Qualità di agente contabile delle società di riscossione dei tributi comunali

Gerolamo Taras 19/05/13
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Come costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subìti da un comune nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi locali: la gestione e la riscossione delle imposte comunali hanno natura di servizio pubblico e pertanto l’obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica; il rapporto tra società ed ente si configura dunque come rapporto di servizio, perché il soggetto privato si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente locale, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo; non assumono alcuna rilevanza, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (convenzione) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto (SS.UU. n. 26280/2009 e n. 10667/2009).
La natura tendenzialmente generale ed incondizionata della giurisdizione della Corte dei Conti nei casi di danni erariali, può subire eccezioni solamente in ragione di un’espressa volontà di legge che escluda dalla giurisdizione contabile determinate materie, perché più confacenti alla natura ed agli strumenti del giudice ordinario. La giurisdizione contabile non viene esclusa neppure laddove normative generali riferentesi a rapporti privatistici consentano anche all’ente pubblico di ricorrere alla procedura prevista per la tutela del proprio credito (es. mediante insinuazione nel fallimento) per far valere le proprie ragioni. Per contro vale la regola che, finché il danno erariale non è stato rimosso, l’azione contabile è sempre consentita”.

Affermata la propria competenza, nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di GEMA S.p.a. la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna, (Sentenza n. 108/2013 del 11 aprile 2013 depositata in Segreteria il 17 aprile 2013) ha condannato la società di riscossione… alla rifusione a favore dell’erario del comune di Capoterra della somma di € 2.213.468,40 rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfacimento dell’erario e alle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 686 c.p.c. viene convertito in pignoramento il sequestro conservativo, autorizzato con decreto presidenziale in data 28 giugno 2012 e confermato con ordinanza n. 137/2012 dell’8 agosto 2012.

La società GEMA S.P.A. S.p.A. appaltatrice del servizio d’accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, canoni e consumi idrici, acque reflue e depurazione, aveva omesso di riversare al comune di Capoterra l’ammontare delle somme incassate negli anni 2010, 2011 e 2012, per l’importo di € 2.178.942,35.

A garanzia del credito erariale la Procura aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo di beni immobili e diritti di credito intestati alla società convenuta, fino alla concorrenza di € 2.300.000,00.

Non avendo la società (che non si è costituita in giudizio) contestato il mancato riversamento delle imposte, né la loro quantificazione la Sezione ha accolto le richieste della Procura Regionale e pronunciato la sentenza di condanna.

Il Procuratore regionale – dopo aver sostenuto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della predetta società, la cui attività sarebbe riconducibile a quella di agente della riscossione, secondo anche la giurisprudenza della Cassazione e ribadita la qualità di agente contabile in capo alla GEMA S.p.a.- aveva affermato che “la società era venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del comune di Capoterra, in base ai quali le somme incassate, al netto dell’aggio, avrebbero dovuto essere versate nelle casse comunali a scadenza trimestrale posticipata, entro il decimo o ventesimo giorno (a seconda della tipologia di imposta) del mese successivo al compimento del trimestre di riferimento, per l’importo risultante dal rendiconto del trimestre decorso”.

Secondo la Procura “tali somme costituirebbero un danno certo ed attuale per l’Amministrazione locale del quale viene chiesta la rifusione in questa sede”.

Secondo principi già espressi in precedenza dalla stessa Corte (sentenza n. 359/2011) non appare contestabile che il mancato versamento nelle casse comunali delle somme incassate,nei termini contrattualmente stabiliti, “integri un’ipotesi di nocumento patrimoniale in danno al predetto ente locale, sotto il profilo del mancato introito di somme allo stesso normativamente spettanti, con conseguente privazione di risorse finanziarie, già prelevate ai contribuenti, necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per il conseguimento degli scopi di carattere pubblico cui la stessa istituzione dell’ente è preordinata”.

Tale danno non può che collegarsi, sul piano della rilevanza causale, all’inadempimento della società affidataria del servizio in oggetto … per omissione del dovuto riversamento dei tributi già riscossi; e la condotta tenuta dalla predetta società non può che configurarsi, quanto all’elemento soggettivo, come improntata a dolo, dal momento che la stessa risulta posta in essere con volontà, nella evidente consapevolezza che, l’omesso riversamento dei tributi, avrebbe senz’altro arrecato un danno economico all’ente locale”.

Gerolamo Taras

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