Redditometro: tra dubbi di costituzionalità e violazione della privacy

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Non trova pace il nuovo Redditometro.

Introdotto dall’art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha riscritto la disciplina dell’accertamento sintetico (art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 commi quarto e ss.), ha suscitato, sin dalla sua approvazione, numerose e vivaci polemiche circa la sua applicabilità e l’attendibilità dei risultati.

Ritenuto lo strumento più qualificato per il contrasto all’evasione, che mette sotto la lente di ingrandimento più di 100 voci di spesa, il redditometro ha da subito evidenziato criticità correlate essenzialmente alla difficoltà di acquisire dati certi in ordine alle spese correnti, cosa che ha indotto a ritenere che risulti eccessivamente difficoltoso per il contribuente fornire la prova di non aver effettuato le spese imputate presuntivamente ed impossibile conservare la documentazione per ogni tipo di acquisto, nonché, in seguito alla soppressione della norma in base alla quale gli incrementi patrimoniali si consideravano effettuati con i redditi dell’anno e dei 4 precedenti, dimostrare di avere utilizzato, per tali acquisti, il risparmio accumulato nel corso del tempo.

Le critiche mosse al nuovo redditometro riguardano innanzitutto il fatto che pone a carico del contribuente l’onere della prova per giustificarsi da eventuali spese fatte eccedendo il reddito dichiarato del 20%. Ciò lo fa apparire uno strumento coercitivo teso a terrorizzare i contribuenti onesti piuttosto che gli evasori. Infatti esistono numerose pronunce consolidate di Cassazione, non ultima la n. 23/554 del 2012, che forniscono ampi chiarimenti sui controlli fiscali del nuovo redditometro, e stabiliscono che è il Fisco a dover provare l’incoerenza del reddito, essendo lo stesso redditometro uno strumento di accertamento sintetico che permette di formulare solo una presunzione semplice e non una presunzione legale, e quindi non si può scaricare l’onere della prova sul contribuente, a maggior ragione quando la stessa Amministrazione finanziaria già dispone tutte le informazioni.

Queste premesse hanno indotto a chiedersi se la norma dedicata all’accertamento sintetico e le disposizioni attuative sul redditometro, e quindi la mutata formulazione del quarto comma dell’art. 38 del D.P.R. 600/73, possa far riemergere dubbi, già prospettati tempo fa, di legittimità costituzionale. Secondo alcuni, infatti, il nuovo redditometro viola gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione.

In pratica si lamenta una possibile violazione dell’art. 3 Cost., prospettando una discriminazione fra contribuenti, causata dall’impiego o meno di tale metodo di accertamento, nonché quella dell’art. 24 Cost., poiché a fronte di una ricostruzione reddituale basata su meri indizi e presunzioni, risulta aleatoria se non impossibile la difesa del contribuente; infine quella dell’ art. 53 Cost., poiché la previsione di un accertamento basato in concreto su indici e coefficienti presuntivi è svincolato dalla verifica della effettiva capacità contributiva del soggetto passivo del tributo.

A rafforzare vieppiù dubbi di legittimità costituzionale, intervengono alcune teorie secondo le quali la disciplina normativa dettata nel 2010, non solo avrebbe modificato un modello accertativo, ma introdotto, almeno in una sua parte, un nuovo tributo. In effetti il quarto comma del novellato art. 38 stabilisce che “l’ufficio indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Tale formulazione potrebbe indurre ad ipotizzare l’applicazione di un’imposizione sul reddito consumato o sui consumi e non già sul reddito prodotto modificando, così, sostanzialmente il presupposto d’imposta.

Di qui, la violazione anche dell’art. 23 Cost. perché il contribuente è lasciato nell’assoluta incertezza su un elemento fondamentale di un tributo: il suo presupposto.

In realtà non è cosi perché il tributo rimane un’imposta sul reddito complessivo prodotto che può accertarsi induttivamente anche attraverso le spese.

