Durt: pagamenti alle imprese? Ecco i nuovi obblighi

Redazione 29/07/13
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Il Durt (Documento di regolarità tributaria), partorito dal decreto del Fare, annuncia complessi oneri per le imprese appartenenti alla filiera dell’appalto, tra cui maggiore burocrazia e maggiore difficoltà a incassare i crediti. Nonostante il Durt sia rubricato nel capo II del decreto del Fare ribattezzato “semplificazioni in materia fiscale”, qualora il testo approvato dalla Camera non venisse corretto durante l’esame al Senato (seppur il governo abbia già preannunciato pesanti revisioni al riguardo, se non addirittura la cancellazione della norma), non apporterebbe affatto un alleggerimento alla pesantezza che attualmente grava, a livello di obblighi, sulle teste delle imprese già peraltro toccate dalle problematiche sulla responsabilità solidale negli appalti. Imitando l’impostazione del vecchio Durc (Documento di regolarità contributiva), in sostanza, il Durt arriva ad impedire al committente di versare i pagamenti all’appaltatore se quest’ultimo non si trova in regola con specifici adempimenti fiscali per i quali l’impresa è tenuta a sobbarcarsi un ulteriore carico organizzativo e così supportare aggiuntivi costi, non soltanto di tipo amministrativo.

Le imprese, per poter ottenere il Durt in tempo reale, ad esempio, dovranno impegnarsi a liquidare l’Iva mediante una periodicità mensile, senza considerare il volume d’affari realizzato, con una dura penalizzazione per le piccole imprese che saranno tenute a supportare costi maggiori per l’assistenza fiscale. La posizione del soggetto in regime dei minimi, in tal caso, sarebbe poi particolarmente faticosa in quanto, anziché adempiere alle formalità una volta all’anno, lo stesso sarebbe chiamato a farlo con una cadenza mensile, dietro un ingente aggravio di obblighi. Nonostante non metta mano alla generale impalcatura delle differenti responsabilità tra i soggetti partecipanti all’appalto o al sub-appalto, il Durt sostituirà l’attestazione precedentemente rilasciata da ogni impresa per ottenere il pagamento dal rispettivo cliente. A seguito della votazione alla Camera, l’Iva è stata esclusa dal decreto del Fare dal meccanismo della responsabilità solidale, anche se tuttavia in maniera solo apparente.

Da un esame del testo espulso con il voto di fiducia, si nota infatti che le trasmissioni telematiche da effettuare con periodicità mensile non solo riguardano le ritenute dei dipendenti utilizzati per la realizzazione del subappalto, ma hanno anche a che fare con la liquidazione dell’Iva. Si conferma che il committente principale detiene una responsabilità amministrativa al versamento di una sanzione da 5.000 a 200.000 euro per il committente che non riceve la documentazione che comprova l’adeguato versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore  e degli ipotetici subappaltatori. La documentazione che, al momento, il subappaltatore è tenuto a rilasciare al rispettivo appaltatore, e quest’ultimo al proprio committente, riguarda, in via alternativa:

– la documentazione comprovante il versamento delle ritenute dei dipendenti,

– un’asseverazione del corretto svolgimento del versamento delle ritenute dei dipendenti da parte di un professionista o Caf imprese;

– una autocertificazione del corretto versamento delle ritenute che sostituisce l’impresa subappaltatrice.

Il subappaltatore e l’appaltatore, tramite la nuova disciplina introdotta dal decreto del Fare, devono richiedere all’Agenzia delle Entrate il rilascio del Durt che dovrà essere consegnato all’appaltatore ovvero al committente. Attraverso il Documento di regolarità tributaria è la stessa Agenzia a segnalare la posizione regolare dell’impresa rispetto ai versamenti dei debiti tributari, di sanzioni o interessi, che sono scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo. La nuova norma, inoltre, prevede l’immissione di un nuovo portale delle Entrate tramite il quale si potrà ricevere in tempo reale il Durt. Si tratta di un cassetto fiscale regolarmente aggiornato sulla rispettiva posizione tributaria. Per accedere al portale è necessario impegnarsi a trasmettere, periodicamente, per via telematica i dati contabili e i documenti primari attinenti alle retribuzioni erogate, ai contributi versati nonché alle imposte dovute. La certificazione che può rilasciare l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riguarda i versamenti che si riferiscono all’anno solare per cui è già stato presentato il modello 770, alla data della richiesta da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. Di conseguenza, all’attuale, può essere certificato solamente il corretto versamento delle ritenute operate sull’anno 2011 dal momento che il modello 770 relativo ai compensi erogati nel 2012 va presentato entro il 20 settembre 2013.

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