I membri dei CdA devono essere dipendenti dell’ente che li nomina

Dario Di Maria 20/06/13
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Nei prossimi mesi dovranno essere rinnovati i Consigli di Gestione (CdG) di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e di Lombardia Informatica S.p.A. Il Presidente della Regione Lombardia, ha richiesto un parere alla Corte dei Conti in merito all’applicazione della recente normativa in materia di nomine nei consigli di amministrazione.

In particolare, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”) all’art. 4 comma 1 stabilisce che “nei confronti delle societa’ controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, si procede, alternativamente a) allo scioglimento [ …] b) alla alienazione.[…]

Il comma 3 fa salve alcune tipologie di società pubbliche, tassativamente ivi indicate.

Al comma 4 il medesimo articolo stabilisce che “i consigli di amministrazione delle societa’ di cui al comma 1 devono essere composti da non piu’ di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione

E inoltre ai successivi commi 9, 10 e 11 vi sono alcune limitazioni in materia di assunzioni, contratti flessibili, trattamento economico dei dipendenti.

Orbene, la quaestio iuris posta dalla Regione Lombardia alla Corte dei Conti ruota intorno alla possibilità di estendere la deroga prevista dal comma 3, in relazione alla latitudine delle società strumentali oggetto di alienazione e dismissione, anche per quanto concerne le seguenti previsioni:

composizione dei membri del C.d.A. (comma 4);

– applicabilità delle disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante (comma 9)

– applicabilità di disposizioni limitative dei c.d. contratti flessibili in termini di spesa nonché delle previsioni procedimentali in termini di conferimenti di incarichi esterni (comma 10);

– limite al trattamento economico complessivo (comma 11).

La Regione Lombardia cita in particolare il DPCM 6 aprile 2013, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Tesoro, che ha ritenuto escluse da detti vincoli, le società escluse dall’obbligo di dismissione o alienazione, per le quali sarebbe possibile continuare a nominare i CdA con le “vecchie regole”.

La Corte dei Conti, dapprima sottolineando come “il predetto DPCM non costituisca affatto un argomento risolutivo” e che “quest’ultimo aspetto è privo di copertura legislativa”, ritiene che i limiti previsti dai commi 4, 9, 10 e 11 dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 si applicano a tutte le società di cui all’art. 4 comma 1, a prescindere dal fatto che esse siano esentate dagli obblighi di dismissione in virtù dell’art. 4 comma 3 del D.L. n. 95/2012.

Tale parere è un’esplicita bocciatura della posizione assunta dal Ministero del Tesoro che controlla importanti società pubbliche, tra cui Alitalia, ENEL S.p.a., ENI S.p.a., Finmeccanica S.p.a., ANAS S.p.a, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., Cinecittà Luce S.p.a., Coni Servizi S.p.a., , Consip S.p.a., Expo 2015 S.p.a. Le nomine dei consigli di amministrazione delle suddette società, qualora rientrassero nei requisiti di cui al citato comma 1 (un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato), dovranno essere riviste alla luce del criterio interpretativo appena illustrato.

La conseguenza, inoltre, è che i consigli di amministrazione di molte società pubbliche della Regione Lombardia, ma anche dei Ministeri e di tutte le altre Regioni italiane, dovranno essere prevalentemente composti da dipendenti pubblici, senza maggiorazione dello stipendio.

Dario Di Maria

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