Decreto del Fare, sicurezza sul lavoro: novità su atti e procedure

Redazione 23/08/13
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Fare, avvenuta martedì 20 agosto, sono entrate in vigore anche le nuove norme sulla sicurezza nel lavoro.

Come noto, il decreto del Fare contiene numerose materie nei suoi quasi 100 articoli, la cui prima parte è quasi interamente riservata al rilancio dell’edilizia, settore martoriato dalla crisi negli ultimi tempi, con un corposo pacchetto di semplificazioni burocratiche che investono anche l’ambito della 626.

Gli articoli in questione del decreto divenuto legge dello Stato, vanno dal 31 al 35, passando per il 42 e fino al 51. Insomma, la sicurezza è uno dei leitmotiv del provvedimento e la ricorrenza lungo tutto il testo ne spiega la preponderanza in termini di efficacia normativa.

Partiamo dalla valutazione dei rischi, già snellita recentemente con la disposizione che rende facoltativa la presentazione tra i 10 e i 50 addetti. Ora il decreto del Fare stabilisce che, tramite un provvedimento del Ministero guidato da Enrico Giovannini, vadano identificati i settori professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni e malattie legate all’attività. Per le imprese di quei comparti, in seguito, sarà sufficiente adottare il modello semplificato che presenterà sempre il dicastero preposto.

Arrivando al tema del Duvri, invece, il decreto concede la possibilità, nei settori a basso rischio infortuni, che il datore di lavoro possa indicare un addetto di adeguata preparazione per seguire in vece sua al coordinamento con le altre imprese. Quindi, sempre in riferimento al Duvri, viene disposto come i dati inclusi nella dichiarazione diano a disposizione solo del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Niente Duvri per servizi intellettuali, forniture e prestazioni al di sotto dei cinque addetti per un giorno, purché escluse da rischio incendi, ambienti confinati, o agenti chimici o biologici potenzialmente dannosi.

In merito alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del lavoro,il limite per la prima verifica periodica viene abbassato da 60 a 45 giorni. con previsione, per i soggetti pubblici, di informare nell’arco di 15 giorni il datore di lavoro in merito all’incapacità di verificare la propria competenza.

Riguardo, invece, la denuncia di occorsi infortuni sul luogo di lavoro, il decreto del Fare disciplina come sarà sufficiente, a partire dal 2014, solo la denuncia all’Inail (dunque viene risparmiata al datore la trafila inail-autorità di pubblica sicurezza-Asl). Infine, è prevista la stesura di nuove indicazioni per rendere più semplici le stesure di Piani operativi di sicurezza e Piano di sicurezza e coordinamento.

Vai al testo definitivo del decreto del Fare

 

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