Aspi e mini Aspi, come fare domanda all’Inps per riceverle in soluzione unica

Redazione 12/06/13
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Il decreto che introduce la disciplina dell’Aspi e mini Aspi, datato allo scorso 29 marzo 2013, prevede anche l’erogazione della prestazione in una soluzione unica. Il testo nasce sulla base delle disposizioni della riforma del lavoro 92/2012, che introduce anche i criteri per l’accesso al nuovo “assegno di disoccupazione”, successivo alla riscrittura delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro.

Secondo quanto specifica il provvedimento, allora, i beneficiari sono da identificare in tutti quegli occupati che si siano trovati, per ragioni non rispondenti alla loro volontà, senza fisso impiego “che intendono intraprendere un’attività di  lavoro autonomo o avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa”.

Come chiarito già in sede di redazione del decreto, l’ammontare di Aspi e mini-Aspi si riferisce all’erogazione di una cifra mensile che si riferisce a quelle mancate di percepire secondo i termini del contratto interrotto. Resta, comunque, possibile chiedere l’erogazione all’Inps dell’ammontare della cifra in un’unica soluzione, inoltrando specifica richiesta all’Iistituo stesso sull’attività in via di avviamento.

A questo proposito, nel provvedimento emanato dal Ministero del Lavoro e del Welfare, si chiarisce come la documentazione da allegare comprovando tutti i requisiti di legge per la legittimità allo svolgimento dell’attività indicata, incluso, ove necessario, anche l’attestato di iscrizione ad eventuale Albo professionale.

Diverso, invece,il discorso per chi intende aggregarsi o dare vita a una cooperativa. In questo caso, sarà necessario fornire l’atto di istituzione e regolare registrazione della nuova coop sia al tribunale di riferimento che al registro degli enti di eguale natura.

A questo proposito, il decreto spiega che “In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità Aspi o mini-Aspi,  se il lavoratore instauri  un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale  sociale della cooperativa.”.

Non manca, da ultimo, l’obbligo di dichiarare l’eventuale riavvenuta occupazione, con restituzione dell’eventuale indennità Aspi o mini Aspi ricevuta in surplus rispetto alle mensilità non fruite in stato di inattività, o di attività parziale.

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