Tar Sardegna: è illegittimo ridurre le ore di sostegno agli alunni disabili

Gerolamo Taras 26/03/13
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Il diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18 gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”), sia per il carattere assoluto che ha la tutela prevista dall’art. 38 Cost. «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale» «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80).

La legge 104/92 che individua le ”misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione”. Fra le misure previste dal Legislatore, viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (Corte Costituzionale sent. n. 52 del 2000).

La scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), adotta i provvedimenti ritenuti necessari, per assicurare al minore il diritto allo studioQuanto alle norme che potrebbero essere poste a base del diniego al numero di ore di sostegno dovute, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010, cit.) ha così statuito: «L’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga…in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario».

Fondandosi su questi principi, con la sentenza N. 00134/2013, depositata in segreteria il 14 febbraio 2013, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie il ricorso del genitore di xxxx contro i provvedimenti dell’Amministrazione Scolastica (Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca; Istituto di Istruzione Superiore di xxx), che in un primo momento negava e, successivamente, accordava, al minore disabile, il supporto di un insegnante di sostegno, per un numero ridotto di ore. Secondo la Sezione l’operato dell’Amministrazione scolastica che riduce, ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola, è illegittimo. “Deve essere affermato il principio secondo cui non può, in ogni caso, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la l. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare”.

Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati (Corte Costituzionale, 26 febbraio 2010 n. 80)”. Il collegio, quindi, annulla gli atti impugnati nella parte d’interesse della ricorrente, accerta il diritto all’integrazione delle ore di sostegno nei sensi richiesti in ricorso e ordina all’amministrazione resistente che al minore venga assegnato l’insegnante di sostegno, con rapporto 1/1.

Viene accolta anche la domanda risarcitoria ed il danno (danno c.d. esistenziale) quantificato, “in via equitativa, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola”: infatti “il rango di diritto fondamentale della tutela del minore disabile, non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici, nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al minore disabile, fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico, ne di riconoscere attenuanti, alla colpa dell’Amministrazione scolastica, nell’inadempimento dell’obbligo di cui trattasi”.

Una considerazione a margine. Spesso, anche di fronte a norme consolidate, che sono state oggetto di pronunce giurisdizionali costanti, ci si ostina ad adottare provvedimenti di segno contrario, e spesso con colpevole ritardo. Incuranti sia dei disagi causati al cittadino, sia del danno economico che, di conseguenza, viene a determinarsi per lo stato.

Gerolamo Taras

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