Concorso scuola: arriva il decreto di esclusione

Redazione 29/05/13
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Come nel proverbio i nodi stanno venendo al pettine, quei nodi sono i titoli di accesso e il pettine è la loro valutazione. Gli USR si sono dovuti così confrontare con la problematica rappresentata dal diploma conseguito entro l’a.s. 2001/02, valido per l’accesso alle prove  di scuola dell’infanzia e primaria. Due note del Ministero (la seconda diffusa dopo la  scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione) rischiano di creare aspettative, contenziosi, esclusioni fuori controllo.

Il bando di concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 ammette al concorso, ai sensi dell‘art.2 comma 1 del D.I. 10 marzo 1997; a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 , ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 , al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 .

Su come decodificare la dicitura “corsi sperimentali dell’istituto magistrale”, non c’è un accordo uniforme, tanto che in merito il MIUR stesso ha diffuso due note di tenore completamente opposto. La prima, del 26 ottobre 2012, ritiene valido il diploma sperimentale linguistico ottenuto presso gli istituti magistrali, in virtù della sentenza n. 2172/2002 del Consiglio di Stato, che ha considerato valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’ istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.

La seconda, del 14 novembre 2012, a domande di partecipazione già scadute, ritratta il contenuto della prima, precisando “per essere valido il diploma deve riportare la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico. Ciò in quanto solo i diplomi che riportano l’indicazione “maturità magistrale” assicurano un idoneo percorso di studi e di preparazione all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie.

I vari percorsi “linguistici”, infatti, permettono allo studente di approfondire la conoscenza e la padronanza comunicativa di tre lingue straniere ma non garantiscono quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell’educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia, ecc.

In linea di massima gli USR stanno escludendo i candidati, per la maggior parte donne, in possesso di maturità linguistica conseguita presso i corsi sperimentali avviati negli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/02, senza considerare la complessità delle sperimentazioni, la dicitura dei singoli diplomi, la modalità con cui era impostata la domanda on line di partecipazione, in cui era possibile indicare anche “maturità linguistica”. Una situazione che, come per il concorso del 1999, non mancherà di generare polemiche e ricorsi.

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