La Corte costituzionale, in relazione a tali rilievi, ebbe già modo di rigettare le eccezioni di incostituzionalità, osservando che un accertamento fondato sull’utilizzo di strumenti presuntivi, oltre a non violare il precetto costituzionale della capacità contributiva, rappresenta un mezzo per l’attuazione dello stesso, in quanto è del tutto ragionevole il ricorso ad indicatori idonei a dare concreto fondamento alla corrispondenza tra l’imposizione e la capacità contributiva. Né è stata ravvisata alcuna riduzione del diritto di difesa, atteso che la normativa non pone limiti alla dimostrazione dell’insussistenza delle incongruenze accertate e delle circostanze su cui si fonda l’accertamento.

Altro profilo di incostituzionalità che presenta il nuovo redditometro 2013 concerne il fatto che il calcolo si effettua per redditi risalenti fino al 2009. Ciò comporta la retroattività del nuovo strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, in contrasto con quanto affermato nell’articolo 3, primo comma, della legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), in base alla quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Il legislatore ha ritenuto, evidentemente, di essere svincolato dal rispetto dell’insegnamento della Corte costituzionale per la quale “il divieto di irretroattività della legge costituisce fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve, in linea di principio attenersi”. Ma tant’è.

Criticato dunque da più parti e sostenuto con forza dall’ Agenzia delle entrate, il redditometro è stato inoltre recentemente oggetto di una pronuncia del tribunale di Napoli, sezione Pozzuoli, che lo ha definito “incostituzionale” in quanto lede indebitamente la privacy dei cittadini e non rispetta il diritto di difesa. La vertenza ha origine da un ricorso presentato da un pensionato il quale ha rilevato l’ingerenza nella sfera personale del nuovo redditometro, poiché contempla l’analisi di tutte le spese fatte. E’ bene ricordare che il Redditometro 2013 mette sotto controllo oltre 100 voci di spesa delle famiglie, tra cui anche quelle più intime e delicate come quelle relative alle spese mediche, all’educazione dei figli, fino ad introdursi in aspetti della vita di coppia e familiare, ergo passa al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.

Il Tribunale ha dato ragione al contribuente, stabilendo che il Redditometro potrebbe appunto essere incostituzionale sotto il profilo della privacy, sarebbe eccessivamente inquisitorio, rischia di ribaltare l’onere della prova e si basa su troppi elementi statistici. Inoltre, violerebbe la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti fondamentali della UE, il Trattato UE e la Costituzione italiana.

Il giudice si è così pronunciato: “il redditometro non può sacrificare la sfera privata del singolo cittadino. Questo inoltre non fa alcuna differenziazione tra “cluster” di “contribuenti” bensì del tutto autonomamente opera una differenziazione di tipologie familiari suddivise per cinque aree geografiche. Ciò comporta per il cittadino una vera e propria depauperazione dei suoi diritti, venendo così privato del diritto ad avere una vita privata nonché della libertà delle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all’invadenza del potere esecutivo e senza dover dare spiegazioni dell’utilizzo della propria autonomia e senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata”.

Il giudice ha anche ordinato la cancellazione dei dati acquisiti senza alcuna archiviazione.

La sentenza dunque boccia lo strumento antievasione per eccellenza, ritenendolo non solo illegittimo, ma praticamente nullo perché “fuori dalla legalità costituzionale e comunitaria” . Inoltre, secondo il tribunale violerebbe anche il diritto di difesa perché “rende impossibile fornire la prova di aver speso meno di quanto risultante dalla media Istat, giacché non si vede come si possa provare ciò che non si è comprato o non si è fatto”.

Una sentenza questa che ha una grande importanza, soprattutto come precedente giurisprudenziale, che potrebbe fare da apripista ad un filone di pronunce dello stesso orientamento. Una sentenza che non è andata giù all’Agenzia delle Entrate che ricorrerà in Appello.

Resta aperto il dibattito sulla legittimità di questo importante metodo di accertamento e sulla necessità di individuare le soluzioni più idonee affinché sia applicato con competenza, efficacia e buon senso ma, al tempo stesso, rispettoso dei diritti dei contribuenti.

 

Saverio Marasco

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