Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non può essere utilizzato per i posti di nuova istituzione

Gerolamo Taras 07/08/13
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L’articolo 91 del Decreto Legislativo comma 4, t.u.e.l. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.
La norma sebbene rivolta agli Enti Locali, “costituisce regola espressiva di un principio generale applicabile anche dalle altre Amministrazioni pubbliche e quindi anche dalle Aziende sanitarie locali.”
L’ istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali non può essere utilizzato per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati. “La disposizione, infatti, è espressione di un principio generale, e mira ad evitare che le Pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti”.

Il Tar Sardegna (Sezione Prima) con sentenza N. 00552/2013 del 22 maggio 2013 depositata in segreteria il 17/07/2013 ha così respinto il ricorso presentato da alcuni concorrenti per l’annullamento della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, avente ad oggetto “indizione selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi e/o supplenze nel profilo di operatore socio sanitario, cat. b livello super”, del relativo bando di selezione pubblica e di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e successivi.

Secondo i ricorrenti – tutti collocati tra gli idonei di un concorso pubblico per titoli ed esami, svolto in precedenza, per la copertura di svariati posti di operatore socio sanitario Cat. BS dell’Ospedale – l’Amministrazione avrebbe, illegittimamente, optato per una selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato, pur in presenza di una graduatoria concorsuale valida ed efficace, all’ interno della quale erano utilmente collocati.

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che alla fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si dovessero applicare i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011.

Nella Sentenza i Giudici avevano affrontato la questione concernente il rapporto tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico:
a) la utilizzazione dei candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci, attraverso il meccanismo dello “scorrimento”;
b) la indizione di un nuovo concorso.
Per giungere all’ enunciazione del seguente principio di diritto: “In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”.

Tuttavia, in questa circostanza, davanti al TAR, non si è dibattuto intorno all’ esercizio del potere discrezionale dell’ Amministrazione di scegliere fra diverse procedura di reclutamento, ma innanzitutto sulla verifica dei presupposti che legittimerebbero il ricorso allo scorrimento delle graduatorie concorsuali.
Da questo punto di vista i Giudici hanno facilmente riscontrato che:
– i posti oggetto della selezione impugnata sono di nuova istituzione come risulta dalla deliberazione del direttore generale n. 1720 del 6 novembre 2012 (che per l’appunto trasforma n. 40 posti di operatore professionale socio sanitario della dotazione organica).
-inoltre, la selezione è per posti a tempo determinato e non indeterminato.
Opera quindi l’eccezione prevista dal TUEL per l’ utilizzo della graduatoria concorsuale avanzata dai ricorrenti.

Di conseguenza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso, compensando le spese fra le parti.

Un breve commento alla sentenza. Il disposto dell’ art.91 del TUEL è molto chiaro. In questo caso, l’ Azienda Ospedaliera, si è comportata correttamente. In pratica può accadere il contrario di quanto prospettato nella sentenza del TAR Sardegna: e cioè che sia l’ Amministrazione a utilizzare le graduatorie concorsuali in corso di validità, per coprire posti istituiti e recepiti nella dotazione organica successivamente. Proprio per ottenere quelle finalità che la norma vorrebbe evitare e,cioè, che le Pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno, o più candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti. In quest’ultima ipotesi due sono le certezze: o il funzionario non conosce perfettamente il disposto della norma, oppure si vuole tentare il giochetto, sperando che i cittadini non sene accorgano. Un sistema deprecabile, in un periodo di grave crisi occupazionale, soprattutto giovanile, come quello in cui stiamo vivendo.

C’è da considerare, ancora, il fatto che l’età media dei partecipanti ai concorsi pubblici si è notevolmente innalzata e con essa le aspettative di un posto di lavoro. Stravolgere le regole, anche involontariamente, significa accrescere il disagio di quanti concorrono, con conseguenze che possono essere devastanti, sia da un punto di vista individuale che da un punto di vista sociale.

Gerolamo Taras

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