Convivenza more uxorio: diritti successori?

Luisa Camboni 07/11/13
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L’argomento che intendo esaminare è di notevole attualità. I mass-media, difatti, ci informano che il numero di coppie di fatto, nel nostro Paese, è in notevole crescita. Il nostro Legislatore su questo fenomeno sociale e culturale non è, ancora, intervenuto dettando una disciplina ad hoc.

Vediamo, dunque, di esaminare se una coppia di fatto gode di diritti successori.

La coppia di fatto o meglio la convivenza more uxorio non è espressamente disciplinata dalla legge; nonostante tale lacuna normativa, non si pone in contrasto con norme imperative, né con l’ordine pubblico, né con il buon costume.

Con l’espressione “convivenza more uxorio” si indica l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio (c.d. famiglia di fatto).

Nonostante, nell’attuale realtà sociale, il fenomeno stia avendo sempre maggiore diffusione, il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela solo ed esclusivamente la famiglia legittima, id est quella fondata sul matrimonio.

Perchè possa dirsi configurata una convivenza more uxorio sono richiesti i seguenti requisiti:

– comunione di vita spirituale e materiale;

– stabilità temporale del rapporto;

– assenza di vincolo matrimoniale.

Va osservato che il menage non fondato sul matrimonio e, quindi, la convivenza more uxorio come nasce così può cessare; diverso è, invece, per la famiglia fondata sul matrimonio ove norme ad hoc e leggi speciali regolano sia l’istituto della separazione, sia quello del divorzio.

Dopo questo breve excursus diamo una risposta al quesito posto: il convivente more uxorio ha diritti successori?

E’ bene precisare che, non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota di eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento. Lascito, si badi bene, che non dovrà, comunque, ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti: ad esempio ai figli.

I conviventi c.d. more uxorio non hanno, dunque, diritti successori nei confronti l’uno dell’altro perchè, per la legge, non essendo legati da vincoli di parentela o di coniugio sono considerati estranei fra di loro. Tuttavia, ciascuno dei due può, nel proprio testamento, nominare erede l’altro; naturalmente dovranno essere rispettati i diritti dei successori c.d. legittimari, se vi sono cioè l’eventuale coniuge e/o i figli del convivente che redige testamento. In questa ipotesi l’altro convivente potrà ereditare la quota c.d. disponibile. Sono, invece, assolutamente vietati – sia tra i conviventi sia, in generale, tra chiunque – i contratti con cui ciascuno si impegna a nominare come proprio erede l’altro: la legge vieta, infatti, i c.d. patti successori. Questi ultimi sono considerati nulli.

In caso di morte di uno dei conviventi, a causa di fatto illecito del terzo ( es. sinistro stradale), il convivente superstite ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale?

Con sentenza n. 23725 del 16.09.2008, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale, va riconosciuto anche al convivente more uxorio, e ciò sia con riferimento al danno morale, sia con riferimento al danno patrimoniale. Quest’ultimo richiede, però, la prova di uno stabile contributo economico apportato in vita dal de cuius al convivente superstite – danneggiato e di una relazione caratterizzata da stabilità e da reciproca assistenza morale e materiale.

E, ancora, il convivente more uxorio gode del diritto di abitazione sulla casa adibita a convivenza, in caso di morte di uno dei due?

Questo è uno dei tanti quesiti cui spesso mi trovo a dover rispondere.

Occorre sottolineare che un accordo tra i conviventi, avente ad oggetto l’attribuzione del diritto di abitazione sulla casa adibita a convivenza, per il periodo successivo alla morte di uno dei due, sarebbe nullo; ciò perchè un simile accordo integrerebbe un patto successorio di tipo istitutivo vietato ai sensi dell’art. 458 c.c..

In tema di successione tra conviventi e diritto di abitazione, per completezza, ritengo opportuno evidenziare che, in caso di morte di uno dei due, il convivente può continuare ad usufruire del rapporto di locazione: cioè abitare nell’immobile che, fino al momento del decesso, veniva utilizzato come casa familiare.

Ciò è confermato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1 della Legge 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone), nella parte in cui non prevede fra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio ( vedasi, pure, la recente pronuncia: Cassazione Civile, Sez. III, 23 Febbraio 2013, n. 3548).

Alla luce di quanto sopra, il convivente more uxorio, seppur entro certi limiti, gode di diritti successori.

A chiusa di questa breve analisi sull’argomento così concludo.

Una cosa è certa: la famiglia ormai ha subito e sta subendo profonde trasformazioni. Pertanto, perseverare nel non far rientrare nel nostro sistema giuridico il fenomeno della convivenza more uxorio significa non adeguarsi ai tempi, non soddisfare le esigenze della società e, ancor più, non riconoscere il rispetto del diritto della coppia di fatto, al pari della famiglia legittima, alla propria vita sentimentale e familiare.

Luisa Camboni

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