Aumento Iva al 22%:oltre al caro benzina ecco cosa costerà di più

Redazione 01/10/13
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Oggi l’Iva aumenta di un punto percentuale, dal 21 al 22%; la crisi di governo si riflette immediatamente sulle tasche dei contribuenti e innesca così un processo di rincari di ampio respiro, che toccherà tutte le famiglie italiane e che avrà una incidenza media di almeno 200 euro.

L’Agenzia delle entrate, in un comunicato stampa diffuso ieri sera,  ha spiegato che nel caso in cui gli operatori non riescano, per impedimenti tecnici di adeguamento dei programmi di fatturazione o dei misuratori fiscali, di applicare la nuova aliquota, potranno regolarizzare più avanti l’imposta, senza incappare in multe se le correzioni verranno trasmesse entro i tempi designati dall’Agenzia. In sostanza valgono le soluzioni indicate nella circolare n.45/2011, quella che portò l’Iva dal 20 al 21%.

L’aumento al 22% che parte oggi, come annunciato, creerà rincari immediati; sono moltissimi, infatti, i beni il cui prezzo crescerà a cominciare dagli elettrodomestici, passando per i carburanti, i servizi alla persona, i mobili, le automobili fino alle telecomunicazioni. Non è tutto, anche per alcuni servizi esenti come banche, assicurazioni e sanità, si potranno registrare incrementi sui prezzi, a causa del maggior costo dell’Iva indetraibile per i fornitori.

Sono salvi dai rincari, invece, i prodotti che rientrano nel “paniere” dei beni e servizi assoggettati ad imposizione ridotta del 4% (generi alimentari di prima necessità, libri e giornali, prima casa, ecc.) ovvero del 10% (energia elettrica per uso domestico, trasporti di persone, ristrutturazioni edilizie, ristoranti e alberghi, ecc.).

A questo punto, è probabile che l’incremento dell’Iva rallenterà i consumi interni, contraendo così ancor di più l’economia nostrana, mentre l’aliquota del 22 non dovrebbe incidere sulle vendite all’estero, intra ed extra Ue, che com’è risaputo non sono gravate dell’Iva all’origine.

Va ricordato, in aiuto dei contribuenti, che pur non essendoci un chiaro riferimento alle operazioni “effettuate”, non c’è dubbio che la nuova aliquota si applicherà alle operazioni effettuate da oggi 1° ottobre 2013. Questo assioma proviene dal sistema e trova chiara conferma nell’art.93 della direttiva 2006/112/CE, secondo il quale alle operazioni imponibili si applica l’aliquota “in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta”.

Non risulta, invece, rilevante ai fini in esame, il momento di esigibilità dell’imposta. Nella normativa nazionale, per individuare il momento nel quale l’operazione si ritiene effettuata bisogna riferirsi sostanzialmente alle disposizioni dell’art.6 del dpr 633/72, che dettano criteri differenti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, imponendo così di individuare nel modo corretto la natura dell’operazione.

Ricordiamo che in virtù del primo comma dell’art.6, le cessioni di beni vengono ritenute effettuate in due casi; all’atto della consegna o spedizione, per i beni mobili, all’atto della stipulazione del contratto, per i beni immobili. Qualora, però, gli effetti costitutivi o traslativi si compiono in un momento posteriore  rispetto agli eventi predetti, la cessione si ritiene realizzata nel momento in cui tali effetti si producono, ma non oltre il termine di un anno dalla consegna se si tratta di beni mobili.

Ad ogni modo questo differimento non è valido per le vendite con riserva di proprietà e per le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri precedentemente illustrati. In base a queste regole, ad esempio, la vendita di un mobile consegnato o spedito prima del 1° ottobre 2013, anche se fatturata dopo, è soggetta all’aliquota del 21%, quella precedente. Se è vero che questo vale in generale, bisogna prestare attenzione al comma dell’art.6, che prevede una serie di ipotesi in cui l’effettuazione dell’operazione è legata ad eventi particolari (espropriazioni della pubblica autorità, contratti di somministrazione, contratti estimatori).

Per quanto riguarda le prestazioni dei servizi il terzo comma dell’art.6 determina che, in linea di massima, vengono ritenute effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, per cui non ha nessuna incidenza l’esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Ad esempio, in relazione ad un contratto di locazione di un bene mobile o immobile in corso, i canoni pagati a decorrere dal 1° ottobre, anche se maturati prima, dovranno essere tassati con l’aliquota del 22%. 

Fanno eccezione al criterio di pagamento del corrispettivo i c.d. servizi internazionali menzionati nell’ultimo comma dell’art. 6 che si ritengono effettuati nel momento della ultimazione del servizio o della maturazione del corrispettivo, se anteriori al pagamento.

Una disposizione fondamentale inserita nel quarto comma dell’art.6 stabilisce che se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei primi tre commi, o indipendentemente da essi, sia emessa la fattura oppure sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione va ritenuta effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.  

 

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