Artigianato: imprenditorialità o bene culturale?

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E’ ampiamente risaputo e lungamente dibattuto che le Camere di Commercio, con la spending review, hanno i giorni contati, almeno così come le conosciamo noi. Saranno riformate non più secondo criteri geografici e di popolazione, ma secondo criteri di aggregazione economica e di equilibrio di bilancio.

Ognuno può disquisire sull’utilità o inutilità delle CCIAA. Per alcuni sono importanti Enti di aggregazione delle Imprese, soprattutto di quelle medio-piccole (ossia la quasi totalità delle imprese italiane), per altri sono solo degli organizzatori di convegni e conferenze utili a mettere in mostra politici, imprenditori o altre personalità più o meno vicini ai vertici delle varie camere. Insomma, utili o no, esistono, ed esistono anche realtà – piccole realtà – nate in seno ad esse.

Per esempio, il Consorzio Artigiani della provincia di Lecce nacque nel 1975 proprio per volontà della locale Camera di Commercio allo scopo di tutelare l’artigianato artistico e di tradizione del Salento e di promuoverne la qualità. Oggi il Consorzio gestisce la Mostra Permanente dell’Artigianato Salentino, nel cuore di Lecce, dove sono rappresentate quasi un centinaio di piccole botteghe artigiane che forse non troverebbero altro spazio di visibilità se non proprio all’interno delle singole botteghe, spesso piccole, tanto piccole da non contenere nemmeno tutta la produzione creata negli anni.

Chi lo sa, forse con l’accorpamento (o abolizione?) delle varie CCIAA il Consorzio Artigiani sparirà. Fatto sta che già oggi soffre a causa dell’incertezza sul suo futuro. Non è dato sapere, per esempio, se e a quanto ammonteranno i contributi da parte della locale CCIAA per la sua stessa esistenza in vita.

L’esempio del Consorzio Artigiani della Provincia di Lecce può essere esteso a tutte le realtà italiane, posto che quasi tutte le locali CCIAA hanno al proprio interno un organismo che rappresenta in qualche modo l’artigianato locale. Ma l’esempio è emblematico e allo stesso tempo solleva un interrogativo esistenziale oltre che giuridico. Davvero l’Artigianato può essere considerato solo un’attività economica ed imprenditoriale in senso stretto tanto da essere legata alle sorti delle Camere di Commercio?

Le fonti giuridiche non ci danno margini di interpretazione. L’artigiano è un imprenditore. Né più né meno.

La Legge quadro per l’Artigianato (Legge 8 agosto 1985 n. 443, modificata ed integrata con legge 20 maggio 1997 n. 133, e con il collegato alla Finanziaria 2000) stabilisce che: “È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa (…)” (art. 3).

Vediamo cosa dice l’art. 2 della menzionata Legge in riferimento alla definizione di Imprenditore artigiano: “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. (…) L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”.

Orbene, le due definizioni non chiariscono esattamente il valore dell’impresa artigianale nel tessuto socio-economico-culturale del nostro paese. Ma – com’è noto – a soccorrere la scienza giuridica ci pensa la scienza extragiuridica, in questo caso quella antropologica, supportata – per fortuna – dalla Carta Costituzionale e dalla normativa internazionale. E sarebbe davvero un guaio se il giurista limitasse la sua indagine alla sola scienza giuridica, incapace – per sua stessa natura – di rappresentare l’intima essenza delle cose.

Secondo l’UNESCO i saperi artigianali fanno parte integrante del Patrimonio culturale immateriale di un popolo nella loro interrelazione con l’ambiente fisico e sociale nonché in quanto vettori della costruzione identitaria, tali per cui possono essere considerati “beni culturali immateriali”.

