Piccole imprese: obbligo valutazione rischi negli studi professionali

Redazione 20/05/13
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Dal 1° giugno anche per le aziende di minori dimensioni scatta l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi rispettando l’iter indicato dalle procedure standardizzate. L’adempimento, già valido per quelle più grandi, ora viene esteso alle imprese ridotte, occupanti fino ad un massimo di dieci addetti, per le quali non si riterrà dunque più valevole la sola autocertificazione. Datore di lavoro (inclusi gli studi professionali), responsabile del servizio di protezione e prevenzione, e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno in carico nuovi adempimenti da svolgere e subentranti moduli da adoperare per ultimare l’imminente procedura.

Il termine della scadenza con riguardo alla facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi è fissato al 31 maggio. Salvo un’eventuale proroga dell’ultima ora, infatti, dal 1° giugno scatterà l’obbligatorio ricorso alle procedure standardizzate. L’iter prefigurato in realtà non si prospetta semplice. Le nuove disposizioni hanno tratto origine dall’articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il quale, da principio, prevedeva che i datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate (da emanarsi con decreto interministeriale) e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

Inizialmente questo termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal Dl 57/12. Intanto il decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 285 del 6 dicembre 2012. Il provvedimento rinviava la sua entrata in vigore di ulteriori 60 giorni, in vista soprattutto, da come si poteva leggere nel testo, dal fatto che le procedure “devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del Tu”. La legge di stabilità 228/2012, all’articolo 1, comma 388, ha a sua volta messo mano alla prassi dell’autocertificazione della valutazione dei rischi, prorogandola nel termine massimo “di salvaguardia” del 30 giugno 2013 nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure.

Per finire, è intervenuto il ministero del Lavoro. E’ infatti tramite la nota 2583 del 31 gennaio scorso, che si è fissato il termine del 31 maggio 2013 quale ultima data per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per effettuare la valutazione con autocertificazione. L’intervento, tuttavia, non è esente da eccezioni. Le procedure standardizzate non trovano infatti applicazione nei confronti dei datori di lavoro delle cosiddette micro imprese, svolgenti le attività indicate nell’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del Testo unico (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti del decreto legislativo 334/99; centrali termoelettriche; impianti e installazioni con pericoli da radiazioni ionizzanti di cui al Dlgs 230/95; nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni), nei confronti delle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28 del Testo unico, previste per la generalità dei datori di lavoro.

Per quanto concerne la modulistica, allegata a quest’ultimo decreto interministeriale, necessaria per la redazione del decreto valutazione rischi, essa richiede la descrizione generale dell’azienda (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione aziendale) nonché la descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni. Il modello standard, da come si apprende, dovrà recare “data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) e del medico competente (Mc), ove naturalmente  nominato. In assenza di medico competente, rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, la data certa va documentata con sistema Pec o mediante un’altra forma prevista dalla legge.

Redazione

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