Le condizioni di procedibilità dell’azione penale: la Querela

Luisa Camboni 17/09/13
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Normalmente il Pubblico Ministero, ossia il “dominus” della fase delle indagini preliminari, esercita d’ufficio l’azione penale. Tuttavia, esistono dei casi eccezionali in cui l’esercizio dell’azione penale è subordinata all’esistenza di una delle seguenti condizioni di procedibilità: la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. Esaminiamo una delle condizioni di procedibilità: la querela ( artt. 120 ss. c.p.; artt. 336 ss. c.p.p.).
Essa è una condizione di procedibilità che spinge il Pubblico Ministero a svolgere le indagini. In mancanza di essa, per un certo genus di reati ( si suole parlare in questo caso di reati procedibili a querela) è impossibile iniziare le indagini e, di conseguenza, pur essendo presenti tutti i requisiti, non potrebbe promuoversi l’azione penale. La querela, per essere validamente proposta, necessita di una serie di elementi, pena la nullità o inesistenza dell’atto.
In cosa consiste la querela? Come va proposta?
La querela si sostanzia nella manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.). Può essere presentata per iscritto o, anche oralmente:
– per iscritto, in tal caso può essere consegnata brevi manu, oppure spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
– oralmente, in questo caso verrà redatto un verbale da parte dell’autorità che la riceve;
Va precisato che è un atto di parte, pertanto, il cliente che si rivolge all’avvocato per la stesura della querela deve sapere che può ottenere da questo solo un aiuto a scriverla e a raccontare l’accaduto, ma il fatto dichiarato è sottoscritto dallo stesso in qualità di persona offesa. Devono emergere gli elementi materiali della fattispecie criminosa che si è individuata, ma non è necessario che vengano elencati gli articoli di reato. E’ richiesta massima precisione nella descrizione degli elementi di fatto; con la querela, insomma, si sta chiedendo al Pubblico Ministero di iniziare le indagini.
La prima cosa che noi professionisti siamo tenuti a verificare, nel caso in cui si presenti nel nostro studio un cliente per la stesura di una querela, è se il cliente ha titolo per presentare la querela, id est se è la persona offesa e non il danneggiato, questo ultimo non ha titolo per proporla. Nel caso di persona giuridica va precisata la fonte dei poteri del rappresentante.
Con riferimento ai minori degli anni quattordici e per gli interdetti a causa di infermità di mente, il diritto di querela va esercitato dal genitore o dal tutore. In caso di contrasto di uno dei genitori prevarrà la volontà del genitore che intende presentare la querela.
Nel momento del racconto del fatto è necessario rivolgere al cliente una serie di domande chiarificatrici in modo da evitare errori nel racconto del fatto storico che diventerà oggetto di indagine. E’, quindi, assai importante chiedere alla persona offesa la massima precisione nella descrizione del fatto, perché quanto viene descritto in querela si cristallizza, cioè ce lo portiamo avanti. Spetta, quindi, a noi avvocati verificare l’attendibilità della persona offesa prima del Pubblico Ministero e del Giudice. Terminata la descrizione del fatto storico occorre, a questo punto, chiedere nei confronti di chi deve procedersi penalmente? Se non si è a conoscenza della persona allora si tratterà di una querela contro ignoti. Nel caso in cui non c’è certezza che a commettere il fatto-reato siano state due persone, oppure si vuol procedere nei confronti di una sola di esse bisogna chiarire al cliente che la querela si estende a tutti coloro che hanno concorso nel reato.
E, ancora, è bene spiegare al cliente che per i reati contro la libertà sessuale la querela è irrevocabile.
Chi scrive consiglia di inserire nell’atto di querela la richiesta di venire informati sull’eventuale richiesta di archiviazione, così, da poter avere la possibilità di proporre l’opposizione indicando nuove strade di indagine a pena di inammissibilità.
Qualora il Pubblico Ministero ritenga di dover applicare come sanzione quella pecuniaria può emettere il decreto penale di condanna, ex art. 459 c.p.p.. In questa ipotesi è bene opporsi al decreto penale di condanna questo perché viene emesso inaudita altera parte.
L’atto di querela deve, infine, contenere la nomina del difensore (nomino l’avv…, del Foro…, con studio in…), la sottoscrizione del cliente – persona offesa e l’autentica della firma da parte dell’avvocato.
Nomina del difensore e autentica della firma sono aspetti molto importanti. Sul punto, così, si è pronunciata la Suprema Corte: “In tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia)”. (Cassazione penale , sez. un., 11 luglio 2006, n. 26549 in Cass. pen. 2006, 11 3523).
Al riguardo, chi scrive ritiene opportuno, anche , menzionare la decisione presa dal Tribunale di Milano: “La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell’art. 337, comma 1, c.p.p., dell’autenticazione della sottoscrizione da parte del soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. Ne consegue che deve essere dichiarata improcedibile la querela, pervenuta per posta, priva dell’autenticazione del soggetto a ciò legittimato”. (Tribunale Milano, 20 giugno 2005 in Foro ambrosiano 2005, 2 196).
Occorre quindi non tralasciare nulla, perché la giurisprudenza muta senza avvisare con anticipo!!!!
Chi deposita la querela?
La querela può essere depositata o dal cliente oppure dall’avvocato; in questo caso l’avvocato deve munirsi di una delega ad hoc. Al momento del deposito della querela occorre prestare molta attenzione a che vengano apposti sia il timbro della procura con la data, sia l’identificazione del cliente- persona offesa con la scritta “ identificato a mezzo di carta di identità”. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che :”La querela per essere valida deve permettere l’identificazione del querelante, ricavabile solo dal verbale di ratifica; diversamente, la correlata azione penale è improcedibile”(Cassazione penale , sez. V, sentenza 18.05.2007 n° 19478 ).
A chi deve essere presentata la querela?
La querela deve essere presentata al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria, o ad un Agente Consolare per i reati commessi all’estero.
Eccezionalmente, in caso di flagranza di reato che impone o consente l’arresto, la querela può essere proposta anche in forma orale ad un agente che si trovi nel luogo in cui è stato consumato il reato ( locus commissi delicti).
Termine per presentare la querela. La remissione di querela.
L’art. 124, comma 1 c.p. statuisce che “ Salvo che la legge non disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
La querela va presentata, come si legge nella norma summenzionata, entro tre mesi.Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo poiché, per questa, si procede d’ufficio – o atti sessuali con minorenne: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.).
Dunque, il termine è di tre mesi (non 90 giorni!), ed il giorno da cui cominciano a decorrere (cosiddetto dies a quo) non è quello in cui si è consumato il reato, nè quello in cui è stata posta in essere la condotta, bensì il giorno in cui la persona offesa ne ha avuto notizia (si pensi ad un furto: in questo caso il termine di tre mesi comincia a decorrere dal momento in cui la persona offesa ha notizia dello stesso, non da quello eventualmente precedente in cui il furto viene commesso).
Per la precisione, “il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato” (Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13938).
La querela tranne le ipotesi di irrevocabilità è sempre remissibile. Può essere rimessa dalla persona offesa o dall’avvocato munito di procura ad hoc.
La remissione della querela è disciplinata dall’art. 340 c p.p.. La remissione (o il ritiro) della querela è una esternazione di volontà del querelante di volere rinunciare alla querela e, quindi, non vuole più perseguire il querelato.
La remissione può essere:
– espressa, quando ha la forma scritta ed è sottoscritta dal querelante;
– tacita, quando il querelante adotta comportamenti incompatibili con la volontà di volere punire il responsabile
La remissione deve essere accettata dal querelato con dichiarazione scritta e sottoscritta.. Ovviamente la remissione può essere rifiutata dal querelato; in questo caso il procedimento prosegue.
Si può rimettere la querela in ogni momento, fino all’apertura dell’udienza dibattimentale ( id est in limine litis), durante la costituzione delle parti.
Le spese del procedimento in caso di remissione sono a carico del querelato, salvo che nella remissione non si convenga diversamente ex art. 340, comma 4 c.p.p. (in passato erano, invece, sempre a carico del querelante). La querela e la remissione si estendono a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Occorre, infine, evidenziare che la proposizione della querela non interrompe tutti i termini prescrizionali di ordine civilistico sottesi alle questioni di ordine penale per cui si sta presentando querela.

Luisa Camboni

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