Magistratura: direttive sulle attività extragiudiziarie

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Con una recente Circolare il Consiglio Superiore della Magistratura ha precisato quali attività extragiudiziarie possano compiere i giudici. L’ordinamento giudiziario è regolato in primo luogo dal R.D.12/1941 su cui è intervenuto, tra gli altri, il D. Lgs 109/2006. Inoltre il DPR 3/1957, Testo Unico sulle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, agli artt. 60-62, impone limiti ed incompatibilità ai lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, di qualsiasi livello o grado. A questi deve aggiungersi l’art.53, c.3 del D.Lgs 165/2001 che dispone l’emanazione di un regolamento per gli incarichi riguardanti magistrati, ordinari e non, compito spettante all’organo di autogoverno del potere giudiziario.

Nella circolare in esame si riflettono inevitabilmente i divieti sanciti nelle norme citate, nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

La Magistratura, per il peculiare e delicato ruolo che svolge, deve rispettare ulteriori principi, tra cui quello di imparzialità, terzietà e dunque indipendenza psicologica. I due codici di procedura, infatti, obbligano il giudice abbia interesse rispetto all’oggetto del processo ad astenersi dal medesimo. Questa è solo una delle situazioni previste dagli artt. 34 c.p.p., 35 c.p.p., 36 c.p.p., 37 c.p.p. e 51 c.p.c.. La stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’articolo 6 afferma: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente […] da un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge […].

La circolare del CSM delinea quali attività possano essere compiute liberamente dai magistrati, quali debbano essere vagliate dallo stesso organo di autogoverno e quali, invece, siano vietate.

In particolare riconosce ai giudici la sacra libertà di esprimersi in ogni forma, anche creativa e dunque la facoltà di pubblicare scritti, collaborare con giornali, riviste ed enciclopedie, dedicarsi ad opere di ingegno ed industria, partecipare a convegni e seminari . Per questo tipo di attività non sono necessarie autorizzazioni anche se la loro esplicazione deve avvenire nel rispetto del prestigio dell’ordine giudiziario e delle esigenze di servizio.

Maggiore attenzione è invece dedicata all’ insegnamento: l’organizzazione e la partecipazione a scuole private di preparazione ai concorsi pubblici è vietata. E’ sottoposto ad autorizzazione dello stesso CSM , invece, ogni altro incarico di insegnamento. L’organo di autogoverno della magistratura ha comunque sempre visto con favore il contributo alla formazione, per quanto impegnativo esso sia .

Eventuali incarichi all’interno dell’UE o organizzazioni internazionali sono ammessi previa autorizzazione.

I divieti riguardano invece la consulenza, intesa come attività tipica del libero professionista, incarichi di giustizia sportiva, la mediazione incluso l’arbitrato irrituale. Si tratta di ruoli che potrebbero effettivamente compromettere l’attività giudicante soprattutto per quanto concerne la sua terzietà. Il mondo è piccolo, le vite e le circostanze si incrociano inevitabilmente e così potrebbe capitare una consulenza proprio sull’oggetto del processo per cui si è chiamati a giudicare.

Tutto ciò alla luce della specifica normativa riguardante l’ordinamento giudiziario, il RD 12/1941 e le successive modifiche.

La circolare, dunque, nella sua precisione, delinea solo in parte la delicatezza del compito e del ruolo ricoperto da chi deve decidere della vita di altri che a lui si sono affidati (in alcuni casi, ovviamente, non per scelta personale) .

Miriam Cobellini

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