Abolizione Imu;condonati i danni erariali

Redazione 04/09/13
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L’articolo 14 del decreto legge 102 del 2013 sull’abolizione dell’Imu stabilisce che ci debba essere un condono per i giudizi che si sono chiusi entro il 31 agosto con una condanna in primo grado presso la Corte dei Conti. Gli interessati, per poter chiudere la vertenza, dovranno corrispondere almeno il 25% dell’importo fissato dalla sentenza. Questo provvedimento deriva dall’esigenza di “addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado”.

Per questa ragione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233 della legge 23 dicembre 2005, n.266 si applicheranno anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo parzialmente prima della data dell’evento dannoso nonché a quelli pertinenti a danni erariali accaduti entro il 31 agosto, data in cui è entrato in vigore il decreto legge 102. 

Il comma 231 della legge 266 a cui si fa riferimento prevede che ” con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2006) i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza  di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza”.

Questo modello, quindi, verrà applicato adesso, come recita la relazione sul decreto 102, a fatti accaduti “anche solo in parte nel periodo di riferimento, ancorché il momento del danno e, quindi, dell’effettivo depauperamento del patrimonio ovvero delle finanze pubbliche, sia successivo allo stesso”. Tuttavia ci sono due differenze fondamentali; una è che la platea è ampliata fino al punto di includere i giudizi riguardanti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 31 agosto 2013, l’altra è che la somma da corrispondere sarà più cospicua.

“Al fine di accelerare la definizione di tali giudizi, così da ottenere in tempi rapidi il versamento di somme atte a favorire il risarcimento dei danni erariali (determinante in misura idonea a consentire l’equo contemperamento tra il danno accertato in primo grado e il danno risarcibile, inteso come quella quota non solo attribuibile in concreto all’autore ma altresì tale da rendere possibile la concreta esecuzione della condanna con l’escussione del condannato), viene previsto”, si legge nella relazione al provvedimento, “un percorso particolarmente veloce per le richieste di definizione del giudizio accompagnate dalla disponibilità di corrispondere una quota particolarmente elevata della somma indicata dal giudice di prime cure”.

Tale quota è pari al 25% ed è considerata dal governo significativa perché rileva “la natura assolutamente eccezionale della stessa misura”. Per poter beneficiare del condono bisognerà presentare, nei 20 giorni precedenti l’udienza di discussione e in ogni caso entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma indicata non potrà essere, come annunciato, minore del 25% del danno stimato nella sentenza di primo grado. 

La sezione d’appello della Corte dei Conti delibererà in camera di consiglio entro i 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento fisserà la somma dovuta “stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013”.

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