Dipendenti PA: CdS “riposo compensativo irrinunciabile”

Redazione 28/05/13
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Troppo lavoro fa male. E’ quanto decretato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in relazione ad una richiesta di risarcimento presentata da alcuni dipendenti preposti al servizio pubblico di trasporto locale. La sentenza numero 7/2013 infatti sancisce che il dipendente pubblico che ha lavorato per un periodo temporalmente lungo, anche nei giorni feriali, senza usufruire del riposo compensativo ha diritto ad un risarcimento. In merito alle modalità per comprovare il danno, il Consiglio di Stato ha chiarito che nei confronti di un dipendente pubblico che recrimina l’indennizzo per un danno scaturito da una continua ed incessante prestazione lavorativa (sette giorni su sette per un periodo sufficientemente protratto) è sufficiente provare, tramite documenti come buste paga, istanze, statini o diffide verso la pubblica amministrazione di appartenenza, la mancata fruizione del riposo compensativo a causa di imposizioni di tipo aziendale. Il dipendente non è tenuto, invece, a dimostrare di aver subito dalla menzionata privazione un effetto negativo (danno).

Le tipologie disfunzionali che entrano a far parte della categoria classificata come ‘danno’ sono due: quella biologica, coincidente nella lesione dell’integrità psicofisica del soggetto danneggiato (quale infermità), e quella esistenziale rappresentata dall’adulterazione delle pratiche abituali, dei rapporti e delle modalità di vita. Il danno cagionato dalla prestazione lavorativa prolungata ed incessante, sette giorni su sette compresi i giorni feriali, rientra nella sfera della disfunzione di tipo esistenziale. L’organo giudicante lo ha dedotto oltre che dall’esperienza, dalle contingenze concrete e dalla tipologia di funzione svolta dal dipendente pubblico tramite il sistema delle cosiddette presunzioni semplici, e cioè istantaneamente riconoscibili. Dall’esecuzione di mansioni implicanti un alto livello di meticolosità, come ad esempio quelle svolte da macchinisti preposti alla guida di treni, deficitari di pause di riposo compensativo in maniera sistematica per un periodo decennale, il giudice ha dedotto la sussistenza del danno esistenziale.

Quest’ultimo consiste nella delineazione di una situazione patologica di stress causata dal negato recupero delle energie psicofisiche. Il legittimo diritto al riposo settimanale e compensativo, considerato irrinunciabile dall’articolo 36 del Testo costituzionale, è infatti specificatamente previsto per permettere al lavoratore l’equilibrio o eventualmente la ristabilizzazione delle rispettive capacità psicofisiche e per svolgere altresì attività che siano espressive della propria personalità.  Dieci anni (dalla più remota festività non goduta) rappresentano il periodo massimo entro il quale, come stabilito in sentenza, il dipendente pubblico ha diritto ad agire ai fini di compensare tale danno, dal momento che lo stesso trae origine inequivocabilmente dall’inadempienza del contratto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

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