Nuovo redditometro:i controlli del Fisco non hanno vincoli

Redazione 17/09/13
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Il redditometro nasce con l’obiettivo di poter spaziare a tutto campo nei redditi e spese dei contribuenti italiani, dunque la risposta del contribuente sin dalla prima fase si rivela subito decisiva per allontanare o meno i dubbi sul proprio reddito.  Va ricordato che se l’attività di controllo comincia sempre allo stesso modo, lettera di notifica e questionario, lo svolgimento dei controlli non necessariamente deve avere lo stesso percorso per tutti i contribuenti.

Dunque se si risponde ad un questionario relativo alla dichiarazione delle spese sostenute per il 2009 non è da escludere che successivamente venga attivato un secondo accertamento da parte del Fisco relativo ad altre tipologie reddituali puntualmente individuate. A ben guardare nessuna novità, considerato anche che in precedenza, con riferimento al vecchio redditometro, gli uffici, in presenza dei necessari presupposti, erano stati invitati a stimare la possibilità di abbandonare la ricostruzione sintetica a favore di riprese riferibili a redditi evasi e a scapito dell’accertamento presuntivo del reddito complessivo (Circolare delle entrate 49/E del 2007).

Questo intento di raggiungere l’obiettivo di controlli maggiormente efficaci, indipendentemente dal metodo di esecuzione, la si ritrova anche nella circolare 24/E del 31 luglio scorso, dove addirittura in fase di selezione l’ufficio è chiamato, di fronte ad indizi considerati sufficienti “a privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie reddituali”. Questo però non impedisce all’ufficio di dirigersi verso altri ambiti anche dopo la fase di selezione e , quindi, nel mezzo del contraddittorio che si è già praticamente incominciato con la compilazione del questionario.

Dopo che il contribuente avrà dato la documentazione e le notizie richieste, il Fisco non è affatto costretto a concludere il procedimento con una ricostruzione sintetica. Dunque, l’organo di controllo, cominciata l’analisi di quanto ricevuto e in relazione a quanto desumibile dalla documentazione e dai dati in proprio possesso, potrebbe effettuare altre attività tali da riscontrare ben altre convenienze.

La circolare 24/E sul punto è piuttosto chiara, prefigurando che in caso di sussistenza di elementi di incoerenza reddituale l’ufficio potrà valutare l’opportunità di assumere poteri di indagine più pervasivi, come ad esempio possono essere le indagini finanziarie. In teoria questo approfondimento sembrerebbe riservato solamente alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo le cui movimentazioni finanziarie potrebbero rivelare condotte poco lecite sul fronte dell’attività svolta.

A questo punto, le eventuali stime provenienti dall’esame della posizione “sintetica” del contribuente non sarebbero affatto accantonate, ma verrebbero impiegate a suo “carico” quale ulteriore elemento di prova della presunta evasione contestata sul versante  del reddito d’impresa o professionale dichiarato. Se questa è una legittima prerogativa dell’ufficio è altrettanto un diritto del contribuente, e di chi lo difende, conoscere nei tempi dovuti gli intendimenti dell’ufficio, al fine di consentirgli di dispiegare una difesa “aggiornata” ai nuovi obiettivi del controllo.

D’altronde, l’ufficio è obbligato “ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente, fornendo allo stesso un quadro completo della situazione rilevata a riassumendo, in esito col contraddittorio, i punti fondamentali dello stesso, le successive fasi e la relativa tempistica”. Questo passaggio della circolare 24/E dovrebbe assicurare al soggetto controllato spiacevoli imprevisti che, ove si verificassero, potrebbero comunque essere oggetto di adeguata doglianza e tutela nella successiva fase processuale.

 

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