Decreto del fare, cosa cambia per mediazione obbligatoria e avvocati

Redazione 18/06/13
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Con la reintroduzione della mediazione civile obbligatoria nel decreto del fare, avvocati e mediatori ormai “in pensione” hanno visto rientrare prepotentemente nella scena giuridica la questione più scottante, che coinvolge migliaia e migliaia di professionisti dell’ambito forense.

Dopo la sonora bocciatura della Corte costituzionale, che pareva aver definitivamente affossato qualsiasi pretesa di istituzionalizzazione della conciliazione nell’ambito della giustizia civile, ora il governo ci riprova con il decreto del fare.

Non si tratta, però, di una mediazione fotocopia di quella messa in disparte dalla Consulta, che suscitò reazioni contrastanti, tra i “duri e puri” della gavetta forense che non vedevano di buon occhio la possibilità di concorrenza non altrettanto formata in materia e, invece, gli strenui difensori della mediazione, come unica valvola in grado di consentire lo smaltimento degli arretrati civili senza inondare le Aule di nuove vertenze di poco conto, o di importanza non esiziale.

Comunque sie, ora la mediazione cambia faccia – almeno in parte – cercando di recuperare quei profili di costituzionalità che le erano venuti meno al primo tentativo, che aveva tra i suoi più assidui sponsor anche l’ex ministro della Giustizia Paola Severino. Ora che il testimone è stato raccolto da Anna Maria Cancellieri, c’era da attendersi che l’ex ministro dell’Interno avrebbe proseguito sulla linea del precedente Guardasigilli e già collega di Consiglio dei ministri.

Così, vediamo come la mediazione 2.0 improvvisamente riemersa tra le pieghe degli 80 articoli del decreto del fare, mantiene inalterato il punto ineludibile della mediazione civile, l’obbligo, cioè, per le parti in causa, di tentare una conciliazione prima di arrivare di fronte al giudice, ma in un range di materie ben più ristretto, che vede escluse, in prima analisi, le divergenze su responsabilità per danno provocato da circolazione di veicoli, mentre resta ampiamente previsto il ricorso preventivo negli argomenti caldi del condominio, della responsabilità dei medici e dei contratti assicurativi.

Cambiamento importante da aggiungere al novero dei ritocchi alla conciliazione, è quello della durata, che viene portata a quattro mesi rispetto ai 3 precedenti, mentre, per quanto riguarda l’esborso economico, vanno tenuti in conto i 40 euro per l’apertura del fascicolo e una spesa che ammonta tra gli 80 e i 250 euro in caso di risoluzione al primo incontro(a seconda del valore del contendere).

I dati sulla mediazione, che parlano di successi nel 46% dei casi esaminati, sono confortanti e hanno spinto il governo a fare un secondo tentativo, per assicurare la conclusione anche dei procedimenti aperti e rimasti nel limbo dopo il pronunciamento della Consulta, oltre, naturalmente, al “ripescaggio” di tanti mediatori formati in base alla legge precedente, che si sono trovati improvvisamente illegittimati all’esercizio. Per gli avvocati, naturalmente, resta l’iscrizione automatica all’Albo dei mediatori.

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