Obbligo di cessione delle società in perdita, l’Anci chiede al governo una proroga

Michele Nico 19/09/13
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Una proroga, almeno al 31 dicembre 2013, per l’obbligo di dismissione delle società partecipate dai Comuni con meno di 30mila abitanti, previsto dal Dl 78/2010 per il 30 settembre, mediante liquidazione o cessione delle partecipazioni.
Questa la richiesta contenuta nella lettera che il presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha inviato al ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio. Dopo aver ricordato che tale norma “ancorché modificata più volte negli anni, continua a presentare diverse problematiche, tanto da essere oggetto di pareri interpretativi delle diverse Sezioni regionali della Corte dei conti“, Fassino sottolinea che i problemi derivano dal fatto che la norma “non tiene conto né della specificità di alcuni settori (per esempio la distribuzione del gas, le farmacie e la gestione di reti e impianti comunali), che dovrebbero essere esclusi dall’applicazione della stessa, né delle ripercussioni negative sui bilanci comunali e sui lavoratori, derivanti dall’obbligatorietà a dismettere entro una data imposta“.
La problematica delle dismissioni societarie “forzate” a carico dei Comuni di minori dimensioni, in altre parole, continua a preoccupare, e le Amministrazioni locali sanno ormai di avere il fiato sul collo.
È evidente, d’altra parte, che l’art. 14, comma 32, del DL 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, impone limiti stringenti all’autonomia istituzionale e alla capacità giuridica dei Comuni in ambito societario.
Tale disposizione prevede per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire nuove società, nonché l’obbligo di chiudere entro il 30 settembre 2013 le società partecipate esistenti, salvo il caso in cui le società già costituite:

  • abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
  • non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
  • non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Per meglio inquadrare la norma in questione è utile fare un passo indietro nel tempo, ricordando che l’art. 3, comma 27 della legge 244/2007 ha posto il divieto per gli Enti locali di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre resta ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.
Ai sensi del successivo comma 28, l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
Si noti che, per quanto la disposizione contempli il termine (ormai scaduto) del 31 dicembre 2010 per la ricognizione delle partecipazioni societarie, non per questo la normativa risulta superata, né ha esaurito i suoi effetti.
L’obbligo di ricognizione, infatti, permane tuttora cogente per gli Enti nel caso di assunzione di nuove partecipazioni societarie, oppure nel caso di fusione o accorpamento tra più organismi partecipati.
Ne consegue l’esigenza che, ai sensi del citato disposto, l’Ente locale dia corso a una riflessione accurata rispetto alle proprie partecipazioni, dacché – come la Corte dei Conti ha recentemente osservato – “la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere, analizzando le proprie società partecipate, deve riguardare:
a) l’oggetto sociale effettivo (non solo quello presente in atti societari);
b) la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell’Ente;
c) gli ostacoli a un eventuale reinternalizzazione e i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno;
d) la situazione economica e patrimoniale della società;
e) il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene Il Comune (art. 14 comma 32 DL 78/2010);
f) il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del DL 223/2006);
g) l’eventuale presenza di società strumentali ex art. 4 del DL 95/2012.
Pertanto, l’Ente locale ha l’obbligo di adottare la delibera in questione e di comunicarla a questa Sezione per consentire alla stessa di effettuare un controllo nei termini di cui si è sin qui detto” (Corte dei conti – Sezione di controllo per la Lombardia, delibera 263/2013/PAR) .
L’insieme dei vincoli congegnati dall’art. 3 della legge 244/2007 non si è rivelata sufficiente, tuttavia, per ottenere una drastica riduzione delle società partecipate sul territorio, ormai tempo considerate quali causa prioritaria di sprechi e di spesa pubblica fuori controllo.
Per stringere il cerchio, il legislatore si è quindi determinato a imporre l’obbligo di chiudere le società perdita partecipate dai Comuni di minori dimensioni, che rappresentano la grande maggioranza dei Comuni italiani.
È il caso di ricordare che, mentre il termine previsto dal suddetto disposto della L. 244/2007 ha carattere meramente ordinatorio, il termine del 30 settembre 2013 di cui all’art. 14, comma 32, riveste invece natura cogente, dacché la rilevanza dei processi di dismissione e di razionalizzazione delle partecipazioni è rafforzata dai poteri speciali del Prefetto, tenuto ad accertarsi che gli Enti interessati abbiano attuato entro i termini le misure necessarie, pena l’invio di diffida e la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi (art. 16, comma 28, della L 148/2011).
La Corte dei Conti ha di recente affermato sul punto che “l’Ente locale che rientra nella fattispecie prevista dall’art. 14, comma 32, DL 78/2010 ha il dovere di attivarsi tempestivamente per adempiere all’obbligo di “mettere in liquidazione” o di “cedere le partecipazioni” della società che non rispetta i parametri di legge”.
Inoltre, sostiene il giudice contabile, “l’avvio delle relative procedure non può essere procrastinato fino alla scadenza del termine (30 settembre 2013), ma deve avvenire tempestivamente”, in quanto “il mancato completamento dell’attività liquidatoria o della cessione delle quote nel termine di legge non sarà imputabile all’Ente locale quando quest’ultimo riesca a dimostrare che ciò dipende da fattori esterni alla sfera di dominio dell’Ente medesimo (ad esempio, il mancato reperimento di acquirenti delle quote della società in vendita). Rimane fermo l’obbligo di dismettere la partecipazione societaria, pertanto se la cessione non dovesse avere esito positivo, l’Ente locale dovrà proseguire con la liquidazione della società” (Sez. contr. Lombardia, delibera n. 174/2013/PAR).
Lo scenario normativo descritto, in definitiva, lascia chiaramente intendere che al di là di un’eventuale, possibile dilazione del termine per la dismissione delle partecipate, come richiesto dall’ANCI al Governo, siamo in realtà alla vigilia di una svolta epocale nei rapporti tra Enti locali e società partecipate, per effetto di processi di radicale cambiamento imposti per legge, che per le Amministrazioni comporteranno, per forza di cose, l’irrinunciabile esigenza di rivedere e disegnare ex novo l’organizzazione dei servizi pubblici locali sul territorio.

Michele Nico

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