Tfa e concorso scuola: per il Tar il test preselettivo è inutile

Redazione 02/04/13
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Il Tfa e il concorso a cattedre voluto dal ministro Profumo sono stati due provvedimenti che non hanno determinato gli esiti sperati, o meglio non si sono contraddistinti per efficienza, trasparenza e velocità come avrebbe voluto il ministro. Ultimo, ma solo in ordine temporale, è il ricorso fatto da due aspiranti al conseguimento dell’abilitazione dell’insegnamento di scienze matematiche nella scuola media (classe A059) che non avevano superato il test preselettivo di luglio dell’anno scorso e che invece grazie al Tar sono riuscite, in via cautelare, a partecipare agli scritti successivi, superati con successo.

Le due aspiranti adesso possono proseguire nel loro percorso abilitante, il tirocinio formativo attivo, grazie alla sentenza del Tar del Lazio, sezione terza bis, pubblicata il 5 marzo scorso e contraddistinta dal numero 2360, inoltre avrebbero anche la facoltà di conseguire l’abilitazione, pur non essendo state promosse nei test iniziali, che pure sono stati sostenuti con esito positivo dagli altri candidati.

Con il ricorso effettuato nel settembre del 2012 le due concorrenti avevano di fatto impugnato il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, il decreto ministeriale n. 249 del 2010, e due altri provvedimenti ministeriali, quello dell’11 novembre 2011, che stabilisce l’obbligo ottenere il punteggio minimo di 21/30 nel test preliminare anche se i posti messi a concorso sono in numero superiore ai partecipanti, e l’altro del 14 marzo 2012, che non permette di iscriversi in soprannumero.

Le due ricorrenti, nonostante non abbiano conseguito il voto minimo ai test di preselezione necessario per accedere alla prova scritta di ammissione al tirocinio formativo, hanno ritenuto d’avere diritto lo stesso di parteciparvi, essendo insegnanti precarie da numerosi anni in servizio nelle scuole pubbliche, e avevano perciò presentato congiuntamente il ricorso istanza cautelare di ammissione alla prova scritta.

Il Tar aveva concesso l’autorizzazione a partecipare, decreto del presidente Evasio Speranza del 4 settembre 2012, ma ora, dovendo giudicare nel merito del ricorso, lo ha dichiarato improcedibile, dal momento che sarebbe decaduto l’interesse delle due ricorrenti a conseguire una decisione favorevole a loro, che già hanno raggiunto il risultato di cominciare il Tfa, sostenendo la prova scritta di accesso.

I giudici hanno spiegato la loro decisione sulla base del fatto che superare la prova scritta, anche se successiva alla preselzione, rappresenta di per sé un giudizio idoneo ad assorbire il punteggio insufficiente ottenuto nei test della preselezione e in tal senso allegano la precedente giurisprudenza della sezione, quella di altri tribunali e, quando si tratta di abilitazione per l’accesso a una professione priva di numero chiuso, dello stesso Consiglio di stato.

Le controversie per le due candidate, tuttavia, non sono terminate qui, proseguono i giudici della sezione. Nell’eventualità in cui, infatti, l’immatricolazione al tirocinio sia avvenuta con riserva , come solitamente succede quando c’è un provvedimento cautelare della magistratura amministrativa, le eventuali determinazioni dell’amministrazione devono essere impugnate con altro ricorso.

Almeno per ora, dunque, è difficile stabilire se sia legittimo o meno prevedere un filtro preliminare alla partecipazione degli insegnanti a un corso abilitante, a sua volta strutturato su una prova scritta e da una prova orale di accesso, da una serie ulteriore di attività di studio e tirocinio e da un esame finale.

Ciò su cui bisogna riflettere, anche alla luce delle argomentazioni del Tar sul concetto di assorbimento, è la manifesta inadeguatezza della preselezione a definire chi siano gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso, visto che coloro che non hanno superato lo sbarramento del test preselettivo, agli scritti hanno poi ottenuto esiti positivi.

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