/13
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Spetta all’interprete del caso concreto valutare se, alla luce dello statuto sociale, del contratto di servizio e dell’attività espletata, una società a partecipazione pubblica locale è qualificabile come “società di interesse generale” o come “società strumentale”.
Questo l’interessante principio affermato dalla Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia, con delibera del 13 novembre 2013, n. 483/PAR, un principio che, una volta di più, accentua le responsabilità dell’Ente locale nella veste giuridica di socio pubblico.
Se infatti la società in questione svolge un servizio di interesse generale, l’Ente pubblico, in ragione della fascia demografica di appartenenza, soggiace agli obblighi di dismissione e ai limiti di costituzione contemplati dall’art. 14, comma 32, della legge n. 122/2010, mentre nell’altro caso – cioè se la società deve qualificarsi come “società strumentale” – trovano applicazione non solo i vincoli di finanza pubblica evocati dalla suddetta disposizione in tema di istituzione e mantenimento di organismi societari, ma si aggiungono anche quelli previsti dall’art. 4 del DL n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che impone ulteriori e distinti obblighi di dismissione, nonché di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
Si tratta, in altre parole, di un ulteriore monito lanciato dalla giurisprudenza contabile per avvertire amministratori e funzionari pubblici in ordine alla serietà delle incombenze poste a carico degli Enti in qualità di soci, i quali, anche quando assumono la titolarità di un ruolo interamente disciplinato dalle regole civilistiche, non per questo si affievolisce il loro dovere di gestire le risorse pubbliche con la prudenza e saggezza del pater familias.
Per quanto riguarda il controllo sulle società partecipate, si ricorda che l’art. 147 quater del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge 213/2012, ha disposto l’obbligo per le Amministrazioni locali (con popolazione superiore a 100 mila abitanti in fase di prima applicazione, a 50 mila abitanti per il 2014 e a 15 mila abitanti a decorrere dal 2015) di definire gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le rispettive società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare, tra l’altro, la gestione dei contratti di servizio e la qualità dei servizi pubblici erogati.
Tale fonte normativa disciplina, come si vede, una serie di adempimenti articolati e complessi, che giungono a codificare l’obbligo dell’Ente socio di impartire azioni correttive alla gestione della relativa società partecipata, allorché quest’ultima, in base al monitoraggio svolto, presenti un andamento anomalo e/o suscettibile di generare perdite d’esercizio.
La maggioranza degli Enti locali non ha ancora attivato a regime questi complessi meccanismi di controllo, ma dovrebbero quanto prima adoperarsi in tal senso, non solo per intraprendere un’azione di buon governo, ma anche per evitare condotte omissive tali da provocare censure e addebiti di responsabilità da parte della Corte dei Conti.

Michele Nico

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