Condotte anticoncorrenziali, sanzioni in vista per l’Acquedotto pugliese

Michele Nico 29/10/13
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Con provvedimento n. 24529 del 14 ottobre 2013 l’Antitrust ha contestato all’Acquedotto pugliese Spa, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, della legge 287/1990, il mancato rispetto degli impegni a suo tempo assunti dal soggetto gestore, per rimuovere le condotte illegittime che avevano formato oggetto del precedente atto dell’Autorità garante n. 19045/2008.
Tali condotte erano state censurate per abuso di posizione dominante e per i conseguenti profili anticoncorrenziali, trattandosi di comportamenti ritenuti incompatibili con le dinamiche del servizio idrico integrato, inteso quale settore potenzialmente aperto a un’economia di mercato e al gioco della libera concorrenza.
Le pratiche contestate all’Acquedotto pugliese sono le seguenti:
a) subordinare la somministrazione dell’acqua potabile e/o la gestione dei reflui all’affidamento a sé della realizzazione degli allacci delle abitazioni alla rete idrica o fognaria (c.d. impiantini), attività che, ai sensi della normativa in vigore, non risulta direttamente rientrante tra quelle costituenti il servizio idrico integrato (SII);
b) richiedere un pagamento, per tale attività, di una tariffa di allaccio forfetaria, individuata senza parametrazione ai costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione dei lavori, e d’importo superiore a quello al quale altri operatori in concorrenza potrebbero provvedere alle medesime opere.
Gli impegni assunti dal gestore del servizio idrico per correggere tali storture sono stati inficiati da due denunce di fine anno 2012, inoltrate all’Antitrust dal Movimento consumatori, nelle quali si lamentava l’impossibilità per gli utenti del servizio idrico integrato nella Regione Puglia di rivolgersi, per l’allacciamento della rete fognaria e idrica, a imprese diverse da Acquedotto Pugliese S.p.A. pur essendo, le prime, in grado di offrire tale servizio a prezzi più convenienti di quest’ultima.
Di qui la contestazione formale dell’Antitrust ai sensi della legge 287/1990, con richiesta di chiarimenti e di documentazione che, se inadeguati allo scopo, potrebbero sfociare nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di tutto rispetto a carico del gestore.
La maestosa opera idrica pugliese – per estensione la più grande in Europa – è stata realizzata in un’epoca non certo munita delle risorse tecnologiche a disposizione dell’uomo moderno.
Oggi però, l’infrastruttura viene in rilievo per ben altre ragioni, che la equiparano a una qualsiasi altra gestione di servizio pubblico, la quale, in re ipsa, deve scrupolosamente ottemperare alle inflessibili regole imposte dallo Stato italiano e dalla Comunità europea in tale materia.

Michele Nico

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