Avvocati, cancellazione dall’albo per i dipendenti part time della PA

Redazione 17/05/13
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D’ora in avanti, incorrere nella cancellazione dall’albo degli avvocati per i dipendenti pubblici part time che avessero tenuta aperta la porta della carriera forense, non sarà più tabù. A stabilirlo, la sentenza 11833 della Corte di Cassazione, che ha sancito il divieto della possibilità di iscriversi agli elenchi dei professionisti del foro.

In pratica, il giudizio riprende la parte della legge 339/2003, dove veniva consentito ai lavoratori di enti pubblici a tempo parziale di mantenere l’iscrizione all’Albo degli avvocati, entro un limite massimo di tre anni, entro i quali il diretto interessato avrebbe dovuto optare per una delle due soluzioni: proseguire nella carriera in avvocatura o, in alternativa, passare stabilmente alle dipendenze della pubblica amministrazione.

In aggiunta, la norma apriva un’ulteriore finestra per coloro che avessero preferito mantenere l’iscrizione all’albo forense, poiché veniva comunque legittimato un ulteriore lustro di attesa prima di essere assunto a tempo pieno dall’ente pubblico, con contestuale eliminazione dagli elenchi dei professionisti del foro nel termine di 3 anni come spiegato.

Il difetto rilevato, dunque, non va letto come un’abolizione tout court della norma, quando di una sua specificazione: pubblici incarichi e la professione di avvocato vanno dunque osservati sotto la lente dell’incompatibilità. Una loro sovrapposizione, infatti, potrebbe teoricamente causare effetti nocivi sulla regolarità delle procedure a cui l’ente è tenuto e la parità di trattamento dei cittadini.

Con la sentenza, le sezioni unite della Cassazione hanno così respinto un numero consistente di ricorsi, volti invece a dimostrare la compatibilità tra i due ruoli, avanzati da soggetti ancora a metà del guado tra avvocatura e PA. A loro dire, infatti, in alcune leggi, e in particolare nel Dpr professioni 137/2012, era insita la liceità di svolgimento dell’attività forense sia in forma completa che prevalente.

Invece, nel giudizio della Suprema Corte si legge come proprio in ragione della legge 339 vengano evidenziate le necessità di imparzialità e di buon andamento degli affari pubblici, nonché dell’indipendenza assoluta dei suoi funzionari. Del resto, specifica la sentenza le priorità di interesse pubblico “correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata e ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente”.

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