I rapporti fra l’Imu e l’Irpef: i chiarimenti della circolare 5/E

Mirco Gazzera 18/03/13
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L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 5/E dello scorzo 11 marzo, ha chiarito i rapporti esistenti fra l’Imposta Municipale Propria (Imu) e l’Imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef). Il documento contiene una disamina in generale dell’effetto “sostitutivo” dell’Imu, rispetto all’Irpef e addizionali, relativamente agli immobili non locati. Il documento di prassi prosegue poi affrontando il trattamento di alcuni casi specifici (immobili esenti da Imu, immobili locati per parte del periodo dell’anno, etc.).

Rapporti fra Imu ed imposte sui redditi

Nell’ambito della disciplina dell’Imu viene previsto che essa sostituisce, relativamente ai redditi fondiari derivanti da beni immobili non locati, l’Irpef e le addizionali (articolo 8 del decreto legislativo numero 23 del 2011). In sintesi, il reddito derivante dai beni immobili non locati soggetti ad Imu:

– è escluso dal reddito complessivo del contribuente;

-non concorre alla determinazione del reddito complessivo del contribuente rilevante per la fruizione di detrazioni, deduzioni, etc.

La circolare chiarisce che, nonostante l’esclusione da imposizione, è richiesto l’inserimento nei modelli di dichiarazione dei redditi (730 o Unico) anche dei beni immobili non locati soggetti ad Imu. Nel caso in cui il contribuente possegga solo i predetti redditi, tuttavia, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi..

Viene ribadita, poi, l’indeducibilità dell’Imu ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell’Irap per i soggetti che producono redditi d’impresa o derivanti da arti e professioni (articolo 14 del decreto legislativo 23 del 2011).

Le tipologie di reddito “sostituite” dall’Imu

L’effetto “sostitutivo” dell’Imu, rispetto all’Irpef e alle addizionali, riguarda i “beni immobili non locati”. In tale espressione, secondo la circolare 3/DF del 2012, rientrano anche i terreni, relativamente al reddito domenicale, e gli immobili concessi in comodato gratuito o utilizzati promiscuamente per l’esercizio di un’impresa o una professione.

I redditi non sostituiti

L’articolo 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011 elenca una serie di redditi per i quali non si produce l’effetto di “sostituzione” sopra descritto. Tali redditi rimangono, pertanto, imponibili anche ai fini delle imposte sui redditi. Ci si riferisce, in particolare:

– al reddito agrario dei terreni;

– al reddito fondiario derivanti da immobili locati per i quali non si sia optato per la cedolare secca;

– al reddito derivanti da immobili non produttivi di redditi fondiario, in quanto costituenti beni strumentali per l’esercizio di imprese o arti e professioni;

– ai redditi degli immobili appartenenti a soggetti Ires.

Casi particolari

Redditi degli immobili esenti da Imu

L’effetto “sostitutivo” dell’Imu non opera con riguardo agli immobili esenti da Imu, i quali saranno pertanto soggetti all’Irpef ed alle addizionali. In proposito la circolare cita i terreni agricoli siti in aree montane e di collina. Nell’esempio viene riportata l’interpretazione estensiva fornita dal Ministero dell’Economia e delle finanze, secondo la quale l’esenzione va riconosciuta anche ai terreni incolti siti in aree montane e di collina.

Tale circostanza ribadisce, quindi, il contrasto esistente fra l’interpretazione del Ministero e quella fornita dall’Ifel (Istituto per la finanza e per le economie locali) secondo il quale l’esenzione spetterebbe solo ai terreni agricoli (cioè adibiti ad attività agricola) e non anche ai terreni incolti presenti in aree montane e collinari.

Beni locati per una parte del periodo d’imposta

In tale ipotesi la circolare prevede una suddivisione del periodo d’imposta. Con riferimento ai mesi di mancata locazione dell’immobile sarà dovuta l’Imu ed il reddito fondiario sarà escluso dall’Irpef e dalle addizionali. Con riguardo, invece, ai mesi durante i quali l’immobile viene locato saranno dovute, sia l’Imu, sia l’Irpef calcolata sul maggiore fra la rendita catastale rivalutata, calcolata pro quota per i giorni durante i quali è avvenuta la locazione, e l’ammontare del canone di locazione, ridotto forfettariamente del 5%.

Immobili inagibili

La circolare afferma che si produce l’effetto “sostitutivo” dell’Imu per intero, rispetto all’Irpef e alle addizionali, anche se il bene fruisce di un’Imu ad aliquota agevolata.

Immobili posseduti da società semplici

Con riferimento, infine, agli immobili posseduti da società semplici ed equiparati l’”effetto sostitutivo” si produce in capo ai soci, i quali non detengano la partecipazione in regime d’impresa, con riferimento alla quota di reddito da partecipazione relativa all’immobile non locato soggetto ad Imu. Tale quota di reddito imputata al socio sarà pertanto esclusa da Irpef e addizionali.

 

Mirco Gazzera

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