Il nuovo regime dei minimi: cosa cambia anche alla luce della “Riforma Fornero”

Andrea Biekar 30/01/13
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“Voglio aprire la partita Iva, posso usufruire del regime agevolato? Di fronte a questa domanda, il commercialista alza lo sguardo e, aggrottando le sopracciglia, comincia a fare una raffica di domande, stile interrogatorio: “Che cosa ha fatto negli ultimi tre anni ? Dove ha lavorato e con chi? Ha quote di società, anche irrisorie ? Cosa vuole vendere? Riesce a lavorare senza collaboratori o senza beni strumentali? Ha più di un cliente ? “. Nel proseguo dell’intervento proverò a spiegare perché bisogna farsi tante domande.

Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “I nuovi minimi”) non è per niente semplice. Possono accedervi gli under 35 ed i lavoratori in mobilità che aprono un’impresa o un’attività di lavoro autonomo, così come indicato nell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 111/2011. A differenza dell’ex “regime dei minimi”, il regime fiscale agevolato può essere applicato esclusivamente per il periodo d’imposta in cui inizia l’attività e per i quattro periodi di imposta successivi, (gli under 35 possono, prolungare il regime fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età). L’Agenzia delle Entrate, (con la circolare 17/E del 30 maggio 2012), specifica “per stabilire quale sia il periodo d’imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività”. Occorre fare riferimento quindi alle prime fatture emesse o ricevute. Inoltre, con il regime dei nuovi minimi, sono introdotte tre condizioni “anti elusione”, che di fatto limita molto il numero dei potenziali fruitori dell’agevolazione. Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d’impresa,anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Per la verifica del primo requisito occorre anche accertare che il contribuente non abbia assunto la qualifica di socio di società di persone, ovvero di collaboratore di impresa familiare, di cui all’articolo 5, comma 4, del Tuir. Nel caso di socio accomandante, è necessario inoltre verificare se il contribuente si sia limitato al mero apporto di capitale, senza alcuna attività di gestione all’interno della società, mentre non hanno preclusioni coloro che hanno assunto la qualifica di associato in partecipazione di solo lavoro. I tre anni antecedenti non sono da intendersi come periodi d’imposta, ma decorrono dalla data effettiva di cessazione dell’attività precedente (un soggetto che ha cessato l’attività il 31 gennaio 2010, potrà avviare una nuova attività già dal prossimo mese di febbraio 2013). Per evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, siano assoggettati nel medesimo periodo d’imposta a due diversi regimi di tassazione, sono esclusi anche coloro che nel periodo d’imposta attuale detengono partecipazione a società di persone o associazioni di cui all’art 5 del Tuir, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del Tuir.

Per quanto riguarda, il 2° requisito relativo al divieto di prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli aspetti sostanziali prevalgono su quelli formali; pertanto si ha mera prosecuzione dell’attività quando questa è svolta nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente. Sono altresì introdotte delle importanti eccezioni, il divieto di prosecuzione non opera qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, o quando nel triennio precedente si sia svolto un periodo di tirocinio professionale obbligatorio per l’iscrizione ad albi (anche artigianato), sempre che nel corso del tirocinio non sia stata aperta la partita IVA.

Ad aumentare la complessità applicativa del nuovo regime è anche il necessario coordinamento con le previsioni della riforma Fornero, in materia di false partite IVA. La riforma Fornero introduce delle presunzioni che determinano una sostanziale trasformazione del rapporto lavorativo in una collaborazione a progetto. Tali condizioni o meglio indici presuntivi sono: 1) la durata complessiva della collaborazione con lo stesso committente superiore ad 8 mesi annui per due anni consecutivi; 2) il corrispettivo percepito per la collaborazione superiore all’80% di quelli complessivamente conseguiti nell’arco di due anni solari consecutivi; 3) la disponibilità da parte del collaboratore di una postazione di lavoro fissa in una delle sedi del committente.

