Decreto lavoro: le disposizioni già in vigore,l’analisi dei consulenti

Redazione 11/07/13
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Tra le 40 disposizioni contenute nel c.d. Decreto Lavoro (Dl 76/2013 del 28 giugno scorso), ben 27 hanno già piena efficacia. Secondo la valutazione condotta dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, risulterebbero operative, dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (appunto il 28 giugno), tutte le correzioni alla Riforma Fornero (legge 92/2012) entrata in vigore il 18 luglio scorso. Tra esse, ad esempio, la contrazione dell’intervallo minimo obbligatorio intercorrente tra la stipulazione di due contratti a tempo determinato, slittando dai vecchi 60-90 giorni di attesa ai rinnovati 10-20 giorni. E ancora, le nuove regole per i contratti a termine acausali; la copertura delle 400 giornate lavorative in tre anni per i contratti a chiamata; il subentrato obbligo di convalida delle dimissioni per i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione; e infine l’aggiornamento della descrizione di lavoro accessorio per la quale diventa pertinente soltanto il tetto economico. Nonostante l’operatività, anche le suddette norme non sono immuni da difficoltà applicative.

In merito, ad esempio, all’esenzione della causale, i consulenti hanno fatto notare come il recente decreto non arrivi a eliminare del tutto le perplessità, a livello interpretativo, che sono sorte già dall’anno scorso. L’esenzione ha valore soltanto “in presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato”? O ancora, il concetto di primo rapporto, sempre di carattere subordinato, può essere subordinato a un limite temporale “nella prescrizione decennale”? A queste domande, secondo il parere dei consulenti, il nuovo decreto non dà risposte. Altre due novità, attualmente in vigore, riguardano poi i soggetti che hanno perso il lavoro. Queste prevedono, da un lato, la possibilità di mantenere lo status di disoccupato a prescindere dallo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa procurante un reddito annuale non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione (8mila euro per l’impiego dipendente e 4.800 per quello autonomo), dall’altro, la corresponsione di metà dell’ammontare mensile dell’Aspi residua per il datore di lavoro che decide di assumere un destinatario dell’intervento di sostegno al reddito.

Sono calcolate tempistiche assai più lunghe, invece, per l’incentivo (pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali, sempre sotto un tetto di 650 euro) pensato per chi assume con contratti a tempo indeterminato un under 30 considerato, secondo precisi standard, “svantaggiato”. Mentre per le Regioni del Mezzogiorno si annuncia l’attivazione delle amministrazioni interessate entro lo scadere del mese, per le altre, secondo i consulenti, “non è prevista una procedura di velocizzazione”, essendo “l’attivazione dell’incentivo” subordinata all’esplicita “richiesta della Regione interessata da far pervenire entro il 30 novembre 2013”. In relazione anche alle manovre d’incentivo all’occupazione giovanile da realizzare nelle aree del Sud del Paese (art. 3 del Decreto Lavoro) risultano necessari determinati atti di riprogrammazione, oltre al basilare consenso preventivo da parte della Commissione europea. Un’ulteriore manovra serve invece per far partire gli interventi in materia di tirocini, per i quali dovranno essere emanati due decreti ministeriali e un provvedimento della Presidenza del consiglio dei ministri.

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