Esenzione Imu: elasticità sulle agevolazioni alle Onlus

Redazione 12/03/13
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Un ente non commerciale ha diritto all’esenzione Imu se affida in comodato un immobile a un altro ente non profit che abbia una attività non commerciale; inoltre questi enti hanno anche tempo per ripianare atti costitutivi e statuti in quanto il termine del 31 dicembre 2012 stabilito dal regolamento ministeriale non è inderogabile. Questo almeno è quanto emerso dai chiarimenti dati dal dipartimento delle finanze del ministero dell’economia, con le risoluzioni 3 e 4 del 4 marzo scorso.

La presa di posizione del Ministero, tuttavia, non è uniforme alla pronuncia né della Corte costituzionale, né della Cassazione, secondo cui per beneficiare dell’esenzione Ici l’ente non commerciale avrebbe dovuto non solo possedere ma anche fruire dell’immobile stesso. La risoluzione 4/2013, invece, viene interpretata in modo più elastico e questo permette di estendere l’esenzione anche ad un ente non commerciale che lo concede in comodato ad un altro ente che al suo interno svolge le attività previste dall‘art. 7 comma 1 lettra i) del dl 504/1992.

Secondo il Ministero, anzi, è lecito che l’immobile sia dato ” in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente” purché il fruitore dia all’ente non profit “tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia carattere formale sia sostanziale”. E per quanto riguarda gli adempimenti si fa menzione che la data del 31 dicembre 2012 per appianare atti costitutivi e statuti “non è perentoria”.

Bisogna ricordare che la disciplina Imu ha ribadito l’esenzione per gli immobili posseduti e usati dagli enti non commerciali, stabilendo però regole differenti rispetto all’Ici. L’art. 7, comma 1, lettera i) prevede l’esenzione per le attività menzionate dalla norma svolte dagli enti purché non abbiano natura esclusivamente commerciale. In realtà, l’art. 91 – bis del dl liberalizzazioni (172012) in sede di conversione in legge (27/2012) ha stabilito che enti ecclesiastici e non profit corrispondono l’Imu se sugli immobili detenuti vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e simili con finalità commerciali.

Esistono però alcune eccezioni, frutto dei cambiamenti applicati alla disciplina delle agevolazioni Ici, per cui in presenza di determinate circostanze si assiste ad una esenzione parziale; infatti se l’unità è usata in modo misto, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività pro bono, sempre che sia possibile identificare questo elemento naturalmente. La sezione di dell’immobile fornita di autonomia funzionale e reddituale permanente, tuttavia, deve essere introdotta in catasto e la rendita genera effetti a cominciare dal 1° gennaio 2013.

Se non fosse possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione ricade in proporzione all’uso non commerciale dell’immobile che deve figurare da specifica dichiarazione dell’ente coinvolto. Non è un caso, infatti, se il comma 3 dell’art. 91 – bis prevede l’emanazione di un regolamento che ha al suo interno regole di dettaglio nei casi in cui gli immobili abbiano una utilizzazione mista e per le quali non sia possibile accatastare autonomamente una sezione dell’unità immobiliare, anche perché questo genere di provvedimenti è stato già adottato.

Devono invece erogare l’imposta sugli immobili posseduti le fondazioni bancarie, anche se hanno la natura di enti non commerciali; infatti indipendentemente dall’attività che esercitano non possono beneficiare dell’esenzione. Questo punto è stato specificamente chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia con la risoluzione 1/2013. Inoltre il dipartimento ha spiegato che gli enti non commerciali non erano obbligati a presentare la dichiarazione Imu entro il 4 febbraio 2013, per il cui adempimento bisogna aspettare l’approvazione del rispettivo modello, nel quale sarà indicato il termine di presentazione, ha anche ribadito che l’articolo 9, comma 6 – quinquies, del dl “salva enti” (174/2012) dispone che, in ogni caso, l’esenzione Imu per gli enti non commerciali non si applica alle fondazioni bancarie.

Il testo della Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013

Il testo della Risoluzione n. 4/Df del 4 marzo 2013

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