Delimitazione della frontiera terrestre fra Niger e Burkina Faso

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Il 16 aprile 2013 la Corte internazionale di Giustizia ha reso una sentenza definitiva nella controversia relativa alla delimitazione della frontiera terrestre che vedeva opposti il Burkina Faso e il Niger. La Corte era stata adita sulla base di un compromesso concluso fra i due Stati il 24 febbraio 2009, entrato in vigore il 20 novembre 2009 e notificato alla cancelleria della Corte il 20 luglio 2010.
Fino all’entrata in vigore della Costituzione francese del 1946, questi due Paesi facevano parte dell’Africa Occidentale Francese, fra le cui colonie figuravano in particolare l’Alto Volta (antico nome del Burkina Faso) e il Niger. I confini fra queste due colonie erano stati regolati dal governatore generale ad interim mediante un decreto del 1927, così come modificato lo stesso anno. Sia il Niger che l’Alto Volta ottenevano dapprima l’autogoverno, divenendo repubbliche appartenenti alla comunità franco-africana, per poi accedere alla completa indipendenza nel 1960. A partire dal 1984, la Repubblica dell’Alto Volta è ormai denominata Burkina Faso.
I due Stati si sono scontrati sulla delimitazione della frontiera terrestre comune fin dai primi anni d’indipendenza. Un primo protocollo d’intesa veniva concluso nel 1964, seguito da un accordo del 1987 e dall’istituzione di una commissione tecnica mista incaricata di determinare la linea di demarcazione. Solo nel 2009, tuttavia, è stato possibile raggiungere un’intesa sui risultatati dei lavori svolti dalla commissione per quanto riguarda il corso del confine in due settori specifici: quello dalle alture di N’Gouma al marcatore astronomico di Tong-Tong e quello dall’inizio dell’ansa Botou fino al fiume Mékrou; nello stesso anno l’intesa è stata formalizzata mediante uno scambio di note verbali dei rispettivi ministri degli Affari Esteri.

Ai sensi dell’articolo 2 del compromesso, le Parti domandavano alla Corte di procedere alla demarcazione della frontiera terrestre nel settore compreso fra il marcatore astronomico di Tong-Tong e l’inizio di Batou, nonché di constatare la loro intesa sui risultati raggiunti dalla commissione tecnica mista relativamente agli altri due settori precedentemente richiamati.
Nonostante il tenore letterale del compromesso, nelle proprie conclusioni il Burkina Faso chiedeva alla Corte di tracciare il confine anche negli altri due settori richiamati, seppur conformemente alla linea di frontiera individuata dalla commissione tecnica mista e accettata dalle Parti nel 2009. La Corte ha tuttavia rigettato tale domanda che, alla luce dell’oggetto della causa quale definito nel compromesso, eccedeva i limiti della sua competenza. Né è stato possibile interpretare le conclusioni del Burkina Faso in modo conforme ai limiti di competenza della Corte previsti nel compromesso. A tal fine è comunque necessario che l’oggetto della domanda sia ricollegabile alla funzione giudiziaria propria della Corte ai sensi dell’art. 38. par. 1 del suo Statuto, vale a dire la risoluzione delle controversie che le sono sottoposte, conformemente al diritto internazionale. Nel caso di specie, invece, né il Burkina Faso né il Niger hanno mai fatto valere il permanere di una controversia rispetto alla delimitazione della frontiera nei due settori in questione.

La linea di frontiera tracciata dai giudici dell’Aja si riferisce dunque all’unico settore che restava ancora dibattuto, quello compreso fra il marcatore astronomico di Tong-Tong e l’inizio di Botou. Fra le norme e i principi di diritto internazionale applicabili, in base all’art. 6 del compromesso, figuravano in particolare il principio di intangibilità delle frontiere ereditate dalla colonizzazione e l’accordo concluso fra le Parti nel 1987. Quest’ultimo individuava nel citato decreto del 1927 e in una carta predisposta dall’Istituto geografico nazionale di Francia nel 1960, gli atti e documenti dell’amministrazione coloniale francese da utilizzare per tracciare la linea di confine esistente fra i due Paesi al momento della loro accessione all’indipendenza. Su questa base la Corte ha quindi determinato la linea di confine nel settore in causa. Saranno successivamente nominati tre esperti, conformemente a quanto pattuito nel compromesso, per coadiuvare le Parti nella demarcazione della frontiera così stabilita.

Claudia Nannini

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