La Carta Costituzionale, dal canto suo, nel comb. disp. degli artt. 4 e 9, impone due obblighi ben distinti: ai cittadini di “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4.2) mentre alla Repubblica di riconoscere “a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e di promuovere “le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art. 4.1), nonché di promuovere “lo sviluppo della cultura” (art. 9.1). Sembrerebbe, ad una prima e sommaria lettura, che i due articoli in esame abbiano poco in comune, ma se si assume l’idea, chiarita dall’UNESCO, che all’interno dei gruppi sociali presenti sul territorio nazionale vengono svolte numerose attività che possono dirsi lavorative, ma anche strettamente culturali (si pensi, per esempio, all’artigianato tipico) e se si assume l’idea che alcune attività non hanno un ritorno in termini economici, ma contribuiscono comunque al progresso della società (nell’ottica per cui il progresso è l’evoluzione della memoria storica collettiva) allora si può tranquillamente arguire che i due articoli, nella loro lettura combinata, portano i pubblici poteri ad un impegno sulla tutela di queste attività lavorativo-culturali.

Insomma, sia secondo l’UNESCO che secondo una lettura combinata dei due articoli costituzionali, l’artigianato andrebbe considerato un bene culturale da tutelare.

Ma quale artigianato? Ovviamente non tutto. Sarebbe assurdo ritenere che un’impresa idraulica (ricompresa, secondo la Legge, tra le attività artigianali) possa essere considerata un’attività-bene culturale. Qui soccorre la definizione (anch’essa extragiuridica) di artigianato tipico e di artigianato artistico. Queste sono due aree dell’artigianato dai contorni chiari e che non si prestano a pericolose ambiguità lessicali tali per cui non si possano ricomprendere le imprese artigianali nell’aura della tutela dei pubblici poteri.

Orbene, il settore dell’artigianato artistico comprende professioni che hanno come caratteristica l’ideazione e la realizzazione di opere/prodotti di elevato valore estetico o ispirati a forme, modelli, decori, stili e tecniche tipici del patrimonio storico e culturale, mentre il settore dell’artigianato tipico comprende professioni che hanno come caratteristica la produzione di manufatti legati alla storia e alle peculiarità di un dato territorio, secondo tecniche e saperi tramandati nel tempo. I due settori sono intimamente legati l’uno all’altro, se si pensa che l’artigiano del settore tipico spesso produce manufatti artistici, come evoluzione dei propri saperi; di converso anche l’artigiano del settore artistico spesso produce manufatti tipici, quale omaggio alla propria cultura o al proprio territorio.

Ciò detto e limitata la nostra indagine a due branche ben precise dell’artigianato, abbiamo un po’ di spunti per rispondere alla domanda. L’artigianato tipico ed artistico, che rappresenta una cospicua parte dell’imprenditorialità italiana, non può certo essere considerato semplicemente un’attività imprenditoriale in senso stretto, ma un’attività cultural-imprenditoriale meritevole di tutela da parte della Repubblica (in tutte le sue articolazioni).

E il nostro Consorzio? Un organismo che rappresenta numerosi artigiani del settore tipico ed artistico andrebbe tutelato in quanto tale e in quanto contenitore di saperi, arti e tradizioni, di tecniche innovative e legate al tessuto culturale del territorio in cui è inserito. Inoltre meriterebbe una tutela anche in considerazione del fatto che l’artigianato soffre una concorrenza globale, fatta di produzione in serie e – spesso – di becera imitazione, con materiali di scarsa qualità e l’impiego di manodopera a basso costo, per cui l’artigianato tipico ed artistico sono sempre sull’orlo del baratro e le imprese artigiane in continua diminuzione, una diminuzione che provoca non solo danni economici ai nostri territori, ma danni culturali, con i saperi e le tecniche che progressivamente scompaiono e non vengono diffusi.

Insomma, il Consorzio Artigiani della Provincia di Lecce meriterebbe un contributo da parte del Ministero dei beni culturali, anche dopo la (probabile) scomparsa delle Camere di Commercio. E se le Camere di Commercio continueranno ad esistere, lo meriterebbe lo stesso, proprio perché Consorzio di custodi del sapere.

Giovanni D’Elia

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