Oltre a queste tre nuove condizioni, il regime dei nuovi minimi è assoggettato a specifici requisiti, previsti dall’articolo 1 commi 96 e 99 della Legge 244 del 2007:

Requisiti

Regime Nuovi Minimi

Regime Ordinario

Limite Ricavi o Compensi

Si Max. 30.000 €

NO

Possibilità di esportare

No

Si

Utilizzo collaboratori o dipendenti

NO

Si

Utilizzo Associati partecipazione lavoro

NO

Si

Acquisto Beni Strumentali

Max Valore 15.000 €

Nessun limite

Residenza

Italia

Nessun limite

Regimi Speciali IVA

ESCLUSO

SI

Compravendita Terreni edificabili o  Fabbricati

ESCLUSO

Si

Compravendita mezzi Trasporto Nuovi

ESCLUSO

Si

Tutti i requisiti devono permanere per l’intero periodo in cui si intende usufruire del regime agevolato e se un contribuente muta la propria situazione, deve cambiare il regime a partire dall’esercizio successivo. Qualora, in corso d’anno, l’ammontare dei ricavi o compensi ecceda i 45.000 euro (oltre il 50 per cento del limite), il contribuente deve immediatamente adottare il regime ordinario contabile per l’intero esercizio, calcolando l’IVA da assolvere anche per la frazione d’esercizio antecedente lo sforamento.

Dopo questa “gincana” di requisiti, limiti ed eccezioni, la platea degli agevolati appare piuttosto limitata. In pratica, possono goderne i giovani ed i lavoratori mobilità che intraprendano un’attività nuova, che non abbiano bisogno di beni strumentali (il limite dei 15.000 euro preclude ogni investimento tecnologico) o di collaboratori, non instaurino rapporti commerciali con clienti dominanti, soprattutto “promettano” di non introitare più di 2.500 euro mensili.

Un vero peccato la presenza di tutti questi paletti (ancora una volta un’occasione persa per aiutare ad intraprendere i giovani), perché le agevolazioni sono veramente interessanti. Nessun obbligo di istituire registri contabili o fiscali, mancato assoggettamento ad IVA e ritenuta d’acconto delle operazioni attive, mancato assoggettamento agli obblighi relativi ad Intrastat, comunicazioni Black list e Spesometro, e soprattutto minimizzazione del carico fiscale: in luogo delle ordinarie aliquote IRAP ed IRPEF, un’imposta sostitutiva del 5% (originariamente era del 20%). Se poi si considera che i contribuenti “nuovi minimi” determinano il reddito imponibile, sottraendo ai ricavi o compensi effettivamente incassati, tutti i costi inerenti e di cui ci sia stato il pagamento, è evidente che il carico fiscale per queste nuove attività è veramente leggero (al massimo 1.500 euro annui nel caso irrealistico di 30.000 euro di compensi senza alcun costo sostenuto).

Si ricorda che è possibile dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal contribuente in ottemperanza a disposizioni di legge, mentre non sono deducibili ulteriori oneri o godere di detrazioni d’imposta in dichiarazione dei redditi (esempio assicurazioni, spese mediche, mutui passivi ecc…).

La circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate risolve anche due fattispecie particolari: la percezione dell’indennità di maternità non è rilevante per il limite dei 30.000 euro, ma va comunque assoggettata ad imposta sostitutiva, in quanto ai sensi dell’art 6 del tuir i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono elementi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, la contribuente dovrà indicare al rigo CM2 della dichiarazione i proventi dell’indennità di maternità, ma non saranno conteggiati ai fini del superamento del limite di cui al comma 96 dell’art 1 della legge 244/2007. Inoltre, è possibile avviare un’impresa familiare con il nuovo regime dei minimi, anche se il collaboratore familiare aveva in precedenza svolto attività di impresa o lavoratore autonomo e pure se l’impresa familiare prosegue l’attività in precedenza svolta dal collaboratore familiare. Questo, poiché, il reddito di impresa familiare è interamente riconducibile ed esclusivamente all’imprenditore che assoggettando il tutto ad imposta sostitutiva, esonera i collaboratori familiari da ogni obbligo tributario.

In conclusione, si sottolinea come la sovrapposizione della riforma Fornero con la normativa dei nuovi minimi, senza una precisa coordinazione porterà inevitabilmente a forme di contenzioso tra contribuenti e fisco. Ciò in quanto l’accertamento della ricorrenza dei primi due requisiti (durata complessiva della collaborazione e peso percentuale del corrispettivo percepito) deve essere effettuato al termine di un biennio, dopo che di fatto il contribuente ha già beneficiato del regime dei minimi. L’auspicio è che il nuovo governo possa rivedere la normativa, eliminando molte cause ostative per l’applicazione del regime dei nuovi minimi, in particolare le previsioni anti elusione possono essere attenuate, tenendo conto della riforma Fornero e delle specifiche norme in materia di false partite IVA.

 

 

 

Andrea Biekar

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