Tutela della proprietà e della cosa comune: quando si configura il litisconsorzio necessario?

Anna Petale 27/11/13
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Con ordinanza n. 22825/2012, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha posto al vaglio delle Sezioni Unite un quesito che da anni è oggetto di contrasti giurisprudenziali: quando è ipotizzabile una situazione di “litisconsorzio necessario” in materia di comproprietà?

In particolare, muovendo dalla controversia introdotta da un condomino contro altro condomino affinchè uno spazio condominiale , inglobato abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, fosse dichiarato area condominiale, le SS. UU. sono state invitate a focalizzare l’attenzione sul profilo dell’esercizio dell’azione a tutela della comproprietà, nonchè sulla legittimazione passiva, affinchè fosse stabilito se “debbano essere evocati in giudizio tutti i condomini e, in caso di risposta positiva, se l’azione sia esercitabile nei confronti del solo amministratore”.
Il contrasto giurisprudenziale.
Prima di giungere a sbrogliare l’intricata matassa, i giudici di Piazza Cavour hanno voluto ricordare i due diversi orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare nel corso degli anni sulla controversa questione del litisconsorzio necessario dei condomini.
Ebbene, tra le pronunce di legittimità favorevoli alla partecipazione di tutti i condomini nelle controversie aventi per oggetto la tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, gli ermellini richiamano la sentenza n. 7705 del 1996, “ fautrice di un orientamento che a quel tempo era dominante”. In tale occasione, la Cassazione nel premettere che “ In tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio, e ipotesi in cui tale partecipazione è indispensabile perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litsiconsorzio necessario; ovvero la domanda sia diretta all’accertamento della proprietà condominiale di un bene; oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene in suo esclusivo favore”, finiva con lo statuire che quando in un giudizio è dedotto un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, e quindi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, tantoperchè, la sentenza non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Ed ancora in tal senso, viene segnalata la sentenza n. 6056 del 2006 “ la quale ha affermato che l’aver posto in discussione l’esistenza della condominialità e, quindi, di un rapporto soggettivo unico ed inscindibile, impone l’integrazione del contraddittorio con tutti i condomini, indipendentemente dalla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva.”
In netta contrapposizione rispetto ai predetti orientamenti, si pongono gli arresti giurisprudenziali della Seconda Sezione della Suprema Corte, n. 17465/2012 e n. 4624/2013, secondo i quali “l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva sollevata da un condomino non dà corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini. Si è quindi osservato che se il convenuto oppone il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un accertamento incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. A tal fine è stato ricordato che la parte convenuta in un GIUDIZIO DI CARATTERE REALE può utilmente contrastare l’azione così esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessità di formulare la relativa domanda. Inoltre, si è precisato che il giudice, nell’esercizio del suo potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le domande proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali”.
Il principio di diritto.
Sostengono le SS. UU. che, la disciplina del litisconsorzio necessario “muove dall’art. 102 c.p.c., una norma in bianco che non specifica quando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità di parti, ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte in giudizio quando tale rapporto sia ravvisabile. La sussistenza di tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in volta, cercando di individuare quand’è che una sentenza sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune delle parti “in confronto” delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata (…) Si può affermare che per stabilire se una sentenza sia “utile” occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in relazione ad essi “individuare i soggetti che debbono partecipare al processo”.
Dunque, la Suprema Corte nell’esercizio della funzione nomofilattica dichiara di condividere e di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale, risalente agli anni ’50, “secondo cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, e in particolare l’azione di rivendica, possano essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.”.
Ergo, quando l’attore non richiede che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari, e, il convenuto in rivendica oppone un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione la comproprietà degli altri soggetti, e senza voler ampliare il thema decidendum, non è necessario l’integrazione del contraddittorio rispetto agli altri condomini.
Una siffatta conclusione sarebbe giustificata dal fatto che “ il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui; vuoi perché compete ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni (Cass. 8842/01; 7795/02; 3574/99; 629/99; 9510/97), sussistendo il principio della “rappresentanza reciproca” (Cass. 7827/03); ed ancora perché essa non tende ad una pronuncia con effetti costitutivi ( Cass. 6697/02)”.

Anna Petale

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