Riforma lavoro, vademecum del Ministero: i vincoli all’intermittente

Redazione 23/04/13
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L’avvio di un contratto intermittente a seguito della conclusione di un contratto a termine potrebbe essere considerato una frode alla normativa vigente, con correlativa nullità dello stesso e tramutazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E’ possibile dare avvio al lavoro accessorio nei limiti di 2.000 euro netti, pur a fronte della presenza in azienda di lavoratori che svolgono la stessa prestazione tramite un contratto di lavoro subordinato. E ancora, il limite di tre associati in partecipazione non viene applicato nel caso in cui l’associato sia un soggetto imprenditore. Questi sono i principali chiarimenti contenuti nel vademecum diffuso ieri dal ministero del Lavoro, sulla riforma del lavoro.

Con la lettera circolare del 22 aprile 2013 protocollo 7258 si rende infatti disponibile un vademecum che racchiude orientamenti interpretativi condivisi con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, definiti nel corso dell’incontro del 7 e 8 febbraio 2013. Il vademecum rappresenta la perfetta sintesi del confronto tra la Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero e i tecnici del Consiglio nazionale dei consulenti. I maggiori elementi di condivisione, conversi nella lettera circolare di cui sopra, rimarcano diversi punti tecnici sui quali sia l’attività ispettiva sia i consulenti del lavoro hanno espresso unanimemente parere condiviso.

In merito al contratto a termine “acasuale” si è affermato che lo stesso può venire stipulato nel caso in cui tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore non siano intercorsi precedenti rapporti professionali di natura subordinata, ad esempio un antecedente contratto a tempo determinato, indeterminato ovvero intermittente. Invece si conferma la possibilità qualora siano sussistiti pregressi rapporti lavorativi di natura autonoma. Nel caso in cui il lavoratore a termine oltrepassi i periodi di cuscinetto, previsto per 30 e 50 giorni, arriva a scattare automaticamente una valutazione di prestazione “in nero”, rispetto alla quale trovano applicazione quegli elementi di mancata punibilità di carattere generale descritti all’interno della circolare 38/2010.

Sempre con riguardo alla suddetta tematica, l’obbligo di rispettare gli intervalli, inoltre, è valevole per ogni tipologia contrattuale a termine, ivi inclusa la possibilità di sostituzione per maternità. Sul tema poi dell’apprendistato, le violazioni relative al ruolo del tutore fanno scattare sanzioni di esclusiva natura amministrativa, non producendo un automatico effetto sulla natura del rapporto di apprendistato. Con riguardo al lavoro a progetto, di contro, la lettera circolare esplicita chiaramente come il progetto possa rientrare nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa, così come in quello dell’attività principale dell’azienda, tuttavia non potendo limitarsi a generiche formulazioni standardizzate e sintetiche, identificanti la ragione sociale presentata nella visura camerale del committente.

Il compenso, in aggiunta, mantiene il corrispettivo legame con il conseguimento del risultato finale, nonostante l’elemento temporale rilevi ai fini della valutazione di congruità dell’importo attribuito al collaboratore in base al contratto collettivo di riferimento. La circolare spiega inoltre che l’enumerazione delle attività precluse al lavoro a progetto, contenute nella circolare 29/2012, risponde all’esclusivo obiettivo di indirizzare ed uniformare l’attività di vigilanza, non volendo pertanto costituire un indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata. Risulta quindi importante, in casi simili, procedere attraverso una certificazione contrattuale che agevoli la dimostrazione della genuinità del contratto a progetto.

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