Inps: minimale per le aziende agricole e ricalcolo dei contributi

Redazione 10/04/13
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Il termine per richiedere il ricalcolo dei contributi da parte delle aziende agricole per periodi antecedenti al IV trimestre 2012 e l’applicazione di sanzioni ridotte, decade il 6 giugno 2013. A chiarirlo interviene l’Inps con il messaggio diffuso ieri, n. 5921, che proroga il termine già stabilito dal messaggio n. 17901/2012, a sua volta rinviato dal messaggio n. 2126/2013.

La proroga ha ad oggetto l’obbligatorietà, ricadente sulle aziende agricole, che impone di osservare il minimale contributivo, obbligo che prescrive di effettuare il calcolo dei contributi su un imponibile non inferiore alle retribuzioni fissate da normative e contratti collettivi. La legge n. 81/2006 con effetto a partire dal 1^ gennaio dello stesso anno, sancisce l’inderogabilità della regola secondo quanto già stabilito dal ministero del Lavoro lo scorso anno.

L’Istituto di previdenza, nelle more di questo chiarimento, aveva sospeso gli effetti delle diffide precedentemente emesse e bloccato gli accertamenti i quali, nonostante ciò, hanno ripreso ad essere notificati alle aziende a partire dal trimestre ottobre/dicembre 2012.

All’interno dell’attività amministrativa finalizzata al controllo delle retribuzioni delle aziende agricole, l’Inps aveva disposto che, con riferimento agli atti di accertamento già emessi per i periodi antecedenti che avevano ad oggetto dissomiglianze retributive, avrebbe permesso la richiesta del ricalcolo dei contributi addebitati con applicazione dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole.

L’Istituto aveva poi concesso l’aggiuntiva possibilità di richiedere la contrazione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, in vigore alla data dell’istanza. Con il recente messaggio è stato invece prorogato il termine di presentazione della suddetta richiesta di altri 60 giorni, con decorrenza dall’8 aprile, e che dunque si fissa al 6 giugno 2013.

A titolo conclusivo, l’Inps conferma che le sedi territoriali saranno astenute dal notificare ulteriori atti di accertamento per archi temporali non ancora prescritti e diffidati, sino a nuove disposizioni. Queste saranno poi fornite dallo stesso Istituto previdenziale tramite nuovo messaggio, allo scopo di consentire il proseguo dell’operazione di confronto delle retribuzioni contrattuali.

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