Ispezioni fiscali in locali ad uso promiscuo: necessaria l’autorizzazione della Procura

Federico Piva 26/03/13
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L’Amministrazione finanziaria ha, come noto, il potere di effettuare accessi in determinati luoghi, anche contro la volontà dell’avente diritto, per eseguire ispezioni, verifiche, ricerche di documenti e rilevazioni utili per l’accertamento della posizione del contribuente nei confronti dell’Erario.
La norma di riferimento è, in ambito IVA, l’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. La medesima disciplina è applicabile anche in materia di imposte dirette e di imposta di registro in virtù del richiamo operato rispettivamente dall’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dall’art. 53 bis del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
La disciplina che regola il potere di accesso è, pertanto, identica per i principali tributi erariali.
Tale disciplina impone all’Amministrazione finanziaria limiti diversi in relazione alla destinazione e all’utilizzo da parte del contribuente del luogo ove intende procedere ad accesso.
Un primo caso è quello di accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. All’Amministrazione finanziaria occorre solamente l’autorizzazione del capo dell’ufficio dal quale i funzionari incaricati dell’accesso dipendono.
Un secondo caso è rappresentato dall’accesso ai locali adibiti ad abitazione del contribuente. In tali situazioni, oltre all’autorizzazione del capo dell’ufficio, è infatti necessaria l’autorizzazione all’accesso da parte della Procura della Repubblica e solo in presenza di gravi indizi di violazione di norme tributarie.
L’autorizzazione del procuratore della Repubblica è un provvedimento amministrativo avente la finalità di verifica di gravità ed idoneità degli elementi indiziari in possesso dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Il giudice tributario davanti al quale sia stata contestata la pretesa impositiva può essere chiamato a controllare l’esistenza del provvedimento e la presenza dei gravi degli indizi posti a supporto della richiesta alla procura.
Infine, nel caso di accesso a locali ad uso promiscuo è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica ma non anche la presenza dei gravi indizi di violazione di norme tributarie.
La sentenza della Corte di Cassazione 20 febbraio 2013, n. 4140 in commento chiarisce la definizione di “locale ad uso promiscuo”.
La Suprema Corte precisa che l’uso promiscuo dei locali si ha “non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi”.
Ciò significa che è necessaria l’autorizzazione della Procura anche in presenza di netta divisione tra locali ad uso commerciale e locali ad uso purché tali locali siano comunicanti. La mancanza di autorizzazione (o l’assenza del requisito di gravità degli indizi posti a fondamento del provvedimento di accesso ai locali ad uso esclusivamente abitativo) rende l’accesso illecito e, conseguentemente, rende inutilizzabili ai fini dell’accertamento i documenti ottenuti dall’Amministrazione finanziaria.

Federico Piva

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