Il Segretario Generale: compiti e responsabilità

Salvo Santoro 11/02/13
Scarica PDF Stampa
Con la sentenza n. 40/2013, la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti dichiara Amministratori, Segretario Comunale e Vice Segretario Comunale responsabili del danno conseguente all’illegittimo affidamento a cinque soggetti esterni di numerosi e/o non proficui incarichi per la gestione di pratiche relative alla ricostruzione post terremoto.

In particolare, la difesa degli appellanti aveva lamentato, tra l’altro, l’error in iudicando sostenendo:

a) la correttezza e la legittimità del comportamento degli appellanti non caratterizzato, comunque, dalla “colpa grave”;

b) la carenza di legittimazione passiva del Segretario Comunale e del Vice Segretario Comunale per aver solo svolto attività materiale di redazione dell’atto deliberativo e non aver partecipato allo stesso non esprimendo proprio parere.

La Sezione, per contro, nel sottolineare “la scarsa diligenza, superficialità, contraddittorietà e trascuratezza del modus procedendi degli appellanti (per aver, in particolare, provveduto al costante rinnovo delle convenzioni)”, evidenzia che:

1) la colpa grave consiste, come valutato da costante giurisprudenza, in un comportamento avventato e caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti ossia nella “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento”;

2) il Segretario Comunale è la figura professionale alla quale è per legge “demandato un ruolo di garanzia, affinché l’attività dell’Ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità”.

A parere della Sezione, infatti, l’abrogazione dell’istituto del previo parere di legittimità del Segretario Comunale (art. 17, commi 85 e 86 L. 15 maggio 1997, n. 127) non assume alcun rilievo esimente dal momento che l’art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo al Segretario Comunale funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’Ente Locale, assorbe lo specifico compito di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni degli organi e ne sottolinea le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni.

La circostanza che, nella specie, il Segretario non si sia pronunciato – come se avesse da espletare mera funzione di assistenza e collaborazione giuridico/amministrativa nella redazione della delibera – non può valere da esimente ma coinvolge ancor più la sua responsabilità per il silenzio serbato mentre avrebbe dovuto espressamente evidenziare la non conformità a legge del provvedimento.

Dunque, ancora di più oggi, alla luce dei recenti provvedimenti normativi in materia di controlli interni e di adempimenti «anticorruzione», il Segretario Comunale diviene il garante della legalità e della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti con il preciso obbligo giuridico di segnalare le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale.

 

Salvo Santoro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento