Decreto Legge “Fare”: le novità materia di riscossione tributaria

Mirco Gazzera 21/06/13
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Uno dei temi che ha caratterizzato la stesura del Decreto Legge “Fare” è stato quello della riscossione tributaria. I numerosi episodi di suicidio che si sono verificati negli ultimi mesi, riguardanti contribuenti esasperati dai debiti tributari, hanno indotto a un ripensamento, seppur non radicale, della disciplina.

Da uno sguardo complessivo delle modifiche introdotte, emerge l’intento del Governo di tutelare beni fondamentali, come l’abitazione principale e i beni per lo svolgimento dell’attività professionale. Nel Decreto è fissato, inoltre, il termine del 30 settembre per il riordino del servizio di riscossione con l’eliminazione dell’aggio spettante all’agente della riscossione.

Il testo ufficiale del Decreto Legge, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Approfitto dell’ultima versione, resa disponibile da “Leggi oggi”, per descrivere le principali modifiche apportate al D.p.r. 602 del 1973 recante, come noto, la disciplina della riscossione tributaria. Le novità sono tutte contenute nel “corposo” articolo 52 del Decreto Legge, rubricato “Disposizioni per la riscossione mediante ruolo”.

Incremento del numero di rate concesso (Art. 19 D.p.r. 602/1973)

Il Decreto Legge introduce la possibilità per il contribuente di aumentare sino a 120 rate mensili la rateazione, se si trova in stato di “comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica”. Tale condizione ricorre se il contribuente non è in grado di assolvere al piano di rateazione ordinaria, ma risulta comunque solvibile .

La novità è chiaramente rivolta ad agevolare i contribuenti che si trovino nell’impossibilità di fare fronte al pagamento di una rateazione “ordinaria” (massimo 72 rate), pur essendo in grado di rispettare una rateazione di maggiore durata.

Decadenza dalla rateazione (Art. 19 D.p.r. 602/1973)

Viene aumentato il numero di rate consecutive, da 2 a 8, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo non più rateizzabile. La disposizione permetterà ai contribuente in difficoltà di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate, sino a un massimo di 5 consecutive, senza perdere il diritto alla rateazione ottenuta.

Modalità di vendita da parte del contribuente del bene pignorato (Articolo 52 D.p.r. 602/1973)

Viene precisata la disciplina che consente al contribuente, con il consenso dell’agente della riscossione, di vendere “in prima persona” il bene pignorato, a un prezzo non inferiore a quello stabilito. E’ stato previsto, in particolare, che la vendita potrà avvenire sino a 5 giorni prima della data fissata per il primo incanto. Nel caso sia disposto un secondo incanto la vendita sarà possibile entro il giorno precedente a quello fissato per la vendita. La disciplina è chiaramente finalizzata a permettere al debitore di vendere direttamente il bene, “spuntando” presumibilmente un valore di realizzo maggiore.

Cessazione dell’efficacia del pignoramento (Art. 53 comma 1 D.p.r. 602/1973)

Viene allungato il periodo di tempo a disposizione dell’agente della riscossione per effettuare il primo incanto. L’efficacia del pignoramento passa da 120 a 200 giorni.

 

Limiti alla pignorabilità dei beni per lo svolgimento dell’attività professionale (Art. 62 D.p.r. 602/1973)

Il Decreto Legge “avvicina” la disciplina fiscale a quella prevista dal codice di procedura civile, introducendo ulteriori garanzie per il contribuente debitore, rispetto al codice di rito. Strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione o dell’impresa potranno essere pignorati nei limiti di un quinto, subordinatamente alla circostanza che il valore di presumibile realizzo degli altri beni pignorati non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito.

A differenza del codice di procedura civile (art. 515), il limite sopra esposto si applica anche ai debitori costituiti in forma societaria e anche se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. In caso di pignoramento viene affidata, inoltre, ai contribuenti la custodia ex lege dei citati beni ai contribuenti. E’ previsto, infine, che il primo incanto non possa avvenire prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento. Le novità descritte sono finalizzate a consentire al contribuente di non essere privato degli “strumenti del mestiere”, potendo proseguire l’attività lavorativa dalla quale ritrae reddito, a vantaggio suo e dell’ente creditore.

Pignoramento di crediti verso terzi (Art. 72 bis e 72 ter D.p.r. 602/1973)

In tema di pignoramento di crediti verso terzi il Decreto allunga, da 15 a 60 giorni, il periodo di tempo (decorrente dal pignoramento), trascorso il quale l’agente della riscossione impartisce l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente le somme spettanti al contribuente debitore.

Viene previsto, inoltre, che nel caso in cui venga pignorato un conto corrente, il terzo non debba versare all’agente della riscossione l’ultima mensilità ricevuta a titolo di salario o retribuzione dal contribuente e accreditata sul conto.

Limiti all’espropriazione immobiliare (Art.76 D.p.r. 602/1973)

La novità più importante del Decreto Legge, insieme a quella vista riguardante i beni per lo svolgimento dell’attività professionale, riguarda l’introduzione di limiti all’espropriazione immobiliare. Viene previsto, in particolare:

– il non assoggettamento ad espropriazione dell’immobile nel quale risieda anagraficamente il contribuente, se unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e non appartenente alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;

– un innalzamento dell’importo di debito minimo per procedere all’espropriazione immobile da 20.000 a 120.000 Euro e un periodo di almeno 6 mesi, decorrente dall’iscrizione dell’ipoteca, prima dell’avvio del procedimento di espropriazione forzata.

Iscrizione di ipoteca e pignoramento (Art. 77 e 78 D.p.r. 602/1973)

La “contromisura” ai nuovi limiti previsti in tema di espropriazione immobiliare è rappresentata dalla possibilità, riconosciuta all’agente della riscossione, di iscrivere ipoteca, anche prima che si verifichino le condizioni sopra descritte, se il debito non è inferiore a 20.000 Euro. La disposizione è finalizzata a tutelare il debito erariale nel periodo in cui non sussiste l’ammontare di debito minimo per l’espropriazione del bene.

Facoltà del contribuente di chiedere la nomina di uno stimatore da lui indicato (Art. 80 D.p.r. 602/1973)

L’ultima misura dell’articolo introduce la facoltà per il contribuente di chiedere al Giudice dell’esecuzione di nominare un esperto, indicato dal contribuente stesso, se ritiene che il prezzo base fissato per l’incanto sia manifestatamente inadeguato al valore di mercato dell’immobile pignorato.

 

Mirco Gazzera

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