Lavoratori stranieri: sanatoria 2012, ecco cosa cambia

Redazione 15/07/13
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In maniera congiunta, i ministeri dell’Interno e del Lavoro con la circolare ‘a quattro mani’ del 10 luglio scorso hanno reso note alcune delucidazioni sulla procedura di emersione dal lavoro irregolare (decreto legislativo 109/2012) in considerazione delle novità introdotte dall’articolo 9, comma 10, del decreto legge 76/2013 del 28 giugno. Tra esse, emergono per importanza: la regolarizzazione, anche senza idoneità alloggiativa, e la possibilità di giustificazione per il datore di lavoro. Ai fini del buon esito delle domande, la regolarizzazione ha introdotto specifici requisiti valevoli sia per il datore di lavoro che per il lavoratore straniero. L’articolo in esame, al comma 10, prevede che in caso di rigetto della richiesta di emersione per cause imputabili univocamente al datore di lavoro, il lavoratore straniero ha ugualmente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, valevole per un anno.

La circolare ministeriale congiunta accorda agli sportelli unici per l’immigrazione la facoltà di convocare il lavoratore per la domanda del titolo di soggiorno. In tal senso, la comunicazione di rigetto della richiesta di regolarizzazione dovrà essere accompagnata, esclusivamente per il lavoratore, dalla lettera di convocazione. Nel caso in cui, poi, la disposizione di rigetto dovesse essere già stata resa nota, lo sportello unico è tenuto a riaprire la pratica e contemporaneamente a riconvocare il lavoratore. Per rendere più agevole il lavoro degli uffici, l’Inps fornisce le liste dei datori di lavoro e delle aziende che hanno già provveduto a versare il contributo di 1.000 euro e, per il lavoro domestico, i contributi fino al IV trimestre del 2012. Al momento del foto-segnalamento presso la Questura, qualora il lavoratore dovesse aver già trovato altro impiego, lo stesso sarà abilitato a richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato attraverso la comunicazione Unilav.

Non risulta poi, per il lavoratore, vincolato il perfezionamento della pratica presso la Prefettura alla produzione del certificato di idoneità alloggiativa, essendo sufficiente la presentazione della ricevuta di domanda del certificato presso l’ufficio comunale. Chi, in passato, ha presentato domanda di assunzione nell’ambito coperto dal decreto flussi, ossia nelle antecedenti sanatorie, non avendo poi successivamente perfezionato l’assunzione a causa della dichiarata assenza del lavoratore, potrà, a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno, presentare adeguata giustificazione presso lo sportello unico per l’immigrazione. L’accettazione delle giustificazioni sarà subordinata ai principi di ragionevolezza e buona fede, a meno che le suddette condotte non dovessero risultare pratiche frequenti per il datore di lavoro. Se vengono infine assunti più lavoratori domestici, la circolare controfirmata dai ministeri dell’Interno e del Lavoro esorta la direzione territoriale del lavoro (dtl) a non procedere automaticamente alla moltiplicazione del reddito normativamente richiesto, ovvero 20mila euro per ciascun lavoratore, ma ad analizzare la situazione globale del datore di lavoro.

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