Non sta bene che l’avvocato si faccia pubblicità camuffandola da intervista

Renato Savoia 28/05/13
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Sappiamo come dal 2006 (D.L. 223/06) sia caduto il divieto per l’avvocato di svolgere pubblicità informativa.

Ciò, però, non ha fatto venir meno i principi generali di indipendenza, lealtà, proibità, dignità, decoro, diligenza e competenza, cui l’avvocato deve ispirarsi nell’esercizio della professione.

Proprio la permanenza di questi principi-quadri ha determinato la sanzione, confermata sia dal Consiglio Nazionale forense, che dalle Sezioni Unite di Cassazione (n. 10304/13), nei confronti di un avvocato.

La vicenda

Nel settembre 2007 all’interno del mensile “Dossier Lombardia” allegato ad un quotidiano, si poteva trovare un’intervista ad un avvocato dal titolo “Tra Germania e Italia accompagnando i clienti nella costituzione di joint venture e partnership all’estero. L’avv. *** racconta la sua ventennale esperienza. L’impresa in primo piano“.

In realtà, il contenuto si era rivelato essere nient’altro che uno “spottone” a favore del legale, con tanto di descrizione dell’attività professionale, della struttura dello studio, e svariate fotografie dello studio stesso.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati locale sanzionava quindi il legale per essere venuto meno ai doveri di lealtà, decoro e correttezza propri della professione forense avendo concordato la pubblicazione di una pubblicità con l’accortezza di privare la stessa di ogni elemento tale da far capire al lettore che si trattasse per l’appunto di un messaggio pubblicitario.

Il problema non è il cosa (la pubblicità informativa) ma il come (finta intervista).

Leggendo quantomeno la sentenza della Cassazione, risulta evidente come a essere sanzionato non sia stato (nè avrebbe potuto esserlo, visto l’attuale quadro normativo) il fatto di aver voluto farsi pubblicità, ma invece la modalità scelta, ovvero quella di una “finta” intervista o, per usare le parole degli ermellini, avere confezionato una informazione pubblicitaria “sotto ‘altre spoglie’, senza dichiarare espressamente che effettivamente di pubblicità si tratta”.

Proprio il fatto che a essere sanzionata sia stata la modalità in concreto utilizzata, ha reso del tutto inutili i richiami del legale al principio, riconosciuto dalle normative europee, di pubblicizzazione delle attività professionali.

Perchè non è stato in messo in discussione tale principio, bensì, ripetiamolo, la modalità con cui l’avvocato ha scelto di esercitare il diritto da dare informazioni sulla propria attività.

Che poi, a parere dello scrivente, siano ancora troppo retrivi i limiti per l’avvocato italiano di promuovere la propria attività, è evidentemente tutto un altro discorso.

Renato Savoia

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