Anagrafe dei conti correnti: cosa cambia con i nuovi accertamenti bancari

Redazione 17/07/13
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Dal 24 giugno sono iniziate le spedizioni telematiche da parte delle banche e degli altri operatori finanziari all’Anagrafe dei conti correnti. In questi giorni sta arrivando in libreria il volume novità “Gli accertamenti bancari: cosa cambia con l’entrata in vigore dell’Anagrafe dei conti correnti”  , Francesco Verini, Maggioli Editore, luglio 2013. La redazione di Leggioggi.it ha rivolto alcune domande all’Autore.

 

Come avviene lo scambio delle informazioni tra le banche e l’Anagrafe dei conti correnti ?

L’Agenzia delle Entrate ha realizzato il SID, Sistema di Interscambio Dati, una nuova infrastruttura informatica che serve, rispettando quanto indicato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per acquisire i dati dagli operatori finanziari con sistema application-to-application cioè in modalità totalmente automatizzata, senza che vi sia l’intervento del personale. I flussi verranno scambiati in maniera veloce ed in automatico perché sono una grande mole di informazioni da “lavorare” e necessitano della massima protezione da rischi di accessi non conformi. Quello che abbiamo chiamato il “Grande Fratello” fiscale ha le telecamere puntate sulle operazioni finanziarie dei contribuenti, il SID, dopo essere stato a lungo collaudato dall’Agenzia, è entrato in funzione il 24 giugno 2013, ed è dedicato a questa funzione esclusiva, in quanto non ha connessione con nessun altro sistema di interscambio dell’Amministrazione. I dati confluiranno in una sezione speciale dell’Anagrafe Tributaria.

 

Quali sono gli obiettivi che l’Amministrazione spera di ottenere ?

E’ il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto Decreto salva-Italia, che si occupa, con l’intento di riavviare l’economia e con disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, di dettare disposizioni nell’ambito dell’indagine finanziaria. Il titolo dell’articolo 11 del decreto è, infatti, emersione di base imponibile, cioè si esprime la certezza che, indagando sulle movimentazioni dei contribuenti, potranno uscire informazioni fondamentali per far emergere operazioni reddituali non sottoposte a tassazione. Da quel lontano 1991 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413 art.20) in cui si volevano solo “schedare” i soggetti titolari di conti o depositi, nell’anno 2011, ed arriviamo a giusti 20 anni, il Legislatore si convince, sia pure con grande difficoltà e titubanza, rinvenibili dalle espressioni normative usate, che, se vuole disporre misure urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, per quel che concerne le entrate tributarie, deve adottare, in ambito finanziario, gli strumenti operativi utili all’emersione della base imponibile ed alla trasparenza fiscale. Arriviamo, perciò ai giorni nostri, dopo il decorso di ulteriori due anni, quando viene emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 prot. n. 2013/37561.

 

Quali sono i dati che dovranno essere trasmessi ?

L’occhio della “telecamera” dell’Agenzia delle Entrate è puntato sulla periodicità annuale dell’accertamento per cui gli operatori finanziari dovranno trasmettere ogni anno, con il sistema SID dedicato: i dati identificativi del rapporto; il saldo iniziale al 1° gennaio e quello finale al 31 dicembre dei conti; i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinte tra attivo e passivo. Entro il 31 ottobre 2013 devono essere inviati i dati relativi all’anno 2011 la cui trasmissione è iniziata il 24 giugno 2013; entro il 31 marzo 2014, è previsto il completamento dell’invio, delle informazioni finanziarie relative all’anno 2012, che presumibilmente inizierà dal 1° novembre 2013; a regime, i dati devono essere inviati entro il 20 aprile dell’ anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni: la prima scadenza sarà 20 aprile 2014 e riguarderà l’invio dei dati dell’ anno 2013. Il Legislatore completa il lavoro di ben 22 anni durante il quale, per raggiungere l’obiettivo di utilizzare i dati finanziari ai fini del controllo fiscale, di fatto l’Ufficio ha abbattuto il “muro” del segreto bancario.

 

Cosa cambia per il contribuente sottoposto ad accertamento ?

Cambia il sistema di accertamento, se prima l’Ufficio procedeva alla formazione delle liste di controllo e poi utilizzava i riscontri anche finanziari, per trovare le prove alle proprie tesi, oggi avviene il contrario perché le presunzioni legali e le liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione saranno elaborate sulla base delle informazioni finanziarie, acquisite in funzione dell’annualità dei controlli. Tutta la grande quantità di dati consentirà all’Ufficio di svolgere l’ attività istruttoria in maniera più efficiente ed efficace, non solo da un punto di vista temporale, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, considerando che saranno a disposizione dati numerici di dettaglio. 

Il libro, come è nel suo stile, ha un taglio pratico ed operativo, utile sia all’Ufficio che al contribuente per il quale, in particolare, ipotizza una difesa formale ed una sostanziale. Ci dica, brevemente, cosa potrà attuare l’Ufficio per l’accertamento ed il contribuente per difendersi. 

Probabilmente il Fisco attiverà delle funzioni automatiche, di rilevamento di anomalie o di evidenziazione delle operazioni finanziarie o dei saldi di conto magari per importo o per periodo di effettuazione, raffrontate con le dichiarazioni dei redditi ed i bilanci. Tali liste avranno un iter di accertamento speciale che avrà bisogno di riscontri in base ai quali l’Ufficio sceglierà quale metodologia di accertamento utilizzare (ad esempio il redditometro o il metodo induttivo, come abbiamo avuto modo di approfondire). L’anomalia dei dati finanziari sarà, quindi, un indizio che dovrà essere corroborato da altri informazioni, quali le spese sostenute in contabilità o gli investimenti effettuati. Queste informazioni, insieme a tutte quelle già presenti nell’Anagrafe tributarie (ad esempio compravendite immobiliari, mutui ipotecari) consentirà all’Amministrazione di avere la “radiografia finanziaria” dei contribuenti con una puntuale, possibile, ricostruzione del reddito attraverso le movimentazioni finanziarie. Ciò perché si tratta di liste selettive ad alto rischio di evasione e la trattazione delle fattispecie deve essere a “considerazione globale” per ricostruire la posizione fiscale del contribuente attraverso una analisi di coerenza, congruità ed attendibilità della dichiarazioni dei redditi, investimenti mobiliari ed immobiliari effettuati, tenore di vita e movimentazioni finanziarie. Il contribuente potrà verificare con l’Ufficio, attraverso il contraddittorio, se le risultanze cui è pervenuto siano attendibili ed ecco perché sarà importante, per entrambe le parti, utilizzare la procedura cosicché il contribuente possa chiarire ogni aspetto della sua posizione oltre a verificare la legittimità dell’operato dell’Ufficio da un punto di vista autorizzatorio. Infine, sempre per il contribuente, sarà importante avere una contabilità “in linea” con le sue movimentazioni finanziarie ovvero avere giustificazioni pronte circa la motivazione ed il fondamento delle movimentazioni finanziarie, inerenti sia l’attività svolta che la sfera privata.

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